Art. 3 
 
                         Data delle elezioni 
 
  1. Nel decreto del Presidente della Giunta regionale con  il  quale
sono indette le elezioni e' indicata la data in cui le medesime hanno
luogo. 
  2. Su richiesta dell'ente  gestore  o  del  comune  quale  soggetto
gestore,  le  elezioni  del  comitato  di   amministrazione   possono
svolgersi in contemporanea ad altre tipologie di elezioni. In  questo
caso, la durata, l'orario e le modalita'  di  svolgimento  coincidono
con queste ultime. 
  3. Il decreto del Presidente della Giunta regionale  e'  comunicato
al sindaco del comune interessato  e,  ove  presente,  al  presidente
dell'ente gestore. 
  4. Il sindaco provvede a dare avviso delle elezioni  con  manifesto
da pubblicarsi quarantacinque giorni prima della data fissata per  le
medesime, riportando il giorno, l'ora e il luogo di svolgimento delle
operazioni elettorali.