Art. 21 
 
Liquidazione dei diritti esclusivi di caccia e degli altri diritti di
  prelievo faunistico ricompresi in aree protette (art. 12,  comma  4
  della legge regionale n. 27/2014). 
 
  1.  Qualora  l'istruttoria  demaniale  resa  esecutiva   ai   sensi
dell'art. 27 accerti l'esistenza di diritti esclusivi di caccia e  di
altri diritti di prelievo faunistico in favore  della  collettivita',
esercitabili in un territorio ricadente in un parco, riserva  o  area
naturale, il  soggetto  gestore  presenta  istanza  di  liquidazione,
unitamente al progetto  di  liquidazione,  all'ufficio  della  Giunta
regionale competente in  materia  di  aree  protette,  che  lo  invia
all'ente gestore del parco, riserva o area naturale. 
  2. Per i diritti esclusivi di caccia il  progetto  di  liquidazione
stima la somma forfettaria da liquidare prendendo a base  di  calcolo
il valore di mercato della selvaggina potenzialmente  abbattibile  in
quel territorio durante il periodo  della  stagione  venatoria  dagli
utenti residenti muniti  di  tesserino  venatorio,  desumibile  dagli
indici di abbattimento del competente ambito territoriale  di  caccia
(ATC) di cui all'art. 11 della legge regionale 2 gennaio 1994,  n.  3
(Recepimento della legge 11 febbraio  1992,  n.  157  «Norme  per  la
protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo
venatorio»). 
  3. Per altri diritti esclusivi di prelievo  faunistico  si  intende
l'esercizio del diritto di  uso  civico  di  pesca.  Il  progetto  di
liquidazione stima la somma forfettaria da liquidare prendendo a base
di calcolo il valore di densita' e  di  composizione  ittica  (pesci,
molluschi, crostacei e fauna eteroterma invertebrata) per  unita'  di
superficie in metri quadrati  del  corso  o  dello  specchio  d'acqua
ricadenti nel parco, riserva o area naturale; tale valore e'  desunto
dalla carta ittica provinciale o, in mancanza, da studi  sulla  fauna
ittica gia' pubblicati. La densita' media di tutte le specie ottenuta
viene riferita al prezzo della specie di riferimento: trota fario per
le acque a salmonidi, tinca per le  acque  a  ciprinidi,  cefalo  per
quelle salmastre. 
  4. L'ente gestore del  parco,  riserva  o  area  naturale  entro  i
successivi sessanta giorni puo' proporre osservazioni e modifiche. 
  5. Il competente ufficio della Giunta regionale esamina le proposte
delle parti interessate ed  entro  i  successivi  trenta  giorni  con
decreto approva il progetto definitivo di liquidazione e lo trasmette
all'ente gestore del parco, riserva o area naturale perche'  provveda
alla sua esecuzione, nonche' al soggetto gestore. 
  6. Il soggetto gestore comunica l'avvenuta liquidazione all'ufficio
della Giunta regionale competente in materia di usi civici  affinche'
provveda all'aggiornamento della banca dati degli usi civici  di  cui
all'art. 28 della legge regionale. 
  7. La somma da liquidare puo' essere anche rateizzata o  sostituita
con altri vantaggi a favore della collettivita'.