Art. 27 Attestazione di compiuto accertamento dell'istruttoria o della verifica demaniale 1. Il competente ufficio della Giunta regionale, con decreto, scaduti i termini di cui all'art. 25 in assenza di opposizioni e reclami, attesta il compiuto accertamento dell'istruttoria o della verifica demaniale. 2. Il decreto dirigenziale di cui al comma 1 e' trasmesso al Presidente della Giunta regionale per gli adempimenti di cui all'art. 30, comma 1 della legge regionale.