Art. 25 Pubblicita' degli atti di accertamento 1. L'istruttoria demaniale o la verifica demaniale sono approvate con decreto dal competente ufficio della Giunta regionale. 2. Il decreto dirigenziale di cui al comma 1 e' comunicato ai comuni interessati i quali ne devono prevedere la pubblicazione sull'albo pretorio telematico per trenta giorni.