Art. 22 
 
Procedure per lo svincolo delle somme investite dal soggetto  gestore
  in titoli (art. 23, comma 2 della legge regionale n. 27/2014). 
 
  1. In applicazione dell'art. 23, comma 2 della legge  regionale  il
soggetto  gestore  comunica  agli  uffici  competenti  della   Giunta
regionale l'ammontare dell'avvenuto investimento in titoli del debito
pubblico con vincolo in favore  della  Regione  Toscana  delle  somme
derivanti da alienazioni dei beni d'uso civico  o  dall'affrancazione
dei canoni di liquidazione dei diritti d'uso civico. 
  2. Per utilizzare tutte o parte delle somme di cui al  comma  1  il
soggetto gestore richiede ai competenti uffici della Giunta regionale
l'autorizzazione allo svincolo motivandone la richiesta  e  allegando
un   progetto   di    investimento    contenente    la    descrizione
dell'intervento, i tempi di realizzazione e di  spesa  per  stati  di
avanzamento. 
  3. L'autorizzazione e' rilasciata con decreto  dirigenziale  previa
verifica che l'operazione proposta e' finalizzata  all'aumento  della
consistenza patrimoniale del demanio collettivo civico oppure prevede
interventi atti  a  valorizzare  o  migliorare  i  beni  del  demanio
collettivo civico o a creare  benefici  permanenti  in  favore  della
collettivita'. 
  4.  Qualora  contestualmente  all'approvazione  del   progetto   di
liquidazione o alla proposta di alienazione il soggetto gestore abbia
gia'  individuato  l'investimento  delle   somme   ricavate,   l'atto
regionale  autorizza  l'impiego  delle  somme  senza  il   preventivo
investimento nei titoli del debito pubblico.