Art. 4 Elettorato attivo e passivo 1. La lista degli elettori e' compilata dal comune mediante stralcio dalle liste elettorali del comune medesimo aggiornate all'ultima revisione dinamica utile. 2. Tutti gli utenti iscritti nella lista di cui al comma 1 hanno diritto di voto e possono essere eletti nel comitato di amministrazione. 3. La lista degli elettori e' depositata presso il comitato di amministrazione e il comune. 4. Ogni cittadino puo' prendere visione della lista elettorale e proporre ricorso nei casi e con le modalita' previste dalla legislazione vigente per le elezioni amministrative.