Art. 23 Reintegra (art. 25, comma 2 della legge regionale n. 27/2014) 1. Qualora dall'istruttoria demaniale o dalla verifica demaniale emergano beni occupati abusivamente il competente ufficio della Giunta regionale redige una proposta di sistemazione del bene del demanio collettivo civico occupato e la invia al soggetto gestore e all'occupante. La proposta di sistemazione contiene: a) l'esatta individuazione catastale del bene occupato e la sua attuale destinazione; b) a seconda della tipologia e collocazione del bene nell'ambito del demanio collettivo civico le seguenti proposte: 1) bonario rilascio da parte dell'occupante; 2) proposta di alienazione all'occupante se, ai sensi dell'art. 39 del regio decreto n. 332/1928, il fondo occupato risulti di esigue estensioni e abbia perso qualsiasi forma di possibile utilizzazione da parte della collettivita'; 3) reintegra nel patrimonio del demanio collettivo civico. 2. Il soggetto gestore e l'occupante entro trenta giorni dalla ricezione della proposta possono presentare osservazioni. Il competente ufficio della Giunta regionale esamina le osservazioni e comunica le proprie decisioni alle parti interessate, le quali possono attivare comunque le procedure conciliative di cui agli articoli da 30 a 32. 3. In caso di bonario rilascio l'occupante non e' tenuto alla restituzione dei frutti indebitamente percepiti. Sono a suo carico le eventuali spese accessorie. 4. Qualora l'occupante non rilasci bonariamente il bene e non sia attuabile il disposto del comma 1, lettera b), numero 2), il competente ufficio della Giunta regionale con decreto dispone la reintegra nel patrimonio nel demanio collettivo civico del bene abusivamente occupato. Il decreto contiene anche la determinazione dell'ammontare dei frutti indebitamente percepiti dall'occupante nei limiti del decennio antecedente la reintegra stessa dovuti al soggetto gestore, tenuto conto delle eventuali spese sostenute per la realizzazione di migliorie al bene oggetto di reintegra. Sono a carico dell'occupante le spese accessorie necessarie all'espletamento del procedimento di reintegra. 5. Il decreto di reintegra, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera e) della legge regionale e' trasmesso al comune competente per la sua esecuzione.