Art. 20 Liquidazione dei diritti d'uso civico d'ufficio (art. 24 della legge regionale n. 27/2014) 1. A conclusione del procedimento di esproprio per pubblica utilita' di cui all'art. 8 della legge regionale il competente ufficio della Giunta regionale provvede con decreto a quantificare la somma dovuta dal proprietario del fondo gravato al soggetto gestore per la liquidazione dei diritti d'uso civico, sulla base di una perizia tecnica riportante: a) la tipologia dei diritti essenziali o utili ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1766/1927; b) il valore economico dei diritti secondo le modalita' previste dall'art. 5, commi 2, 3 e 4, nonche' dagli articoli 6 e 7 della legge n. 1766/1927. 2. Il decreto dirigenziale che approva il progetto di liquidazione e' inviato alle parti interessate. 3. Il competente ufficio della Giunta regionale applica le procedure previste dall'art. 18, commi 4, 5, 6, 7 e 8.