Art. 32 Procedimento di conciliazione 1. La procedura di conciliazione si intende formalmente instaurata all'atto del ricevimento, da parte della segreteria tecnica, della domanda di conciliazione sottoscritta da tutte le parti interessate avente il seguente contenuto: a) l'oggetto della conciliazione; b) i nominativi dei componenti della commissione di conciliazione; c) l'esposizione dei fatti che sono all'origine della domanda di conciliazione; d) le proposte di soluzione delle parti. 2. La segreteria tecnica, entro trenta giorni dal ricevimento, valuta la completezza e l'ammissibilita', secondo quanto disposto dall'art. 31, della domanda di conciliazione e fissa la data nella quale si riunisce la commissione. La procedura di conciliazione puo' svolgersi anche in piu' riunioni. A conclusione di ogni riunione e' redatto e sottoscritto il relativo verbale. 3. Se la domanda di conciliazione non e' completa la segreteria tecnica richiede le integrazioni alla commissione. Se entro i successivi quindici giorni le integrazioni non sono fornite la domanda si intende ritirata. 4. Se la segreteria tecnica ritiene non ammissibile la domanda di conciliazione, lo comunica alla commissione specificandone le motivazioni. 5. Le riunioni della commissione non sono pubbliche e le informazioni fornite nel corso delle stesse devono considerarsi riservate. 6. Al termine dell'esperimento della conciliazione la segreteria tecnica redige il verbale: a) se positivo, con la proposta di accordo che viene sottoscritta dai componenti della commissione, ha efficacia di atto transattivo ai sensi dell'art. 1965 del codice civile ed e' immediatamente vincolante tra le parti e le stesse ne riconoscono il contenuto come espressione delle loro concordi volonta' contrattuali con conseguente rinuncia alla controversia e a ogni relativa azione; b) se negativo, le parti lo sottoscrivono e non sara' in alcun modo preclusa alle stesse la possibilita' di ricorrere a ulteriori mezzi, giudiziali e stragiudiziali, di risoluzione della controversia. 7. Il termine per l'esperimento della procedura di conciliazione e' fissato in centoventi giorni dall'ammissibilita' della domanda. 8. Il procedimento di conciliazione si conclude con un decreto dirigenziale che prende atto del verbale di conciliazione e gli da' esecuzione. Il presente regolamento e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana. Firenze, 21 aprile 2015 ROSSI