Art. 7 Elezione del comitato di amministrazione quando la collettivita' risiede in piu' comuni 1. Qualora le elezioni del comitato di amministrazione riguardino piu' comuni il decreto del Presidente della Giunta regionale con il quale sono indette le elezioni individua il comune capofila. 2. Il comune capofila e' quello in cui e' residente il maggior numero di elettori. 3. Ciascun comune provvede alla pubblicazione del manifesto elettorale e alla formazione della lista degli elettori di cui all'art. 4 e la invia al comune capofila. 4. Il comune capofila forma la lista unica dell'elettorato attivo e passivo. 5. Ogni comune interessato costituisce un seggio elettorale. 6. Il presidente di ogni seggio elettorale, dopo la chiusura delle operazioni di voto, consegna i voti al presidente del seggio del comune capofila. Quest'ultimo provvede allo scrutinio di tutti i seggi elettorali. 7. Sono eletti a formare il comitato di amministrazione i cinque cittadini che hanno riportato il maggior numero di voti e, in caso di parita' di voti, e' eletto il piu' anziano di eta'. 8. Il presidente del seggio del comune capofila proclama gli eletti comunicando ai sindaci i risultati delle votazioni. I sindaci pubblicano i risultati per otto giorni consecutivi all'albo pretorio del proprio comune dandone comunicazione agli eletti e alla Regione.