Art. 24 Competenze del comune 1. Il comune esercita il controllo contabile sul bilancio preventivo e consuntivo dell'ente gestore. 2. Il presidente del comitato di amministrazione entro cinque giorni dall'approvazione da parte dell'assemblea degli utenti del bilancio preventivo e di quello consuntivo accompagnato dalla relazione al bilancio, li invia al comune. 3. Gli uffici comunali verificano entro trenta giorni dal ricevimento: a) il rispetto dei termini e delle modalita' di predisposizione e di approvazione dei bilanci previsti dallo statuto dell'ente gestore e dagli articoli 17 e 18 della legge regionale; b) gli scostamenti evidenziati dalla relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo; c) che non ci siano perdite derivanti dalla gestione. 4. Il comune qualora rilevi irregolarita' nei termini e nelle modalita' di presentazione dei bilanci o perdite derivanti dalla gestione o, se l'ente gestore non provvede all'invio dei bilanci entro trenta giorni dalle scadenze per l'adozione dei medesimi previste dallo statuto dell'ente gestore, ne da' comunicazione alla Regione per l'eventuale applicazione dell'art. 29, comma 1, lettera a) della legge regionale. 5. Nel caso in cui il demanio collettivo civico ricada su piu' comuni il controllo contabile e' di competenza del comune in cui e' residente il maggior numero di utenti.