Art. 5 
 
                   Presentazione delle candidature 
 
  1. Ogni elettore puo' votare fino a quattro nominativi scegliendoli
liberamente nella lista degli elettori di cui all'art. 4. 
  2.  Possono  essere  proposte  candidature  raggruppate  in   liste
contrassegnate da un numero. 
  3. Ogni lista ha un solo presentatore, e' composta da almeno cinque
nominativi e  sottoscritta  da  un  numero  di  firme  almeno  doppio
rispetto al numero di candidati. 
  4. Le liste sono sottoscritte dai presentatori con le modalita'  di
cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio
1960, n. 570 (Testo unico  delle  leggi  per  la  composizione  e  la
elezione degli organi delle Amministrazioni comunali). 
  5. Le liste sono presentate  al  comune  entro  le  ore  12,00  del
ventesimo giorno antecedente la data delle elezioni  unitamente  alla
dichiarazione di accettazione della candidatura autenticata ai  sensi
di legge.