Art. 29 Determinazione dell'indennizzo per la compressione o riduzione degli usi civici ricompresi in aree protette (art. 12, comma 3 della legge regionale n. 27/2014). 1. Qualora il demanio collettivo civico ricada totalmente o parzialmente all'interno di un parco, riserva o area naturale protetta, l'ente gestore del parco, riserva o area naturale, nell'atto motivato di cui all'art. 12, comma 2 della legge regionale, stabilisce l'ammontare del canone annuo da versare al soggetto gestore per la riduzione o la compressione temporanea ed eccezionale dei diritti esercitabili dagli utenti. 2. Per la determinazione del canone l'ente gestore del parco, riserva o area naturale tiene conto dei seguenti criteri: a) valore di mercato dell'oggetto del diritto non esercitato o esercitato parzialmente; b) numero degli utenti del soggetto gestore; c) estensione del demanio collettivo civico ricadente all'interno del parco, riserva o area naturale ove si esercita il diritto. 3. L'ammontare del canone e' pari alla ventesima parte del valore ottenuto applicando i criteri di cui al comma 2 calcolato sulla media degli ultimi venti anni; il canone e' soggetto a rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT dell'aumento del costo della vita per operai e impiegati.