Art. 26 
 
                             Opposizione 
 
  1. I soggetti che vantano diritti  entro  il  termine  di  sessanta
giorni dalla pubblicazione sulla banca dati della Regione Toscana del
decreto di cui all'art. 25, comma 1 possono presentare opposizione al
competente ufficio della Giunta regionale. 
  2. Il competente ufficio  della  Giunta  regionale  entro  sessanta
giorni decide con decreto sull'opposizione. 
  3. Se l'opposizione non e' accolta e ha  per  oggetto  la  qualitas
soli, il soggetto, entro trenta giorni dall'emanazione del decreto di
diniego puo' presentare reclamo al competente commissario per gli usi
civici, ai sensi dell'art. 30 della legge  n. 1766/1927,  notificando
il reclamo anche alla Regione. 
  4. Scaduto il termine di cui al  comma  3  l'atto  di  accertamento
diviene definitivo.