Art. 19 Liquidazione dei diritti d'uso civico su istanza del proprietario del fondo gravato (art. 24 della legge regionale n. 27/2014). 1. Il proprietario del fondo gravato da diritti d'uso civico puo' richiedere al competente ufficio della Giunta regionale la liquidazione dei diritti d'uso civico allegando all'istanza una relazione tecnica di stima in coerenza con il progetto di liquidazione di cui all'art. 18, contenente in particolare: a) la descrizione e l'individuazione catastale del bene gravato; b) la tipologia dei diritti essenziali o utili ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1766/1927. 2. In assenza del progetto di liquidazione di cui all'art. 18, il proprietario del fondo gravato da diritti d'uso civico, allega all'istanza una relazione tecnica che contiene: a) la descrizione e la individuazione catastale del bene gravato; b) la tipologia dei diritti essenziali o utili ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1766/1927; c) il valore economico dei diritti e l'estensione della porzione da scorporare del fondo gravato che entra a far parte dei beni del demanio collettivo civico secondo le modalita' previste dall'art. 5, commi 2, 3 e 4 nonche' dagli articoli 6 e 7 della legge n. 1766/1927. 3. Qualora lo scorporo non sia conveniente o non sia possibile, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 1 della legge n. 1766/1927, la relazione tecnica determina, in alternativa, un canone annuale affrancabile che il proprietario del fondo deve versare al soggetto gestore. 4. Il competente ufficio della Giunta regionale verifica la coerenza dell'istanza del proprietario del fondo gravato con il progetto di liquidazione di cui all'art. 18, se presente e con decreto approva la liquidazione definitiva. 5. Il competente ufficio della Giunta regionale, in assenza del progetto di liquidazione di cui all'art. 18, trasmette al soggetto gestore l'istanza del proprietario del fondo gravato. Il soggetto gestore entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di liquidazione puo' presentare le proprie osservazioni. L'ufficio competente della Giunta regionale esamina le osservazioni e comunica le proprie decisioni alle parti interessate, le quali possono attivare comunque le procedure conciliative di cui agli articoli da 30 a 32. Con decreto dirigenziale e' approvata la liquidazione definitiva. 6. Il soggetto gestore e il proprietario provvedono alla trascrizione del decreto dirigenziale regionale di avvenuta liquidazione presso l'Ufficio dei registri immobiliari della competente direzione regionale dell'Agenzia delle entrate e il competente ufficio della Giunta regionale provvede all'aggiornamento della banca dati degli usi civici di cui all'art. 28 della legge regionale.