Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 4, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile. Capo I Finalita' e disposizioni generali Art. 1. Finalita' 1. Il presente regolamento disciplina criteri e modalita' per la concessione di contributi gestiti tramite delega alla Unione Regionale delle Camere di Commercio del Friuli-Venezia Giulia (Unioncamere), finalizzati a valorizzare l'imprenditorialita' giovanile quale fattore determinante dello sviluppo economico e sociale della regione, ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 4, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunita'). 2. Unioncamere ha facolta' di delegare le funzioni amministrative concernenti la concessione dei contributi di cui al presente regolamento secondo le modalita' stabilite nella convenzione prevista dall'art. 42, comma 2, della legge regionale 4/2005 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunita' europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunita' europee del 7 luglio 2004), come disposto dall'art. 78 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012). Art. 2. Regime d'aiuto 1. I contributi sono concessi in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013. 2. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013: a) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima "impresa unica", non puo' superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari; b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima "impresa unica", che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non puo' superare 100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. 3. Ai fini del riscontro del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell'impresa rilascia, al momento della presentazione della domanda di contributo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' redatta ai sensi dell'art. 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall'impresa medesima a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti "de minimis" durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso. 4. Al fini di cui al comma 3, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, il legale rappresentante dell'impresa rilascia, al momento della presentazione della domanda di contributo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' redatta ai sensi dell'art. 47, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dalla "impresa unica" di cui l'impresa richiedente fa parte a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti "de minimis" durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso. 5. Nel caso di cui al comma 4, alla domanda di contributo possono alternativamente essere allegate le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' redatte ai sensi dell'art. 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, rilasciate dai legali rappresentanti delle altre imprese facenti parte della "impresa unica" attestanti tutti gli eventuali contributi ricevuti dalla stesse a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti "de minimis" durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso. Art. 3. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) impresa giovanile: l'impresa in cui la maggioranza delle quote e' nella titolarita' di giovani, oppure l'impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci e' composta da giovani, l'impresa individuale il cui titolare e' un giovane, nonche', nel caso della societa' di persone composta da due soci (nella quale almeno uno dei soci e' giovane), la societa' in accomandita semplice il cui socio accomandatario e' un giovane e la societa' in nome collettivo il cui socio giovane e' anche il legale rappresentante della societa'; b) giovane: persona fisica di eta' non superiore ai trentacinque anni; c) nuova impresa: l'impresa iscritta da meno di 36 mesi al registro delle imprese alla data di presentazione della domanda di contributo; non e' considerata nuova l'impresa le cui quote sono detenute in maggioranza da altre imprese, la societa' che risulta da trasformazione di societa' preesistente o da fusione o scissione di societa' preesistenti nonche' l'impresa che e' stata costituita tramite conferimento d'azienda o di ramo d'azienda da parte di impresa preesistente; d) progetto di imprenditoria giovanile: insieme di investimenti, spese di costituzione e di primo impianto collegati all'avvio e al primo periodo di attivita' dell'impresa giovanile presso la sede legale o l'unita' operativa situate sul territorio regionale; e) operazioni di microcredito: contratti di mutuo di importo non superiore a 25.000 euro; f) soggetto gestore: Unioncamere ovvero il soggetto o i soggetti cui sono delegate le funzioni amministrative ai sensi del comma 2 dell'art. 1. Art. 4. Cumulo dei contributi con altre agevolazioni 1. Ai sensi dell'art. 20, comma 3 della legge regionale n. 5/2012, per la parte dei costi non coperti dai contributi concessi ai sensi del presente regolamento, i progetti di imprenditoria giovanile possono beneficiare di altri ausili pubblici e agevolazioni finanziarie, ivi comprese le garanzie di cui all'art. 28 della legge regionale medesima, salvo che sia diversamente stabilito dalle pertinenti norme di riferimento e con il rispetto dei limiti previsti dall'art. 5 del regolamento (UE) n. 1407/2013. Art. 5. Sicurezza sul lavoro 1. In attuazione di quanto disposto dall' art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonche' a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), come interpretato in via di interpretazione autentica dall'art. 37, comma 1, della legge regionale 4/2005, la concessione dei contributi alle imprese e' subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, da allegare all'istanza di contributo e resa dal legale rappresentante dell'azienda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro. 2. La non corrispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e' causa di decadenza dalla concessione del contributo. Ove questo sia stato gia' erogato, il beneficiario del contributo e l'autore della dichiarazione sostitutiva sono tenuti solidalmente a restituirne l'importo, comprensivo degli interessi legali. Capo II Soggetti beneficiari e spese ammissibili Art. 6. Soggetti beneficiari e requisiti 1. Sono beneficiarie dei contributi le nuove imprese giovanili che alla data di presentazione della domanda hanno i seguenti requisiti: a) iscrizione dell'impresa al Registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) competente per territorio; b) sede legale o unita' operativa oggetto dell'investimento ubicata sul territorio regionale; c) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata e straordinaria. 2. Sono altresi' beneficiarie dei contributi le imprese giovanili da costituire che presentano, in allegato alla domanda di contributo, un impegno a costituire ed iscrivere l'impresa entro 3 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda. 3. Qualora entro il termine previsto al comma 2 l'impresa non risulti iscritta al Registro delle imprese, la domanda viene archiviata. 4. Sono escluse dai contributi le imprese: a) che rientrano nei casi di esclusione dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, elencati nell'allegato A, fermo restando quanto previsto all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013; b) destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300). Art. 7. Progetti finanziabili e limiti di spesa 1. I progetti di imprenditoria giovanile sono realizzati presso la sede legale od unita' operative dell'impresa beneficiaria situate nel territorio regionale. 2. Sono finanziabili i progetti di imprenditoria giovanile che prevedono un importo minimo di spesa ammissibile non inferiore a 5.000,00 euro oppure a 10.000,00 euro nel caso di societa' con almeno tre soci. 3. Le spese di cui all'art. 8, commi 3 e 6, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite minimo di cui al comma 2. 4. Le domande relative a progetti per i quali, all'esito dell'istruttoria delle stesse, risultano ammissibili spese inferiori ai limiti di cui al comma 2 sono archiviate e dell'archiviazione e' data tempestiva notizia all'impresa. 5. La sede legale o l'unita' operativa oggetto dell'investimento e' puntualmente comunicata all'ufficio competente: a) nel caso di cui all'art. 6, comma 1, nella domanda di contributo; b) nel caso di cui all'art. 6, comma 2, al piu' tardi entro 4 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Art. 8. Spese ammissibili 1. Sono ammissibili le spese strettamente finalizzate alla realizzazione dei progetti di imprenditoria giovanile, come specificate ai commi 2 e 3. Le spese per la realizzazione dei progetti di imprenditoria giovanile sono ammissibili sia se sostenute dopo la presentazione della domanda sia se sostenute prima della presentazione della domanda. Le spese ammissibili sono al netto di IVA e possono comprendere eventuali dazi doganali e costi per trasporto, imballo e montaggio relativi al bene acquistato, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali. 2. Per la realizzazione dei progetti di imprenditoria giovanile sono ammissibili le seguenti spese: a) spese per investimenti, strettamente funzionali all'esercizio dell'attivita' economica, relativi all'acquisto e alla locazione finanziaria di: 1) impianti specifici, consistenti nei beni materiali che singolarmente o in virtu' della loro aggregazione funzionale costituiscono beni strumentali all'attivita' di impresa; 2) arredi; 3) macchinari, strumenti ed attrezzature; 4) beni immateriali: diritti di licenza e software anche mediante abbonamento, brevetti, know how; 5) hardware; 6) automezzi, strettamente strumentali all'attivita' di impresa, ed alla stessa destinati in via esclusiva nel rispetto di quanto previsto dall'allegato A e pertanto, nel caso di veicoli destinati al trasporto di merci su strada, con esclusione delle imprese che svolgono come attivita' principale o secondaria l'attivita' di trasporto di merci su strada per conto terzi contraddistinta dal codice ISTAT ATECO 2007 49.41.00; 7) sistemi di sicurezza per contrastare gli atti criminosi, quali impianti di allarme, blindature, porte e rafforzamento serrature, telecamere antirapina e sistemi antifurto e antitaccheggio, vetri antisfondamento e antiproiettile, casseforti, nonche' interventi similari; 8) materiali e servizi concernenti pubblicita' e attivita' promozionali legate all'avvio dell'impresa, comprese le spese per l'eventuale insegna, creazione del logo dell'immagine coordinata dell'impresa, nel limite di spesa massima di 10.000,00 euro; b) spese per costituzione: 1) spese notarili legate all'avvio dell'impresa, con riferimento unicamente all'onorario notarile; 2) spese connesse ai necessari adempimenti previsti per legge per l'avvio dell'attivita' d'impresa, nonche' spese inerenti all'eventuale redazione del business plan, comunque nel limite di spesa massima di 10.000,00 euro; tali spese risultano dettagliatamente descritte nella relativa fattura o documento contabile equivalente, oppure con relazione allegata alla rendicontazione ; c) spese di primo impianto per: 1) adeguamento o ristrutturazione dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attivita' economica tramite opere edili, realizzazione o adeguamento di impiantisca generale e relative spese di progettazione, direzione e collaudo nei limiti massimi fissati ai sensi del D.P.Reg. 20 dicembre 2005, n. 453 (legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, art. 56, comma 2. Determinazione aliquote spese di progettazione, generale e di collaudo), nel limite di spesa massima di 40.000 euro, a condizione che l'immobile oggetto dell'intervento sia di proprieta' dell'impresa o che la stessa disponga di un titolo di possesso che le garantisca la disponibilita' dell'immobile almeno fino al termine di scadenza del vincolo di destinazione di cui all'articolo 21; 2) realizzazione o ampliamento del sito internet, nel limite di spesa massima pari a 5.000,00 euro; 3) locazione dei locali adibiti ad esercizio dell'attivita' d'impresa per un periodo massimo di dodici mesi e una spesa massima di 15.000,00 euro come risultante dal contratto registrato. Qualora l'immobile non sia stato ancora individuato in sede di presentazione della domanda, il relativo contratto di locazione e' stipulato entro il termine di presentazione delle integrazioni di cui all'art. 12, comma 3; 4) avvio dell'attivita' di franchising limitatamente al diritto di ingresso corrisposto al franchisor nel limite di spesa massima di 25.000,00 euro. 3. Nel caso in cui il beneficiario e' una microimpresa, sono ammissibili, in deroga all'art. 9, comma 2, lettere i) e k), le seguenti spese relative ad operazioni di microcredito effettuate dalla microimpresa ai fini del finanziamento della realizzazione del progetto di imprenditoria giovanile: a) premio e spese di istruttoria per l'ottenimento di garanzie, in forma di fideiussioni o di garanzie a prima richiesta, rilasciate nell'interesse dell'impresa beneficiaria da banche, istituti assicurativi e confidi di cui all'art. 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) nel limite di spesa massima pari a 2.000 euro; b) oneri finanziari relativi all'effettuazione dell'operazione di microcredito con riguardo agli interessi passivi e alle spese di istruttoria e di perizia nel limite di spesa massima pari a 1.000 euro. 4. Le spese di cui al comma 2, lettera a), n. 8, lettera b), n. 1 e lettera c), n. 3 non superano complessivamente il 50 per cento delle spese ammissibili per il singolo progetto di imprenditoria giovanile preventivate dall'impresa. 5. I beni devono essere nuovi di fabbrica. Nel caso di locazione finanziaria e' ammessa la spesa per la quota capitale delle singole rate effettivamente sostenute fino alla data di rendicontazione del progetto; non sono ammesse quota interessi e spese accessorie. 6. Sono altresi' ammesse a contributo le spese connesse all'attivita' di certificazione della spesa, relative alle modalita' di rendicontazione di cui all'art. 16, comma 2, nel limite massimo di 1.000 euro. Art. 9. Spese non ammissibili 1. Ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), non e' ammissibile la concessione di contributi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra societa', persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici cosi' instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione dei contributi. 2. Non sono ammissibili a contributo le spese diverse da quelle previste dall'art. 8 e in particolare le spese relative a: a) personale; b) viaggi e missioni dei dipendenti e soci dell'impresa; c) formazione del personale; d) beni di consumo; e) acquisto o locazione finanziaria di beni immobili; f) beni usati; g) minuterie ossia beni di valore unitario inferiore a 100 euro (IVA esclusa); h) scorte; i) garanzie bancarie fornite da istituti bancari o finanziari; j) IVA e altre imposte e tasse; k) interessi debitori, aggi, spese e perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari; l) servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, notarile, i servizi di contabilita' o revisione contabile e la predisposizione della domanda di contributo; m) corrispettivi per l'avviamento commerciale dell'azienda rilevata; n) condizionatori, a meno che non siano ricompresi in interventi di adeguamento o ristrutturazione. Capo III Procedimento contributivo Art. 10. Presentazione della domanda, limiti e intensita' del contributo 1. La domanda di contributo e' presentata dall'impresa richiedente al soggetto gestore ai fini dell'ammissione all'articolazione della graduatoria relativa alla provincia nella quale e' stabilita la sede legale o l'unita' operativa presso cui e' realizzato il progetto. 2. L'intensita' massima di contributo concedibile e' pari al 50 per cento della spesa ammissibile. 3. L'importo del contributo e' compreso tra 2.500,00 euro e 20.000,00 euro; nel caso di societa' con almeno tre soci tale importo e' compreso tra 5.000,00 euro e 40.000,00 euro. 4. Fermo restando quanto previsto al comma 2, l'intensita' di contributo applicabile alle spese ammissibili del progetto, in relazione al livello di punteggio conseguito dal progetto in fase di valutazione (alto, medio, basso), e' disposta dalla Giunta regionale prima dell'adozione della graduatoria. 5. Il limite massimo del contributo concedibile a copertura delle spese relative al microcredito e' pari a 1.000 euro per le spese relative al microcredito di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 8 ed a 500 euro per le spese relative al microcredito di cui alla lettera b) del comma 3 dell'art. 8. Art. 11. Riparto provinciale e bandi per la presentazione della domanda 1. Unioncamere approva il bando, articolato per singolo territorio provinciale, per la presentazione delle domande di contributo, in relazione alle risorse disponibili. 2. Le risorse a disposizione sono ripartite su base provinciale da Unioncamere. Il riparto e' operato in proporzione al numero complessivo delle imprese iscritte al Registro delle imprese di ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello del riparto. 3. Unioncamere pubblica il bando sul proprio sito internet ufficiale entro il 30 giugno di ogni anno, ferma restando la facolta' della Giunta regionale di stabilire, mediante deliberazione, una proroga del termine medesimo. 4. Il bando indica: a) le modalita' e i termini di presentazione della domanda di contributo mediante posta elettronica certificata (PEC). La data e l'ora di presentazione della domanda sono determinate dalla data e dall'ora di ricezione della PEC attestate al soggetto gestore dal gestore del sistema di PEC del soggetto gestore medesimo; b) la documentazione da presentare a corredo della domanda di contributo, con la previsione, in particolare, di una relazione descrittiva del progetto finanziabile riportante: 1) gli obiettivi del progetto; 2) il programma di attivita', con la precisazione delle modalita' e dei tempi di realizzazione, delle risorse e degli strumenti impiegati; 3) i risultati attesi; 4) i costi di realizzazione del progetto; 5) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', di cui all'art. 2, commi 3, 4 e 5; 6) impegno di cui all'art. 6, comma 2, se impresa costituenda; 7) altra eventuale documentazione indicata nelle note illustrative; c) la struttura competente con la precisazione dei nominativi dei soggetti individuati rispettivamente come responsabile e referenti durante la conduzione dell'istruttoria del procedimento; d) le risorse disponibili, salvo eventuale ed ulteriore integrazione con risorse sopravvenute. 5. Al bando e' allegato lo schema per la presentazione della domanda di contributo, unitamente alla scheda di valutazione. 6. Unioncamere pubblica sul proprio sito ufficiale la nota informativa recante le informazioni sul procedimento, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale n. 7/2000, nonche' le modalita' di trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 7. In relazione alle risorse disponibili, la Giunta regionale puo' disporre un numero massimo di progetti istruibili, raggiunto il quale viene disposta la chiusura del termine per presentare le domande. 8. La domanda di contributo e' considerata valida solo se: a) e' trasmessa mediante la casella di PEC dell'impresa richiedente o mediante la casella di PEC del dichiarante nei casi di cui all'art. 6, comma 2; b) e' sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa richiedente o con firma digitale del dichiarante nei casi di cui all'art. 6, comma 2. 9. Ciascuna impresa presenta una sola domanda. 10. L'istante che in corso d'istruttoria intende ritirare la domanda presentata, ne da' tempestiva comunicazione. 11. Sono archiviate e dell'archiviazione e' data tempestiva notizia all'impresa richiedente o al richiedente: a) le domande presentate al di fuori dei termini indicati nel bando di cui al comma 3 o oltre al numero massimo previsto dalla Giunta regionale; b) le domande presentate dalla medesima impresa successivamente alla prima ritenuta istruibile; c) le domande non firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente o dal dichiarante nei casi di cui all'art. 6, comma 2; d) le domande presentate con modalita' diverse da quelle previste dal comma 4, lettera a); e) le domande trasmesse mediante casella di PEC diversa da quella dell'impresa richiedente o da casella di PEC diversa da quella del dichiarante; f) le domande inviate ad indirizzo di PEC diverso da quello comunicato nel bando di cui al comma 3; g) le domande presentate da imprese prive dei requisiti soggettivi di cui all'art. 6. Art. 12. Procedimento contributivo, istruttoria e valutazione 1. Le domande sono istruite su base provinciale e i contributi sono concessi secondo il procedimento valutativo a bando ai sensi dell'art. 36, comma 1, 3 e 6, della legge regionale 7/2000. 2. Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 7/2000, l'ufficio competente verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento nonche' la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilita' richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa. 3. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione od integrazione. La domanda e' archiviata d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente. 4. Ai sensi dell'art. 16 bis della legge regionale n. 7/2000, l'ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo dovuto all'insussistenza dei requisiti, comunica tempestivamente ai soggetti interessati i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. 5. La valutazione di ogni singolo progetto avviene in fase istruttoria e prevede l'attribuzione dei punteggi previsti dalla scheda di valutazione che collocano il progetto in uno dei livelli di valutazione (alto, medio, basso). La scheda di valutazione e' approvata e aggiornata con deliberazione della Giunta regionale, prima della relativa apertura dei termini per la presentazione delle domande, nel rispetto dei criteri elencati, senza indicazione di priorita', nell'allegato B. Nella scheda di valutazione i punteggi legati a ciascun criterio di cui all'allegato B, pesano almeno il 10 per cento e non piu' del 30 per cento del punteggio massimo attribuibile al progetto. 6. E' facolta' di Unioncamere prevedere, mediante autonomo atto da adottarsi in base alle competenze statutariamente stabilite e senza ulteriori specifici oneri a carico del bilancio regionale, l'istituzione di una commissione di esperti, anche articolata su base provinciale, cui spetta l'emissione di parere in casi di particolare complessita' in relazione alla congruita' e riferibilita' delle spese del progetto alle tipologie di spese ammissibili di cui all'art. 8, nonche' in relazione alla valutazione di cui al comma 5. Art. 13. Concessione del contributo 1. La graduatoria su base provinciale e' approvata dal soggetto gestore entro centottanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domanda ed e' pubblicata sul sito internet ufficiale di Unioncamere. 2. A seguito dell'approvazione della graduatoria il soggetto gestore provvede a dare comunicazione alle imprese interessate, dell'ammissione o non ammissione al contributo. 3. Riscontrato il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 6, ad eccezione del comma 2 dell'articolo medesimo, il contributo e' concesso su base provinciale contestualmente all'approvazione della graduatoria nei limiti delle risorse disponibili a valere sulla pertinente articolazione del bando. Il provvedimento di concessione, che e' comunicato tempestivamente dal soggetto gestore al beneficiario, stabilisce in particolare: a) il termine e le modalita' di presentazione della rendicontazione, in conformita' all'art. 16; b) gli obblighi del beneficiario; c) i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione medesimo. 4. In caso di copertura finanziaria non sufficiente a finanziare tutte le iniziative ammesse su base provinciale, viene seguito l'ordine di ciascuna graduatoria fino all'esaurimento delle risorse disponibili. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultimo progetto finanziabile, e' disposta la concessione parziale, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con le eventuali risorse sopravvenute. 5. Qualora non tutti i progetti rientranti in un'unica graduatoria su base provinciale trovino da subito copertura finanziaria e qualora nel corso dell'anno si rendano disponibili ulteriori risorse, derivanti da revoche o rinunce ai contributi concessi, il soggetto gestore procede allo scorrimento della graduatoria. Art. 14. Erogazione in via anticipata 1. I contributi possono essere erogati entro novanta giorni in via anticipata in misura non superiore al 70 per cento dell'importo del contributo concesso, previa presentazione da parte delle imprese interessate di: a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, resa dal legale rappresentante dell'impresa attestante l'avvenuto avvio dell'iniziativa; b) apposita fideiussione bancaria o assicurativa d'importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi, ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 7/2000, redatta secondo il facsimile disponibile sul sito internet ufficiale di Unioncamere. 2. Ove la domanda di erogazione in via anticipata sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne' da' comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. E' consentita la richiesta di proroga del termine, per un periodo massimo di trenta giorni, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. 3. Sull'importo dell'anticipo sono operate le eventuali trattenute previste dalle normative fiscali vigenti, salva la dimostrazione, resa dal soggetto beneficiario tramite dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', della sussistenza di un particolare regime di esenzione. Capo IV Rendicontazione e obblighi del beneficiario Art. 15. Presentazione della rendicontazione 1. I progetti di imprenditoria giovanile devono essere realizzati e rendicontati entro il termine massimo di 18 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione del contributo. 2. L'impresa beneficiaria presenta la rendicontazione attestante le spese sostenute entro il termine indicato nel provvedimento di concessione ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera a), utilizzando lo schema approvato da Unioncamere e pubblicato sul sito internet di Unioncamere. E' consentita la richiesta di proroga del termine per un periodo massimo di sessanta giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza del termine stesso. 3. La rendicontazione e' presentata: a) mediante PEC all'indirizzo di PEC comunicato dal soggetto gestore unitamente al provvedimento di concessione del contributo; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data e l'ora di ricezione della PEC attestate al soggetto gestore dal gestore del sistema di PEC del soggetto gestore medesimo; b) a mano oppure a mezzo posta ordinaria o corriere espresso privato; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data e l'ora del timbro di ricezione apposto dal soggetto gestore; c) a mezzo raccomandata oppure corriere espresso nazionale "Postacelere 1 plus"; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data e l'ora del timbro postale, purche' la rendicontazione sia pervenuta al soggetto gestore entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine. Art. 16. Modalita' di rendicontazione 1. Per la rendicontazione, ai sensi dell'art. 41 della legge regionale 7/2000, l'impresa beneficiaria presenta, in particolare: a) copia dei documenti di spesa, annullati in originale con apposita dicitura relativa all'ottenimento del contributo, costituiti da fatture o, in caso di impossibilita' di acquisire le stesse, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente; b) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento; c) dichiarazione attestante la corrispondenza agli originali della copie dei documenti di spesa di cui alla lettera a). 2. La rendicontazione puo' essere presentata anche con le modalita' di cui all'art. 41 bis della legge regionale 7/2000. 3. In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera va allegata la traduzione in lingua italiana. 4. Le spese ammissibili ad incentivazione sono al netto dell'IVA. 5. Il soggetto gestore ha facolta' di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali dei documenti di spesa di cui al comma 1, lettera a). 6. Il pagamento delle spese di importo pari o superiore a 500 euro avviene esclusivamente tramite i seguenti strumenti, pena l'inammissibilita' della relativa spesa: bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria, bollettino postale. Nel caso di spesa di importo inferiore a 500 euro e' ammesso il pagamento in contanti, tramite assegno o per mezzo di vaglia postale. 7. L'avvenuto sostenimento della spesa e' provato attraverso la seguente documentazione di pagamento: a) copia di estratti conto bancari o postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa presentati; b) copia delle ricevute bancarie e dei bollettini postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa rendicontati; c) per i pagamenti in contanti, tramite assegno o per mezzo di vaglia postale, dichiarazione liberatoria del fornitore di beni e servizi oppure copia del documento di spesa riportante la dicitura "pagato" con firma, data e timbro della ditta del fornitore di beni o servizi apposti sull'originale del documento. 8. Le spese di cui all'art. 8, comma 3, possono essere sostenute anche mediante modalita' di pagamento diverse da quelle di cui al comma 6, a condizione che il loro effettivo sostenimento sia comprovato con idonea documentazione bancaria, anche diversa da quella di cui al comma 7. 9. Nel caso in cui il pagamento abbia luogo tramite gli strumenti di cui al primo periodo del comma 6, a ogni documento di spesa corrispondono distinti versamenti bancari o postali dalla cui documentazione risulta espressamente l'avvenuta esecuzione e la riferibilita' allo specifico documento di spesa, del quale tale documentazione di pagamento riporta gli estremi. In caso di pagamenti cumulativi di piu' documenti di spesa di cui uno o piu' di uno non riferibili alle spese relative al progetto che beneficia del contributo, e' presentata la documentazione di pagamento comprovante il pagamento complessivo ed e' allegato al rendiconto anche copia dei documenti di spesa, cui il pagamento cumulativo si riferisce, che non riguardano il progetto che beneficia del contributo. 10. Il soggetto gestore valuta l'ammissibilita' di pagamenti singoli o cumulativi, effettuati per il tramite degli strumenti di cui al primo periodo del comma 6, la cui documentazione non indica gli estremi del documento di spesa, a condizione che l'impresa produca ulteriore documentazione atta a comprovare in modo certo ed inequivocabile l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilita' dello stesso allo specifico documento di spesa presentato a rendiconto. 11. Non e' ammesso il pagamento tramite compensazione. 12. Le eventuali note di accredito sono debitamente evidenziate nella rendicontazione ed allegate alla stessa. 13. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'impresa indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. 14. Il soggetto gestore procede alla revoca del contributo qualora in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo del progetto ammesso a contribuzione ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalita' di esecuzione tra il progetto effettivamente realizzato e quello oggetto del provvedimento di concessione. Art. 17. Liquidazione del contributo 1. Il contributo e' liquidato a seguito dell'esame della rendicontazione, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione medesima da parte del soggetto gestore. 2. Il termine di liquidazione del contributo e' sospeso in pendenza del termine di cui all'art. 16, comma 13. Art. 18. Sospensione della erogazione del contributo 1. L'erogazione del contributo e' sospesa nei casi di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000. Art. 19. Annullamento e revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo 1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo e' annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimita' o di merito. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo e' revocato a seguito della decadenza dal diritto del contributo derivante dalla rinuncia del beneficiario, oppure: a) se la rendicontazione delle spese non e' stata presentata o e' stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione della stessa indicato nel provvedimento di concessione del contributo o, nel caso di proroga del termine, oltre la data fissata nella comunicazione di concessione della proroga; b) nel caso in cui non e' rispettato il termine previsto per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione, ai sensi dell'art. 16, comma 13; c) nel caso di cui all'art. 16, comma 14; d) se, a seguito dell'attivita' istruttoria della rendicontazione, risulta la realizzazione di un progetto che comporta una spesa ammissibile inferiore ai limiti minimi di cui all'art. 7, comma 2; e) se, a seguito dell'attivita' istruttoria della rendicontazione, l'ammontare del contributo liquidabile risulta inferiore al 50 per cento dell'importo del contributo concesso. f) nei casi di cui all'art. 20, comma 9. 3. Le spese di cui all'art. 8, commi 3 e 6, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite minimo di cui al comma 2, lettera d). 4. Il soggetto gestore comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione. Art. 20. Obblighi del beneficiario e vincolo di destinazione 1. Il beneficiario e' tenuto al rispetto dei sotto elencati obblighi nei tre anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione: a) iscrizione nel registro delle imprese; b) mantenimento della sede o dell'unita' operativa, oggetto del progetto di imprenditoria giovanile, attiva nel territorio regionale. 2. Il beneficiario e' tenuto al mantenimento del vincolo di destinazione oggettivo e soggettivo dei beni oggetto del contributo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22: a) nel caso di beni mobili: nei due anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione; b) nel caso di beni immobili per adeguamento e ristrutturazione di beni immobili di cui all'art. 8, comma 2, lettera c), n. 1): nei tre anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione. 3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, costituisce violazione degli obblighi di cui al presente articolo, in particolare: a) il trasferimento a qualsiasi titolo della proprieta' o del possesso dei beni materiali ed immateriali ammessi a contributo; b) la cessione di azienda o del ramo di azienda relativo al progetto di imprenditoria giovanile; c) l'affitto di azienda o del ramo di azienda relativo al progetto di imprenditoria giovanile. 4. In deroga a quanto previsto al comma 2, lettera a), i beni mobili materiali oggetto di contributo divenuti obsoleti o inservibili possono essere sostituiti, con autorizzazione del soggetto gestore, con altri beni della stessa natura o che possono essere utilizzati al fine dello svolgimento delle attivita' economiche contemplate dal progetto di imprenditoria giovanile. 5. Al fine della verifica del rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, il beneficiario presenta, successivamente alla presentazione della rendicontazione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' entro il 28 febbraio di ogni anno attestante il rispetto di tali obblighi fino alla scadenza degli stessi. 6. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione di cui al comma 5, il soggetto gestore procede a ispezioni e controlli ai sensi delle vigenti normative in materia. 7. Qualora il numero di beneficiari sia superiore a cento, prima di disporre l'ispezione o il controllo previsto dal comma 6, l'ufficio competente si riserva la facolta' di sollecitare l'invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 5 richiedendo la presentazione della dichiarazione medesima entro un termine perentorio. 8. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati. 9. La mancata trasmissione della dichiarazione di cui al comma 5 e la mancata collaborazione del beneficiario alla verifica del rispetto degli obblighi di cui al presente articolo comporta la revoca del contributo erogato. Art. 21. Ispezioni e controlli 1. Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 7/2000, in qualsiasi momento il soggetto gestore puo' disporre, anche a campione, ispezioni e controlli e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione ai contributi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicita' delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonche' l'attivita' degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarita' di quest'ultimo. Art. 22. Operazioni straordinarie 1. Ai sensi dell'art. 32 ter della legge regionale 7/2000, in caso di variazioni soggettive dei beneficiari di incentivi regionali anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprieta' per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante a condizione che tale soggetto: a) presenti specifica domanda di subentro; b) sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo in capo al beneficiario originario; c) prosegua l'attivita' dell'impresa originariamente beneficiaria; d) mantenga, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori gia' impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria; e) si impegni a rispettare i vincoli di cui all'art. 20 per il periodo residuo nonche' gli altri obblighi previsti dal presente regolamento in capo all'impresa originariamente beneficiaria. 2. Al fine dell'apprezzamento delle condizioni che garantiscono il rispetto di quanto previsto dall'articolo 20, commi 1 e 2, l'impresa subentrante presenta, secondo le indicazioni pubblicate sul sito internet del soggetto gestore e comunque su quello di Unioncamere FVG, entro tre mesi dalla registrazione dell'atto relativo alle operazioni straordinarie di cui al comma 1 domanda di subentro contenente: a) copia dell'atto registrato relativo all'operazione straordinaria ed una relazione sull'operazione straordinaria medesima; b) richiesta della conferma di validita' del provvedimento di concessione del contributo in relazione ai requisiti di ammissibilita', alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario; c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, la continuazione dell'esercizio dell'impresa senza soluzione di continuita' e l'assunzione degli obblighi conseguenti alla conferma del contributo. 3. Il provvedimento del soggetto gestore conseguente alla domanda di subentro di cui al comma 1 interviene entro novanta giorni dalla presentazione della domanda medesima. 4. Nel caso in cui le variazioni soggettive di cui al comma 1 abbiano luogo precedentemente alla concessione del contributo, l'impresa subentrante presenta la domanda di subentro nel procedimento, nelle forme e nei termini di cui al comma 2, ed il soggetto gestore avvia nuovamente l'iter istruttorio. 5. La domanda di subentro pervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni non comporta la sospensione del termine di approvazione della graduatoria di cui all'articolo 13, comma 1. 6. Nei casi di cui al comma 5, l'eventuale concessione del contributo all'impresa subentrante e' sottoposta a condizione sospensiva correlata all'esito dell'iter istruttorio di cui al comma 4. Capo V Disposizioni finali Art. 23. Rinvio 1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000. Art. 24. Programmazione dei fondi strutturali 1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione anche in caso di emanazione di bandi per regimi di aiuto per l'imprenditoria giovanile nel quadro della programmazione dei fondi strutturali dell'Unione europea con l'osservanza delle condizioni previste dalla normativa dell'Unione europea relativa all'utilizzo dei fondi medesimi. 2. In ottemperanza alle regole previste per l'utilizzo dei fondi strutturali comunitari, e' fatta salva la possibilita' di prevedere nei bandi opportune deroghe alle disposizioni richiamate dal comma 1, fermo restando il rispetto delle regole fissate per il regime de minimis dal regolamento (UE) n. 1407/2013. Art. 25. Programma attuativo regionale del fondo per lo sviluppo e la coesione e Piano di Azione e Coesione 1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione anche in caso di interventi finanziati nel quadro del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) e del Piano di Azione e Coesione (PAC), con l'osservanza delle condizioni previste dalla normativa relativa all'utilizzo dei fondi medesimi. 2. In ottemperanza alle regole previste per l'utilizzo dei fondi del PAR FSC e del PAC, e' fatta salva la possibilita' di prevedere negli atti che disciplinano gli interventi di cui al comma 1 opportune deroghe alle disposizioni del presente regolamento, fermo restando il rispetto delle regole fissate dai pertinenti regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Art. 26. Abrogazione del decreto del Presidente della Regione 26 novembre 2012, n. 242 1. Il decreto del Presidente della Regione 26 novembre 2012, n. 242 e' abrogato. 2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le norme regolamentari previgenti di cui al decreto del Presidente della Regione 242/2012. Art. 27. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia. ---------- Allegato A (Riferito all'art. 6, comma 4) Regime di aiuto "de minimis". settori di attivita' e tipologie di aiuto ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1407/2013 1. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis": a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (UE) n. 104/2000 del Consiglio; b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli; c) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti: i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari; d) per attivita' connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attivita' d'esportazione; e) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione. In conformita' all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopra citate lettere a), b) o c) opera anche in uno o piu' dei settori o svolge anche altre attivita' che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attivita' a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attivita' o la distinzione dei costi, che le attivita' esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013 non beneficiano degli aiuti de minimis concessi a norma di detto regolamento. 2. Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per: a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (UE) n. 104/2000; b) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attivita' svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita; c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attivita' che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali e' considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo. 3. Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtu' di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtu' di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtu' di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente punto 3., lettere da a) a d), per il tramite di una o piu' altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica. 4. Ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, gli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'art. 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013. ---------- Allegato B (Riferito all'art. 12 comma 5) Criteri per la scheda di valutazione Progetti tesi allo sviluppo di sinergie con altre iniziative di promozione di nuove idee imprenditoriali realizzate da enti pubblici e privati. Progetti legati alla valorizzazione della creativita'. Progetti che prevedono l'avvio di nuove imprese dirette al mantenimento dei mestieri tradizionali dell'artigianato. Progetti finalizzati all'innovazione tecnologica del processo e di prodotto. Progetti presentati da giovani che hanno partecipato a iniziative in collaborazione con gli incubatori e gli acceleratori di impresa, specificamente rivolti ai giovani, con l'obiettivo prioritario di cogliere le esigenze di innovazione del tessuto produttivo del Friuli-Venezia Giulia, oppure con le universita', le istituzioni scolastiche e gli enti di formazione, al fine di migliorare l'integrazione tra mondo della scuola e del lavoro, con particolare riguardo alla nascita di nuove imprese. Progetti che prevedono la condivisione dell'ufficio da attuarsi attraverso la messa a disposizione di postazioni di lavoro attrezzate e sale riunioni comuni. Visto, il Presidente: Serracchiani