Art. 30 Costituzione della commissione di conciliazione 1. In attuazione dell'art. 26, comma 1 della legge regionale e' costituita, presso il competente ufficio della Giunta regionale, la commissione paritetica di conciliazione, denominata da qui in avanti commissione, composta da un rappresentante del soggetto gestore, nominato dall'assemblea degli utenti, e da un rappresentante nominato dalla controparte. 2. La procedura di conciliazione e' interamente gratuita; ai componenti della commissione non spetta alcun compenso. Il rimborso delle eventuali spese e' a totale carico delle parti.