Art. 25 
 
               Pubblicita' degli atti di accertamento 
 
  1. L'istruttoria demaniale o la verifica demaniale  sono  approvate
con decreto dal competente ufficio della Giunta regionale. 
  2. Il decreto dirigenziale di cui  al  comma  1  e'  comunicato  ai
comuni interessati i  quali  ne  devono  prevedere  la  pubblicazione
sull'albo pretorio telematico per trenta giorni.