Art. 19 
 
Liquidazione dei diritti d'uso civico su istanza del proprietario del
  fondo gravato (art. 24 della legge regionale n. 27/2014). 
 
  1. Il proprietario del fondo gravato da diritti d'uso  civico  puo'
richiedere  al  competente  ufficio   della   Giunta   regionale   la
liquidazione dei  diritti  d'uso  civico  allegando  all'istanza  una
relazione  tecnica  di  stima  in  coerenza  con   il   progetto   di
liquidazione di cui all'art. 18, contenente in particolare: 
    a) la descrizione e l'individuazione catastale del bene gravato; 
    b) la tipologia dei diritti essenziali o utili ai sensi dell'art.
4 della legge n. 1766/1927. 
  2. In assenza del progetto di liquidazione di cui all'art.  18,  il
proprietario del  fondo  gravato  da  diritti  d'uso  civico,  allega
all'istanza una relazione tecnica che contiene: 
    a) la descrizione e la individuazione catastale del bene gravato; 
    b) la tipologia dei diritti essenziali o utili ai sensi dell'art.
4 della legge n. 1766/1927; 
    c) il valore economico dei diritti e l'estensione della  porzione
da scorporare del fondo gravato che entra a far parte  dei  beni  del
demanio collettivo civico secondo le modalita' previste dall'art.  5,
commi 2, 3 e 4 nonche' dagli articoli 6 e 7 della legge n. 1766/1927. 
  3. Qualora lo scorporo non sia conveniente  o  non  sia  possibile,
secondo  quanto  previsto  dall'art.   7,   comma   1   della   legge
n. 1766/1927, la relazione  tecnica  determina,  in  alternativa,  un
canone annuale  affrancabile  che  il  proprietario  del  fondo  deve
versare al soggetto gestore. 
  4.  Il  competente  ufficio  della  Giunta  regionale  verifica  la
coerenza dell'istanza del  proprietario  del  fondo  gravato  con  il
progetto di liquidazione di  cui  all'art.  18,  se  presente  e  con
decreto approva la liquidazione definitiva. 
  5. Il competente ufficio della Giunta  regionale,  in  assenza  del
progetto di liquidazione di cui all'art. 18,  trasmette  al  soggetto
gestore l'istanza del proprietario del  fondo  gravato.  Il  soggetto
gestore  entro  sessanta  giorni  dal  ricevimento  dell'istanza   di
liquidazione  puo'  presentare  le  proprie  osservazioni.  L'ufficio
competente della Giunta regionale esamina le osservazioni e  comunica
le  proprie  decisioni  alle  parti  interessate,  le  quali  possono
attivare comunque le procedure conciliative di cui agli  articoli  da
30 a 32.  Con  decreto  dirigenziale  e'  approvata  la  liquidazione
definitiva. 
  6.  Il  soggetto  gestore  e  il   proprietario   provvedono   alla
trascrizione  del  decreto   dirigenziale   regionale   di   avvenuta
liquidazione  presso  l'Ufficio  dei   registri   immobiliari   della
competente  direzione  regionale  dell'Agenzia  delle  entrate  e  il
competente ufficio della Giunta regionale provvede  all'aggiornamento
della banca dati degli usi civici di  cui  all'art.  28  della  legge
regionale.