Art. 24 
 
                        Competenze del comune 
 
  1.  Il  comune  esercita  il  controllo  contabile   sul   bilancio
preventivo e consuntivo dell'ente gestore. 
  2. Il presidente  del  comitato  di  amministrazione  entro  cinque
giorni dall'approvazione da parte  dell'assemblea  degli  utenti  del
bilancio  preventivo  e  di  quello  consuntivo  accompagnato   dalla
relazione al bilancio, li invia al comune. 
  3.  Gli  uffici  comunali  verificano  entro  trenta   giorni   dal
ricevimento: 
    a) il rispetto dei termini e delle modalita' di predisposizione e
di approvazione dei bilanci previsti dallo statuto dell'ente  gestore
e dagli articoli 17 e 18 della legge regionale; 
    b) gli scostamenti evidenziati dalla relazione di accompagnamento
al bilancio consuntivo; 
    c) che non ci siano perdite derivanti dalla gestione. 
  4. Il comune qualora  rilevi  irregolarita'  nei  termini  e  nelle
modalita' di presentazione dei  bilanci  o  perdite  derivanti  dalla
gestione o, se l'ente gestore  non  provvede  all'invio  dei  bilanci
entro trenta  giorni  dalle  scadenze  per  l'adozione  dei  medesimi
previste dallo statuto dell'ente gestore, ne da'  comunicazione  alla
Regione per l'eventuale applicazione dell'art. 29, comma  1,  lettera
a) della legge regionale. 
  5. Nel caso in cui il demanio  collettivo  civico  ricada  su  piu'
comuni il controllo contabile e' di competenza del comune in  cui  e'
residente il maggior numero di utenti.