Art. 27 
 
                Attestazione di compiuto accertamento 
             dell'istruttoria o della verifica demaniale 
 
  1. Il competente  ufficio  della  Giunta  regionale,  con  decreto,
scaduti i termini di cui all'art. 25  in  assenza  di  opposizioni  e
reclami, attesta il compiuto accertamento  dell'istruttoria  o  della
verifica demaniale. 
  2. Il decreto dirigenziale di  cui  al  comma  1  e'  trasmesso  al
Presidente della Giunta regionale per gli adempimenti di cui all'art.
30, comma 1 della legge regionale.