Art. 26 Opposizione 1. I soggetti che vantano diritti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione sulla banca dati della Regione Toscana del decreto di cui all'art. 25, comma 1 possono presentare opposizione al competente ufficio della Giunta regionale. 2. Il competente ufficio della Giunta regionale entro sessanta giorni decide con decreto sull'opposizione. 3. Se l'opposizione non e' accolta e ha per oggetto la qualitas soli, il soggetto, entro trenta giorni dall'emanazione del decreto di diniego puo' presentare reclamo al competente commissario per gli usi civici, ai sensi dell'art. 30 della legge n. 1766/1927, notificando il reclamo anche alla Regione. 4. Scaduto il termine di cui al comma 3 l'atto di accertamento diviene definitivo.