Art. 18 
 
Liquidazione dei diritti d'uso civico su istanza del soggetto gestore
  (art. 24 della legge regionale n. 27/2014). 
 
  1. A seguito dell'accertamento istruttorio, una volta individuati i
fondi altrui gravati da diritti di  uso  civico  non  contestati,  il
comitato  di  amministrazione  redige  un  complessivo  progetto   di
liquidazione che deve essere approvato dall'assemblea degli utenti  e
che contiene: 
    a) la tipologia dei diritti essenziali o utili ai sensi dell'art.
4 della legge n. 1766/1927; 
    b) il valore economico dei diritti e l'estensione della  porzione
da scorporare del fondo gravato che entra a far parte  dei  beni  del
demanio collettivo civico secondo le modalita' previste dall'art.  5,
commi 2, 3 e 4 nonche' dagli articoli 6 e 7 della legge n. 1766/1927. 
  2. Se lo scorporo non e' conveniente o non  e'  possibile,  secondo
quanto previsto dall'art. 7, comma 1  della  legge  n. 1766/1927,  il
progetto di liquidazione determina, in alternativa, un canone annuale
affrancabile che il proprietario del fondo deve versare  al  soggetto
gestore. 
  3. Il comitato di amministrazione invia il progetto di liquidazione
al competente ufficio della Giunta regionale  e  ai  proprietari  dei
fondi gravati. 
  4. I proprietari  dei  fondi  gravati  entro  sessanta  giorni  dal
ricevimento  del  progetto  di  liquidazione  possono  presentare  le
proprie osservazioni. 
  5.  L'ufficio  competente  della  Giunta   regionale   esamina   le
osservazioni e comunica le proprie decisioni alle parti  interessate,
le quali possono attivare comunque le procedure conciliative  di  cui
agli articoli da 30 a 32. 
  6.  Con  decreto  dirigenziale  e'   approvato   il   progetto   di
liquidazione definitivo. 
  7.  Il  soggetto  gestore  e  il   proprietario   provvedono   alla
trascrizione  del  decreto  dirigenziale  regionale  dopo  l'avvenuta
liquidazione  presso  l'Ufficio  dei   registri   immobiliari   della
competente direzione regionale dell'Agenzia delle entrate. 
  8. Il soggetto gestore comunica al competente ufficio della  Giunta
regionale l'avvenuta trascrizione  di  cui  al  comma  7  e  provvede
all'aggiornamento della banca dati degli usi civici di  cui  all'art.
28 della legge regionale.