Art. 20 
 
           Liquidazione dei diritti d'uso civico d'ufficio 
             (art. 24 della legge regionale n. 27/2014) 
 
  1.  A  conclusione  del  procedimento  di  esproprio  per  pubblica
utilita' di cui  all'art.  8  della  legge  regionale  il  competente
ufficio della Giunta regionale provvede con decreto a quantificare la
somma dovuta dal proprietario del fondo gravato al  soggetto  gestore
per la liquidazione dei diritti  d'uso  civico,  sulla  base  di  una
perizia tecnica riportante: 
    a) la tipologia dei diritti essenziali o utili ai sensi dell'art.
4 della legge n. 1766/1927; 
    b) il valore economico dei diritti secondo le modalita'  previste
dall'art. 5, commi 2, 3 e 4, nonche' dagli articoli 6 e 7 della legge
n. 1766/1927. 
  2. Il decreto dirigenziale che approva il progetto di  liquidazione
e' inviato alle parti interessate. 
  3.  Il  competente  ufficio  della  Giunta  regionale  applica   le
procedure previste dall'art. 18, commi 4, 5, 6, 7 e 8.