Art. 22 Procedure per lo svincolo delle somme investite dal soggetto gestore in titoli (art. 23, comma 2 della legge regionale n. 27/2014). 1. In applicazione dell'art. 23, comma 2 della legge regionale il soggetto gestore comunica agli uffici competenti della Giunta regionale l'ammontare dell'avvenuto investimento in titoli del debito pubblico con vincolo in favore della Regione Toscana delle somme derivanti da alienazioni dei beni d'uso civico o dall'affrancazione dei canoni di liquidazione dei diritti d'uso civico. 2. Per utilizzare tutte o parte delle somme di cui al comma 1 il soggetto gestore richiede ai competenti uffici della Giunta regionale l'autorizzazione allo svincolo motivandone la richiesta e allegando un progetto di investimento contenente la descrizione dell'intervento, i tempi di realizzazione e di spesa per stati di avanzamento. 3. L'autorizzazione e' rilasciata con decreto dirigenziale previa verifica che l'operazione proposta e' finalizzata all'aumento della consistenza patrimoniale del demanio collettivo civico oppure prevede interventi atti a valorizzare o migliorare i beni del demanio collettivo civico o a creare benefici permanenti in favore della collettivita'. 4. Qualora contestualmente all'approvazione del progetto di liquidazione o alla proposta di alienazione il soggetto gestore abbia gia' individuato l'investimento delle somme ricavate, l'atto regionale autorizza l'impiego delle somme senza il preventivo investimento nei titoli del debito pubblico.