Art. 3 Data delle elezioni 1. Nel decreto del Presidente della Giunta regionale con il quale sono indette le elezioni e' indicata la data in cui le medesime hanno luogo. 2. Su richiesta dell'ente gestore o del comune quale soggetto gestore, le elezioni del comitato di amministrazione possono svolgersi in contemporanea ad altre tipologie di elezioni. In questo caso, la durata, l'orario e le modalita' di svolgimento coincidono con queste ultime. 3. Il decreto del Presidente della Giunta regionale e' comunicato al sindaco del comune interessato e, ove presente, al presidente dell'ente gestore. 4. Il sindaco provvede a dare avviso delle elezioni con manifesto da pubblicarsi quarantacinque giorni prima della data fissata per le medesime, riportando il giorno, l'ora e il luogo di svolgimento delle operazioni elettorali.