Art. 4 
 
                     Elettorato attivo e passivo 
 
  1. La  lista  degli  elettori  e'  compilata  dal  comune  mediante
stralcio  dalle  liste  elettorali  del  comune  medesimo  aggiornate
all'ultima revisione dinamica utile. 
  2. Tutti gli utenti iscritti nella lista di cui al  comma  1  hanno
diritto  di  voto  e  possono   essere   eletti   nel   comitato   di
amministrazione. 
  3. La lista degli elettori e'  depositata  presso  il  comitato  di
amministrazione e il comune. 
  4. Ogni cittadino puo' prendere visione della  lista  elettorale  e
proporre  ricorso  nei  casi  e  con  le  modalita'  previste   dalla
legislazione vigente per le elezioni amministrative.