Art. 18 Liquidazione dei diritti d'uso civico su istanza del soggetto gestore (art. 24 della legge regionale n. 27/2014). 1. A seguito dell'accertamento istruttorio, una volta individuati i fondi altrui gravati da diritti di uso civico non contestati, il comitato di amministrazione redige un complessivo progetto di liquidazione che deve essere approvato dall'assemblea degli utenti e che contiene: a) la tipologia dei diritti essenziali o utili ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1766/1927; b) il valore economico dei diritti e l'estensione della porzione da scorporare del fondo gravato che entra a far parte dei beni del demanio collettivo civico secondo le modalita' previste dall'art. 5, commi 2, 3 e 4 nonche' dagli articoli 6 e 7 della legge n. 1766/1927. 2. Se lo scorporo non e' conveniente o non e' possibile, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 1 della legge n. 1766/1927, il progetto di liquidazione determina, in alternativa, un canone annuale affrancabile che il proprietario del fondo deve versare al soggetto gestore. 3. Il comitato di amministrazione invia il progetto di liquidazione al competente ufficio della Giunta regionale e ai proprietari dei fondi gravati. 4. I proprietari dei fondi gravati entro sessanta giorni dal ricevimento del progetto di liquidazione possono presentare le proprie osservazioni. 5. L'ufficio competente della Giunta regionale esamina le osservazioni e comunica le proprie decisioni alle parti interessate, le quali possono attivare comunque le procedure conciliative di cui agli articoli da 30 a 32. 6. Con decreto dirigenziale e' approvato il progetto di liquidazione definitivo. 7. Il soggetto gestore e il proprietario provvedono alla trascrizione del decreto dirigenziale regionale dopo l'avvenuta liquidazione presso l'Ufficio dei registri immobiliari della competente direzione regionale dell'Agenzia delle entrate. 8. Il soggetto gestore comunica al competente ufficio della Giunta regionale l'avvenuta trascrizione di cui al comma 7 e provvede all'aggiornamento della banca dati degli usi civici di cui all'art. 28 della legge regionale.