Art. 7 
 
              Elezione del comitato di amministrazione 
           quando la collettivita' risiede in piu' comuni 
 
  1. Qualora le elezioni del comitato di  amministrazione  riguardino
piu' comuni il decreto del Presidente della Giunta regionale  con  il
quale sono indette le elezioni individua il comune capofila. 
  2. Il comune capofila e' quello in  cui  e'  residente  il  maggior
numero di elettori. 
  3.  Ciascun  comune  provvede  alla  pubblicazione  del   manifesto
elettorale e alla  formazione  della  lista  degli  elettori  di  cui
all'art. 4 e la invia al comune capofila. 
  4. Il comune capofila forma la lista unica dell'elettorato attivo e
passivo. 
  5. Ogni comune interessato costituisce un seggio elettorale. 
  6. Il presidente di ogni seggio elettorale, dopo la chiusura  delle
operazioni di voto, consegna i voti  al  presidente  del  seggio  del
comune capofila. Quest'ultimo provvede  allo  scrutinio  di  tutti  i
seggi elettorali. 
  7. Sono eletti a formare il comitato di  amministrazione  i  cinque
cittadini che hanno riportato il maggior numero di voti e, in caso di
parita' di voti, e' eletto il piu' anziano di eta'. 
  8. Il presidente del seggio del comune capofila proclama gli eletti
comunicando  ai  sindaci  i  risultati  delle  votazioni.  I  sindaci
pubblicano i risultati per otto giorni consecutivi all'albo  pretorio
del proprio comune dandone comunicazione agli eletti e alla Regione.