Art. 21 Liquidazione dei diritti esclusivi di caccia e degli altri diritti di prelievo faunistico ricompresi in aree protette (art. 12, comma 4 della legge regionale n. 27/2014). 1. Qualora l'istruttoria demaniale resa esecutiva ai sensi dell'art. 27 accerti l'esistenza di diritti esclusivi di caccia e di altri diritti di prelievo faunistico in favore della collettivita', esercitabili in un territorio ricadente in un parco, riserva o area naturale, il soggetto gestore presenta istanza di liquidazione, unitamente al progetto di liquidazione, all'ufficio della Giunta regionale competente in materia di aree protette, che lo invia all'ente gestore del parco, riserva o area naturale. 2. Per i diritti esclusivi di caccia il progetto di liquidazione stima la somma forfettaria da liquidare prendendo a base di calcolo il valore di mercato della selvaggina potenzialmente abbattibile in quel territorio durante il periodo della stagione venatoria dagli utenti residenti muniti di tesserino venatorio, desumibile dagli indici di abbattimento del competente ambito territoriale di caccia (ATC) di cui all'art. 11 della legge regionale 2 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»). 3. Per altri diritti esclusivi di prelievo faunistico si intende l'esercizio del diritto di uso civico di pesca. Il progetto di liquidazione stima la somma forfettaria da liquidare prendendo a base di calcolo il valore di densita' e di composizione ittica (pesci, molluschi, crostacei e fauna eteroterma invertebrata) per unita' di superficie in metri quadrati del corso o dello specchio d'acqua ricadenti nel parco, riserva o area naturale; tale valore e' desunto dalla carta ittica provinciale o, in mancanza, da studi sulla fauna ittica gia' pubblicati. La densita' media di tutte le specie ottenuta viene riferita al prezzo della specie di riferimento: trota fario per le acque a salmonidi, tinca per le acque a ciprinidi, cefalo per quelle salmastre. 4. L'ente gestore del parco, riserva o area naturale entro i successivi sessanta giorni puo' proporre osservazioni e modifiche. 5. Il competente ufficio della Giunta regionale esamina le proposte delle parti interessate ed entro i successivi trenta giorni con decreto approva il progetto definitivo di liquidazione e lo trasmette all'ente gestore del parco, riserva o area naturale perche' provveda alla sua esecuzione, nonche' al soggetto gestore. 6. Il soggetto gestore comunica l'avvenuta liquidazione all'ufficio della Giunta regionale competente in materia di usi civici affinche' provveda all'aggiornamento della banca dati degli usi civici di cui all'art. 28 della legge regionale. 7. La somma da liquidare puo' essere anche rateizzata o sostituita con altri vantaggi a favore della collettivita'.