Art. 29 
 
Determinazione dell'indennizzo per la compressione o riduzione  degli
  usi civici ricompresi in aree protette  (art.  12,  comma  3  della
  legge regionale n. 27/2014). 
 
  1.  Qualora  il  demanio  collettivo  civico  ricada  totalmente  o
parzialmente  all'interno  di  un  parco,  riserva  o  area  naturale
protetta,  l'ente  gestore  del  parco,  riserva  o  area   naturale,
nell'atto motivato di cui all'art. 12, comma 2 della legge regionale,
stabilisce l'ammontare  del  canone  annuo  da  versare  al  soggetto
gestore per la riduzione o la compressione temporanea ed  eccezionale
dei diritti esercitabili dagli utenti. 
  2. Per la determinazione  del  canone  l'ente  gestore  del  parco,
riserva o area naturale tiene conto dei seguenti criteri: 
    a) valore di mercato dell'oggetto del diritto  non  esercitato  o
esercitato parzialmente; 
    b) numero degli utenti del soggetto gestore; 
    c) estensione del demanio collettivo civico ricadente all'interno
del parco, riserva o area naturale ove si esercita il diritto. 
  3. L'ammontare del canone e' pari alla ventesima parte  del  valore
ottenuto applicando i criteri di cui al comma 2 calcolato sulla media
degli ultimi venti  anni;  il  canone  e'  soggetto  a  rivalutazione
annuale secondo l'indice ISTAT dell'aumento del costo della vita  per
operai e impiegati.