Art. 32 
 
                    Procedimento di conciliazione 
 
  1. La procedura di conciliazione si intende formalmente  instaurata
all'atto del ricevimento, da parte della  segreteria  tecnica,  della
domanda di conciliazione sottoscritta da tutte le  parti  interessate
avente il seguente contenuto: 
    a) l'oggetto della conciliazione; 
    b)   i   nominativi   dei   componenti   della   commissione   di
conciliazione; 
    c) l'esposizione dei fatti che sono all'origine della domanda  di
conciliazione; 
    d) le proposte di soluzione delle parti. 
  2. La segreteria tecnica,  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento,
valuta la completezza e  l'ammissibilita',  secondo  quanto  disposto
dall'art. 31, della domanda di conciliazione e fissa  la  data  nella
quale si riunisce la commissione. La procedura di conciliazione  puo'
svolgersi anche in piu' riunioni. A conclusione di ogni  riunione  e'
redatto e sottoscritto il relativo verbale. 
  3. Se la domanda di conciliazione non  e'  completa  la  segreteria
tecnica  richiede  le  integrazioni  alla  commissione.  Se  entro  i
successivi quindici  giorni  le  integrazioni  non  sono  fornite  la
domanda si intende ritirata. 
  4. Se la segreteria tecnica ritiene non ammissibile la  domanda  di
conciliazione,  lo  comunica  alla  commissione   specificandone   le
motivazioni. 
  5.  Le  riunioni  della  commissione  non  sono  pubbliche   e   le
informazioni fornite  nel  corso  delle  stesse  devono  considerarsi
riservate. 
  6. Al termine dell'esperimento della  conciliazione  la  segreteria
tecnica redige il verbale: 
    a) se positivo, con la proposta di accordo che viene sottoscritta
dai componenti della commissione, ha efficacia di atto transattivo ai
sensi  dell'art.  1965  del  codice  civile  ed   e'   immediatamente
vincolante tra le parti e le stesse ne riconoscono il contenuto  come
espressione delle loro concordi volonta' contrattuali con conseguente
rinuncia alla controversia e a ogni relativa azione; 
    b) se negativo, le parti lo sottoscrivono e non  sara'  in  alcun
modo preclusa alle stesse la possibilita' di  ricorrere  a  ulteriori
mezzi,   giudiziali   e   stragiudiziali,   di   risoluzione    della
controversia. 
  7. Il termine per l'esperimento della procedura di conciliazione e'
fissato in centoventi giorni dall'ammissibilita' della domanda. 
  8. Il procedimento di conciliazione  si  conclude  con  un  decreto
dirigenziale che prende atto del verbale di conciliazione e  gli  da'
esecuzione. 
  Il presente regolamento  e'  pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione Toscana. 
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo  osservare
come regolamento della Regione Toscana. 
    Firenze, 21 aprile 2015 
 
                                ROSSI