Allegato 1 
 
 
             Statuto tipo dell'Amministrazione separata 
                 dei beni di uso civico di ......... 
(legge regionale 23 maggio 2014,  n.  27  "Disciplina  dell'esercizio
delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e  diritti  di
                            uso civico") 
 
 
                               Capo I 
 
 
               Denominazione, sede, scopo e patrimonio 
 
 
                               Art. 1. 
 
 
                        Denominazione e sede 
 
    1. E' costituita  l'Amministrazione  separata  dei  beni  di  uso
civico ".................", di seguito denominata ASBUC, con sede  in
..... essa e' retta dal presente statuto e dalle  disposizioni  della
legge regionale 23 maggio  2014,  n.  27  (Disciplina  dell'esercizio
delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e  diritti  di
uso civico). 
    2. L'ASBUC puo' avere sedi distaccate. 
    3. L'ASBUC ha durata illimitata. 
 
                               Art. 2. 
 
 
                   Scopo istituzionale e attivita' 
 
    1. L'ASBUC amministra gli usi civici degli  utenti  residenti  in
............., ha personalita' giuridica di  diritto  privato  e  non
persegue finalita' di lucro. 
    2.  L'ASBUC  tutela  gli  interessi  e  i  diritti  degli  utenti
attraverso la conservazione e il miglioramento dei beni di uso civico
di cui all'allegato 1, persegue la solidarieta' nei  confronti  degli
utenti meno abbienti. 
    3. L'ASBUC inoltre: 
    a) favorisce, promuove e coordina,  attraverso  l'uso  diretto  o
indiretto del demanio collettivo  civico,  ogni  tipo  di  iniziativa
rivolta  a  valorizzare  la  nascita  e  lo  sviluppo  di   attivita'
economiche in particolare del  settore  agro  -  silvo  -  pastorale,
dell'artigianato, del turismo, del commercio della tutela  ambientale
e  di  ogni  altro  settore  atto  al  perseguimento  dello  sviluppo
sostenibile del territorio e degli utenti; 
    b) compie tutti gli atti e conclude tutte le operazioni di natura
anche mobiliare e immobiliare, necessarie o utili alla  realizzazione
degli  scopi   istituzionali   e   comunque   sia,   direttamente   o
indirettamente, attinenti ai medesimi; 
    c) puo' alienare ai sensi  dell'art.  10  della  legge  regionale
n. 27/2014, acquistare e permutare  i  beni  del  demanio  collettivo
civico nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; 
    d) puo' condurre in proprio o affidare la gestione dei  beni  del
demanio collettivo civico; 
    e) puo' associarsi a istituzioni  pubbliche  o  private  ritenute
utili per il raggiungimenti dei propri scopi  istituzionali,  purche'
siano salvaguardati e ben riconoscibili il demanio collettivo  civico
e i diritti di uso civico; 
    f) puo' ricevere contributi,  donazioni  o  lasciti  da  chiunque
pervengano oltre a proventi a plusvalori di specifica spettanza; 
    g) puo' erogare contributi a istituzioni, associazioni  o  gruppi
di aventi  diritto  che  offrono  servizi  di  carattere  pubblico  o
utilita' sociale a favore della collettivita'. 
 
                               Art. 3. 
 
 
                             Patrimonio 
 
    1. Il patrimonio dell'ASBUC e' costituito da: 
    a) beni del demanio collettivo civico e diritti d'uso  civico  in
re aliena [descrivere  l'origine  e  i  documenti  fondanti]  di  cui
all'allegato 1 al presente statuto del quale e'  parte  integrante  e
sostanziale [l'allegato deve contenere le  particelle  catastali  dei
beni o dei terreni gravati da diritto d'uso civico]; 
    b)  tutti  i  beni  mobili  a  qualsiasi   titolo   acquisiti   e
inventariati. 
 
                               Capo II 
 
 
                               Utenti 
 
 
                               Art. 4. 
 
 
                               Utenti 
 
    1. E' utente dell'ASBUC, ai sensi dell'art. 2, comma  1,  lettera
d)  della  legge  regionale  n.  27/2014,  ogni  soggetto  residente,
titolare degli usi  civici  riconducibile  alla  originaria  frazione
storica/comunello/corte/collettivita' di...... 
 
                               Art. 5. 
 
 
                  Perdita della qualita' di utente 
 
    1. La qualita'  di  utente  viene  meno  con  lo  spostamento  di
residenza in altro comune o in altra frazione del medesimo comune. 
 
                              Capo III 
 
 
                  Organi e struttura organizzativa 
 
 
                               Art. 6. 
 
 
                          Organi dell'ASBUC 
 
    1. Gli organi dell'ASBUC,  ai  sensi  dell'art.  15  della  legge
regionale n. 27/2014, sono: 
    a) l'assemblea degli utenti; 
    b) il comitato di amministrazione separata degli usi  civici,  di
seguito denominato "comitato di amministrazione"; 
    c) il presidente del comitato di amministrazione. 
    2. Le cariche sono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari  puo'
spettare il rimborso delle spese sostenute e documentate, secondo  le
modalita' definite dal comitato di amministrazione. 
 
                               Art. 7. 
 
 
                       Assemblea degli utenti 
 
    1.  L'assemblea  degli  utenti  e'  composta  dall'insieme  degli
utenti. 
    2. Hanno diritto di voto solo gli utenti maggiorenni. 
    3. Ogni utente ha diritto a un voto. E' ammessa la partecipazione
in assemblea mediante delega scritta da conferirsi  esclusivamente  a
un altro utente maggiorenne, il quale non potra' avere  piu'  di  due
deleghe. 
    4. L'assemblea ordinaria degli utenti adotta i seguenti atti: 
    a)  il  bilancio  preventivo  e  consuntivo  e  la  relazione  di
accompagnamento; 
    b) gli atti di sistemazione di cui alla legge n. 1766/1927; 
    c) il progetto di liquidazione dei diritti d'uso civico. 
    5. L'assemblea straordinaria degli utenti adotta i seguenti atti: 
    a) lo statuto e le sue modifiche; 
    b) il regolamento  per  la  gestione  degli  usi  civici  di  cui
all'art. 6 della legge regionale n. 27/2014; 
    c) il piano di valorizzazione dei  beni  del  demanio  collettivo
civico  di  cui  all'art.  7  della  legge  regionale  n.  27/2014  e
l'eventuale aggiornamento annuale; 
    d) la revoca dei componenti del comitato  di  amministrazione  in
caso di grave  inosservanza  di  obblighi  previsti  dalla  normativa
vigente; 
    e) la dichiarazione di decadenza dei componenti del  comitato  di
amministrazione; 
    f) la nomina del componente della commissione di conciliazione  e
il rilascio del relativo mandato; 
    g) lo spostamento della sede dell'ASBUC. 
 
                               Art. 8. 
 
 
                     Convocazione dell'assemblea 
 
    1. L'assemblea ordinaria e' convocata dal presidente del comitato
di amministrazione almeno una volta  l'anno  per  l'approvazione  del
bilancio e ogni qualvolta lo  stesso  presidente  oppure  almeno  due
componenti del comitato di amministrazione o un decimo  degli  utenti
maggiorenni ne facciano richiesta. Quest'ultima richiesta deve essere
inoltrata al comitato di amministrazione il quale convoca l'assemblea
entro i successivi trenta giorni. 
    2. L'assemblea ordinaria e' convocata mediante una  comunicazione
affissa all'interno della sede e con  la  pubblicazione  sul  proprio
sito  istituzionale  o  sul  sito  istituzionale   del   comune.   La
comunicazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il
luogo della riunione. 
    3.  L'assemblea  straordinaria  e'  convocata  con  le  modalita'
previste per quella ordinaria. 
    4. L'assemblea  ordinaria  e'  validamente  costituita  in  prima
convocazione quando e'  presente  almeno  la  meta'  piu'  uno  degli
utenti; in seconda convocazione e' validamente  costituita  qualunque
sia il numero degli utenti presenti. Le deliberazioni  dell'assemblea
sono assunte con il voto favorevole della  maggioranza  degli  utenti
maggiorenni presenti. 
    5. L'assemblea straordinaria in prima convocazione e' validamente
costituita quando siano  presenti  i  tre  quarti  degli  utenti;  in
seconda convocazione e' validamente costituita quando siano  presenti
i 2/5 degli utenti. Le deliberazioni dell'assemblea sono assunte  con
il  voto  favorevole  della  maggioranza  degli  utenti   maggiorenni
presenti. 
    6. L'assemblea e'  presieduta  dal  presidente  del  comitato  di
amministrazione   o,   in   sua   assenza,   da   persona   designata
dall'assemblea stessa tra i presenti.  I  verbali  sono  redatti  dal
segretario designato  dall'assemblea  al  momento  dell'inizio  della
seduta tra i presenti. I verbali  sono  sottoscritti  dal  presidente
dell'assemblea a dal segretario. 
    7. L'assemblea vota per alzata di mano. 
    8. Le deliberazioni  prese  in  conformita'  alla  legge  e  allo
statuto obbligano tutti gli utenti, anche se assenti, dissenzienti  o
astenuti dal voto. 
 
                               Art. 9. 
 
 
                     Comitato di amministrazione 
 
    1.  Il  comitato  di  amministrazione  e'  composto   da   cinque
componenti compreso il presidente, eletti dagli utenti iscritti nelle
liste elettorali con le modalita' previste dal decreto del Presidente
della Giunta regionale ............ 
    2. Il comitato di amministrazione dura in carica  cinque  anni  e
comunque fino all'insediamento del nuovo comitato di amministrazione. 
    3. Nel caso in cui, per  dimissioni,  morte,  decadenza  o  altro
impedimento, uno dei componenti del comitato di amministrazione viene
meno, subentra il primo dei non eletti. Il nuovo nominato  rimane  in
carica fino allo scadere  dell'intero  consiglio.  Nel  caso  in  cui
decadano  contemporaneamente  oltre  la  meta'  dei  componenti   del
comitato di amministrazione e non sia possibile la loro  sostituzione
saranno indette nuove elezioni. 
    4. I  componenti  del  comitato  di  amministrazione  che,  senza
giustificato motivo, non intervengano  per  tre  sedute  consecutive,
sono considerati dimissionari e sostituiti. 
    5. Il comitato di amministrazione provvede a: 
    a) eleggere al suo interno il presidente; 
    b) gestire il demanio collettivo civico e i diritti d'uso  civico
a beneficio della collettivita'; 
    c) adottare il proprio regolamento di funzionamento; 
    d) predisporre i seguenti atti: 
    1) lo statuto, 
    2) il regolamento  per  la  gestione  degli  usi  civici  di  cui
all'art. 6 della legge regionale n. 27/2014; 
    3) il piano di valorizzazione dei  beni  del  demanio  collettivo
civico di cui all'art. 7 della legge regionale n. 27/2014; 
    4)  il  bilancio  preventivo  e  consuntivo  e  la  relazione  di
accompagnamento; 
    5) la proposta di mutamento di destinazione, di alienazione e  di
affidamento in gestione dei beni del demanio collettivo civico; 
    6) le proposte di sistemazione; 
    7) il progetto di liquidazione dei diritti d'uso civico; 
    e) inviare al consiglio  comunale  il  bilancio  e  la  relazione
annuale sulle attivita' svolte per la gestione degli usi civici; 
    f) vigilare sul corretto esercizio dei  diritti  da  parte  degli
utenti; 
    g) svolgere ogni altra attivita' non di competenza dell'assemblea
degli utenti. 
 
                              Art. 10. 
 
 
              Riunioni del comitato di amministrazione 
 
    1.  Il  comitato  di  amministrazione  si   riunisce   in   unica
convocazione almeno .... volte all'anno e comunque ogni qualvolta  il
presidente  lo  ritenga  opportuno  o  quando   lo   richiedano   tre
componenti. 
    2.  Il  comitato  di  amministrazione  e'  presieduto   dal   suo
presidente o in sua assenza da altro componente designato. 
    3. I verbali sono redatti da uno  dei  componenti  che  funge  da
segretario e sottoscritti dal verbalizzante e dal presidente. 
    4. Il comitato di  amministrazione  e'  convocato  almeno  cinque
giorni prima della data stabilita  per  la  riunione  e  puo'  essere
convocato  mediante  raccomandata,  facsimile  o  e-mail   che   deve
contenere l'ordine del giorno,  la  data,  l'ora  e  il  luogo  della
riunione. In caso di particolare urgenza la convocazione puo'  essere
fatta  tramite  telegramma  o  telefonata  con   almeno   ...........
ore/giorni di preavviso. 
    5. Le riunioni del comitato di  amministrazione  sono  valide  in
presenza della maggioranza dei suoi componenti  ai  quali  spetta  un
solo voto. 
    6. I verbali di ogni riunione, sono  sottoposti  all'approvazione
del comitato di amministrazione stesso nella  riunione  successiva  e
conservati agli atti. 
 
                              Art. 11. 
 
 
                             Presidente 
 
    1. Il presidente rappresenta  l'ASBUC  a  tutti  gli  effetti  di
fronte a terzi e anche in giudizio. Presiede sia l'assemblea  che  il
comitato di amministrazione. Ha  la  responsabilita'  generale  della
conduzione e del buon andamento delle attivita' e  cura  l'esecuzione
delle deliberazioni dell'assemblea e del comitato di amministrazione. 
    2. Al presidente spetta la firma degli atti che impegnano l'ASBUC
nei confronti degli utenti e di terzi;  e'  consegnatario  dei  mezzi
d'esercizio e dei beni in uso all'ASBUC. 
    3. Il presidente puo' delegare a uno o piu' consiglieri parte dei
suoi compiti in via transitoria o permanente. 
 
                              Art. 12. 
 
 
                       Struttura organizzativa 
 
    1.  L'ASBUC  puo'  avvalersi  di  una   struttura   organizzativa
flessibile e funzionale ai propri  fini  istituzionali  e  statutari,
definita  nel  regolamento   di   funzionamento   del   comitato   di
amministrazione. 
    2. Il regolamento di cui al comma 1 individua gli ambiti omogenei
di attivita' dell'ASBUC e ne determina l'articolazione e le strutture
organizzative piu' appropriate. 
    3. I responsabili  di  tali  strutture,  scelti  tra  gli  utenti
assumono la responsabilita' tecnica  e  gestionale  delle  attivita',
formulano la proposta per la parte di attivita'  di  competenza,  con
l'indicazione  delle  risorse  umane,   finanziarie   e   strumentali
necessarie  per  la  realizzazione  e  adottano  tutti  gli  atti  di
amministrazione conseguenti. Redigono, inoltre, una relazione annuale
sull'attivita' svolta dalla struttura medesima e  la  trasmettono  al
presidente. 
 
                              Art. 13. 
 
 
                        Segretario tesoriere 
 
    1.  Il  segretario  tesoriere  e'  nominato   dal   comitato   di
amministrazione per la durata dello stesso preferibilmente tra i suoi
componenti. 
 
                               Capo IV 
 
 
                         Risorse economiche 
 
 
                              Art. 14. 
 
 
                         Risorse economiche 
 
    1. L'ASBUC trae le sue risorse economiche da: 
    a) proventi derivanti  dalla  gestione  economico-produttiva  del
demanio collettivo civico; 
    b) entrate derivanti da affitti, locazioni, vendite; 
    c) entrate derivanti dai contributi a vario titolo versati  dagli
utenti; 
    d) entrate derivanti dai contributi a vario titolo  ricevuti  dai
non utenti; 
    e) contributi di enti e istituzioni pubbliche; 
    f) entrate derivanti da attivita' commerciali e produttive; 
    g) interessi attivi maturati sulle somme in giacenza  presso  gli
istituti  bancari  o  uffici  postali  e  dalle  rendite  finanziarie
scaturenti da investimenti in  titoli  del  debito  pubblico  secondo
quanto previsto dall'art. 23 della legge regionale n. 27/2014. 
    2. L'ASBUC puo' inoltre costituire fondi  di  riserva,  derivanti
dalle eccedenze di bilancio per coprire eventuali disavanzi derivanti
dalla gestione del patrimonio. 
    3. I proventi non sono ripartiti tra gli utenti. 
    4. Le somme derivanti dalle alienazione e dall'affrancazione  dei
canoni di liquidazione dei diritti d'uso  civico  sono  investite  in
titoli del debito pubblico intestati all'ASBUC con vincolo in  favore
della Regione Toscana. 
 
                              Art. 15. 
 
 
                        Esercizio finanziario 
 
    1. L'esercizio finanziario inizia il 1 ° gennaio e termina il  31
dicembre di ogni anno. 
    2. Il  bilancio  di  previsione  per  l'esercizio  successivo  e'
approvato dall'assemblea ordinaria entro il 31 dicembre di ogni  anno
e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno  seguente,  in  caso  di
motivata proroga. 
    3. Il bilancio consuntivo relativo  all'esercizio  precedente  e'
approvato dall'assemblea ordinaria entro il 30 aprile di ogni anno ed
e'  accompagnato  dalla  relazione  allo  stesso  che  evidenzia  gli
scostamenti delle singole voci di bilancio rispetto al preventivo. 
    4. Il bilancio consuntivo deve restare depositato, a disposizione
degli utenti, per almeno quindici giorni antecedenti a quello fissato
per l'approvazione dell'assemblea. 
    5.  Il  presidente  del  comitato  di  amministrazione  invia  il
bilancio preventivo e quello consuntivo al  sindaco  per  l'esercizio
del controllo contabile ai sensi dell'art. 4,  comma  1,  lettera  b)
della legge regionale n. 27/2014. 
 
                               Capo V 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
 
                              Art. 16. 
 
 
                           Foro competente 
 
    1.  Per  ogni  controversia  derivante   dall'interpretazione   o
dall'applicazione del presente statuto e'  esclusivamente  competente
il Foro di ...... 
 
                              Art. 17. 
 
 
                               Rinvio 
 
    1. Per  quanto  non  espressamente  riportato  dallo  statuto  si
intendono richiamate le disposizioni delle leggi  vigenti,  le  norme
del codice civile e delle sue disposizioni di attuazione.