Art. 23 
 
                              Reintegra 
         (art. 25, comma 2 della legge regionale n. 27/2014) 
 
  1. Qualora dall'istruttoria demaniale o  dalla  verifica  demaniale
emergano beni  occupati  abusivamente  il  competente  ufficio  della
Giunta regionale redige una proposta di  sistemazione  del  bene  del
demanio collettivo civico occupato e la invia al soggetto  gestore  e
all'occupante. La proposta di sistemazione contiene: 
    a) l'esatta individuazione catastale del bene occupato e  la  sua
attuale destinazione; 
    b) a seconda della tipologia e collocazione del bene  nell'ambito
del demanio collettivo civico le seguenti proposte: 
      1) bonario rilascio da parte dell'occupante; 
      2) proposta di alienazione all'occupante se, ai sensi dell'art.
39 del regio decreto n. 332/1928, il fondo occupato risulti di esigue
estensioni e abbia perso qualsiasi forma di  possibile  utilizzazione
da parte della collettivita'; 
      3) reintegra nel patrimonio del demanio collettivo civico. 
  2. Il soggetto gestore e  l'occupante  entro  trenta  giorni  dalla
ricezione  della  proposta  possono   presentare   osservazioni.   Il
competente ufficio della Giunta regionale esamina le  osservazioni  e
comunica le  proprie  decisioni  alle  parti  interessate,  le  quali
possono attivare comunque  le  procedure  conciliative  di  cui  agli
articoli da 30 a 32. 
  3. In caso di bonario  rilascio  l'occupante  non  e'  tenuto  alla
restituzione dei frutti indebitamente percepiti. Sono a suo carico le
eventuali spese accessorie. 
  4. Qualora l'occupante non rilasci bonariamente il bene e  non  sia
attuabile il  disposto  del  comma  1,  lettera  b),  numero  2),  il
competente ufficio della Giunta  regionale  con  decreto  dispone  la
reintegra nel patrimonio  nel  demanio  collettivo  civico  del  bene
abusivamente occupato. Il decreto contiene  anche  la  determinazione
dell'ammontare dei frutti indebitamente percepiti dall'occupante  nei
limiti  del  decennio  antecedente  la  reintegra  stessa  dovuti  al
soggetto gestore, tenuto conto delle eventuali spese sostenute per la
realizzazione di migliorie al  bene  oggetto  di  reintegra.  Sono  a
carico dell'occupante le spese accessorie necessarie all'espletamento
del procedimento di reintegra. 
  5. Il decreto di reintegra, ai sensi dell'art. 4, comma 1,  lettera
e) della legge regionale e' trasmesso al comune competente per la sua
esecuzione.