Art. 6 Svolgimento delle elezioni 1. Le elezioni si svolgono in un'unica giornata, la domenica, dalle ore 7,00 fino alle ore 20,00. 2. Le elezioni, salvo quanto previsto all'art. 3, comma 2, si svolgono in un unico seggio. Il seggio e' composto dal presidente e da due componenti, di cui uno con funzioni di segretario, nominati dal sindaco tra i soggetti iscritti all'albo degli scrutatori. 3. Le operazioni di scrutinio avvengono subito dopo la chiusura della votazione. 4. Sono eletti a formare il comitato di amministrazione i cinque cittadini che hanno riportato il maggior numero di voti e, in caso di parita' di voti, e' eletto il piu' anziano di eta'. 5. Il presidente del seggio proclama gli eletti comunicando al sindaco i risultati delle votazioni. Il sindaco li pubblica per otto giorni consecutivi all'albo pretorio del comune dandone comunicazione agli eletti e alla Regione. 6. In caso di morte o dimissioni dei componenti del comitato di amministrazione subentra il primo dei non eletti fino a esaurimento dei candidati che abbiano riportato almeno un voto. 7. Agli adempimenti di cui al comma 6 provvede il comitato di amministrazione dandone comunicazione al comune interessato e alla Regione. 8. I componenti del comitato di amministrazione proclamati eletti, entro dieci giorni dalla data di proclamazione, nominano al loro interno il presidente del comitato di amministrazione, dandone comunicazione al comune e alla Regione.