Art. 5 Presentazione delle candidature 1. Ogni elettore puo' votare fino a quattro nominativi scegliendoli liberamente nella lista degli elettori di cui all'art. 4. 2. Possono essere proposte candidature raggruppate in liste contrassegnate da un numero. 3. Ogni lista ha un solo presentatore, e' composta da almeno cinque nominativi e sottoscritta da un numero di firme almeno doppio rispetto al numero di candidati. 4. Le liste sono sottoscritte dai presentatori con le modalita' di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali). 5. Le liste sono presentate al comune entro le ore 12,00 del ventesimo giorno antecedente la data delle elezioni unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura autenticata ai sensi di legge.