Art. 6 
 
                     Svolgimento delle elezioni 
 
  1. Le elezioni si svolgono in un'unica giornata, la domenica, dalle
ore 7,00 fino alle ore 20,00. 
  2. Le elezioni, salvo quanto  previsto  all'art.  3,  comma  2,  si
svolgono in un unico seggio. Il seggio e' composto dal  presidente  e
da due componenti, di cui uno con funzioni  di  segretario,  nominati
dal sindaco tra i soggetti iscritti all'albo degli scrutatori. 
  3. Le operazioni di scrutinio avvengono  subito  dopo  la  chiusura
della votazione. 
  4. Sono eletti a formare il comitato di  amministrazione  i  cinque
cittadini che hanno riportato il maggior numero di voti e, in caso di
parita' di voti, e' eletto il piu' anziano di eta'. 
  5. Il presidente del seggio  proclama  gli  eletti  comunicando  al
sindaco i risultati delle votazioni. Il sindaco li pubblica per  otto
giorni consecutivi all'albo pretorio del comune dandone comunicazione
agli eletti e alla Regione. 
  6. In caso di morte o dimissioni dei  componenti  del  comitato  di
amministrazione subentra il primo dei non eletti fino  a  esaurimento
dei candidati che abbiano riportato almeno un voto. 
  7. Agli adempimenti di cui al  comma  6  provvede  il  comitato  di
amministrazione dandone comunicazione al comune  interessato  e  alla
Regione. 
  8. I componenti del comitato di amministrazione proclamati  eletti,
entro dieci giorni dalla data  di  proclamazione,  nominano  al  loro
interno  il  presidente  del  comitato  di  amministrazione,  dandone
comunicazione al comune e alla Regione.