Art. 30 
 
           Costituzione della commissione di conciliazione 
 
  1. In attuazione dell'art. 26, comma 1  della  legge  regionale  e'
costituita, presso il competente ufficio della Giunta  regionale,  la
commissione paritetica di conciliazione, denominata da qui in  avanti
commissione, composta da  un  rappresentante  del  soggetto  gestore,
nominato dall'assemblea degli utenti, e da un rappresentante nominato
dalla controparte. 
  2. La  procedura  di  conciliazione  e'  interamente  gratuita;  ai
componenti della commissione non spetta alcun compenso.  Il  rimborso
delle eventuali spese e' a totale carico delle parti.