Regolamento concernente criteri e modalita'  per  la  concessione  di
  contributi ai  sensi  dell'art.  20,  commi  3  e  4,  della  legge
  regionale  22  marzo  2012,  n.  5  a  sostegno  di   progetti   di
  imprenditoria giovanile. 
 
                               Capo I 
 
 
                  Finalita' e disposizioni generali 
 
 
                               Art. 1. 
 
 
                              Finalita' 
 
    1. Il presente regolamento disciplina criteri e modalita' per  la
concessione  di  contributi  gestiti  tramite  delega   alla   Unione
Regionale  delle  Camere  di  Commercio  del  Friuli-Venezia   Giulia
(Unioncamere),   finalizzati   a   valorizzare   l'imprenditorialita'
giovanile quale  fattore  determinante  dello  sviluppo  economico  e
sociale della regione, ai sensi dell'art. 20,  commi  3  e  4,  della
legge regionale 22 marzo  2012,  n.  5  (Legge  per  l'autonomia  dei
giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunita'). 
    2. Unioncamere ha facolta' di delegare le funzioni amministrative
concernenti  la  concessione  dei  contributi  di  cui  al   presente
regolamento secondo le modalita' stabilite nella convenzione prevista
dall'art. 42, comma 2, della legge regionale 4/2005  (Interventi  per
il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e  medie  imprese
del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della  Corte  di
Giustizia delle Comunita' europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99,  e
al parere motivato della Commissione delle Comunita'  europee  del  7
luglio 2004), come disposto dall'art. 78  della  legge  regionale  21
dicembre  2012,  n.  26  (Legge  di   manutenzione   dell'ordinamento
regionale 2012). 
 
                               Art. 2. 
 
 
                           Regime d'aiuto 
 
    1. I contributi sono  concessi  in  osservanza  delle  condizioni
prescritte dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108  del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   "de
minimis", pubblicato nella  Gazzetta  ufficiale  dell'Unione  europea
serie L 352 del 24 dicembre 2013. 
    2. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013: 
    a) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi  ad  una
medesima impresa o, se ricorre la  fattispecie  di  cui  all'art.  2,
paragrafo 2, del predetto  regolamento  (UE)  n.  1407/2013,  ad  una
medesima "impresa unica", non puo' superare 200.000 euro nell'arco di
tre esercizi finanziari; 
    b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto art.  3  del
regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli  aiuti  de
minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie
di cui all'art. 2, paragrafo 2,  del  predetto  regolamento  (UE)  n.
1407/2013, ad una medesima "impresa unica", che opera nel settore del
trasporto di merci su  strada  per  conto  terzi  non  puo'  superare
100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. 
    3. Ai fini del riscontro del rispetto della regola de minimis, il
legale  rappresentante  dell'impresa  rilascia,  al   momento   della
presentazione  della  domanda  di   contributo,   una   dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' redatta ai  sensi  dell'art.  47,
comma 1, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445  (Testo  unico  delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari   in   materia   di   documentazione   amministrativa),
attestante  tutti  gli  eventuali  contributi  ricevuti  dall'impresa
medesima a norma  del  regolamento  (UE)  n.  1407/2013  o  di  altri
regolamenti "de minimis" durante i due esercizi finanziari precedenti
e nell'esercizio finanziario in corso. 
    4. Al fini di cui al comma 3, se ricorre la  fattispecie  di  cui
all'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, il legale
rappresentante dell'impresa rilascia, al momento della  presentazione
della domanda di contributo, una dichiarazione sostitutiva  dell'atto
di notorieta' redatta ai sensi dell'art. 47, commi 1 e 2, del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  445/2000,  attestante  tutti  gli
eventuali contributi ricevuti dalla "impresa unica" di cui  l'impresa
richiedente fa parte a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013  o  di
altri regolamenti "de minimis"  durante  i  due  esercizi  finanziari
precedenti e nell'esercizio finanziario in corso. 
    5. Nel caso di cui al comma 4, alla domanda di contributo possono
alternativamente  essere  allegate   le   dichiarazioni   sostitutive
dell'atto di notorieta' redatte ai sensi dell'art. 47, comma  1,  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  445/2000,  rilasciate  dai
legali  rappresentanti  delle  altre  imprese  facenti  parte   della
"impresa unica" attestanti tutti gli  eventuali  contributi  ricevuti
dalla stesse a norma del regolamento (UE) n.  1407/2013  o  di  altri
regolamenti "de minimis" durante i due esercizi finanziari precedenti
e nell'esercizio finanziario in corso. 
 
                               Art. 3. 
 
 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: 
    a) impresa giovanile: l'impresa in cui la maggioranza delle quote
e' nella titolarita' di giovani, oppure l'impresa cooperativa in  cui
la maggioranza dei soci e' composta da giovani, l'impresa individuale
il cui titolare e' un giovane, nonche', nel caso  della  societa'  di
persone composta da due soci (nella quale  almeno  uno  dei  soci  e'
giovane),  la  societa'  in  accomandita  semplice   il   cui   socio
accomandatario e' un giovane e la societa' in nome collettivo il  cui
socio giovane e' anche il legale rappresentante della societa'; 
    b) giovane: persona fisica di eta' non superiore ai  trentacinque
anni; 
    c) nuova impresa: l'impresa  iscritta  da  meno  di  36  mesi  al
registro delle imprese alla data di presentazione  della  domanda  di
contributo; non e' considerata nuova  l'impresa  le  cui  quote  sono
detenute in maggioranza da altre imprese, la societa' che risulta  da
trasformazione di societa' preesistente o da fusione o  scissione  di
societa' preesistenti  nonche'  l'impresa  che  e'  stata  costituita
tramite conferimento d'azienda  o  di  ramo  d'azienda  da  parte  di
impresa preesistente; 
    d) progetto di imprenditoria giovanile: insieme di  investimenti,
spese di costituzione e di primo impianto collegati  all'avvio  e  al
primo periodo di attivita'  dell'impresa  giovanile  presso  la  sede
legale o l'unita' operativa situate sul territorio regionale; 
    e) operazioni di microcredito: contratti di mutuo di importo  non
superiore a 25.000 euro; 
    f) soggetto gestore: Unioncamere ovvero il soggetto o i  soggetti
cui sono delegate le funzioni amministrative ai  sensi  del  comma  2
dell'art. 1. 
 
                               Art. 4. 
 
 
            Cumulo dei contributi con altre agevolazioni 
 
    1. Ai sensi dell'art.  20,  comma  3  della  legge  regionale  n.
5/2012, per la parte dei costi non coperti dai contributi concessi ai
sensi del presente regolamento, i progetti di imprenditoria giovanile
possono  beneficiare  di  altri  ausili   pubblici   e   agevolazioni
finanziarie, ivi comprese le garanzie di cui all'art. 28 della  legge
regionale  medesima,  salvo  che  sia  diversamente  stabilito  dalle
pertinenti norme di riferimento e con il rispetto dei limiti previsti
dall'art. 5 del regolamento (UE) n. 1407/2013. 
 
                               Art. 5. 
 
 
                        Sicurezza sul lavoro 
 
    1. In attuazione di quanto disposto dall'  art.  73  della  legge
regionale 5 dicembre 2003, n.  18  (Interventi  urgenti  nei  settori
dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e
del turismo, in materia di  sicurezza  sul  lavoro,  asili  nido  nei
luoghi di lavoro, nonche'  a  favore  delle  imprese  danneggiate  da
eventi calamitosi),  come  interpretato  in  via  di  interpretazione
autentica dall'art. 37, comma 1, della  legge  regionale  4/2005,  la
concessione  dei  contributi  alle  imprese   e'   subordinata   alla
presentazione  di  una   dichiarazione   sostitutiva   dell'atto   di
notorieta' redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 445/2000, di data  non  antecedente  a  sei  mesi
rispetto alla presentazione della domanda, da allegare all'istanza di
contributo e resa dal legale rappresentante dell'azienda,  attestante
il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro. 
    2. La non corrispondenza al vero della dichiarazione  sostitutiva
di cui al comma  1  e'  causa  di  decadenza  dalla  concessione  del
contributo. Ove questo sia stato gia' erogato,  il  beneficiario  del
contributo e l'autore della  dichiarazione  sostitutiva  sono  tenuti
solidalmente a restituirne  l'importo,  comprensivo  degli  interessi
legali. 
 
                               Capo II 
 
 
              Soggetti beneficiari e spese ammissibili 
 
 
                               Art. 6. 
 
 
                  Soggetti beneficiari e requisiti 
 
    1. Sono beneficiarie dei contributi le  nuove  imprese  giovanili
che alla  data  di  presentazione  della  domanda  hanno  i  seguenti
requisiti: 
    a) iscrizione dell'impresa al Registro delle imprese della Camera
di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura  (CCIAA)  competente
per territorio; 
    b) sede  legale  o  unita'  operativa  oggetto  dell'investimento
ubicata sul territorio regionale; 
    c) non essere in stato di scioglimento o liquidazione  volontaria
e non essere sottoposte a procedure  concorsuali,  quali  fallimento,
liquidazione   coatta    amministrativa,    concordato    preventivo,
amministrazione controllata e straordinaria. 
    2. Sono altresi' beneficiarie dei contributi le imprese giovanili
da costituire che presentano, in allegato alla domanda di contributo,
un impegno a costituire ed iscrivere l'impresa  entro  3  mesi  dalla
scadenza del termine per la presentazione della domanda. 
    3. Qualora entro il termine previsto al  comma  2  l'impresa  non
risulti  iscritta  al  Registro  delle  imprese,  la  domanda   viene
archiviata. 
    4. Sono escluse dai contributi le imprese: 
    a) che rientrano nei casi  di  esclusione  dall'applicazione  del
regolamento  (UE)  n.  1407/2013,  elencati  nell'allegato  A,  fermo
restando quanto previsto all'art. 1,  paragrafo  2,  del  regolamento
(UE) n. 1407/2013; 
    b) destinatarie di sanzioni interdittive ai  sensi  dell'art.  9,
comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001,  n.  231  (Disciplina
della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche,  delle
societa' e delle associazioni anche prive di personalita'  giuridica,
a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300). 
 
                               Art. 7. 
 
 
               Progetti finanziabili e limiti di spesa 
 
    1. I progetti di imprenditoria giovanile sono  realizzati  presso
la sede legale od unita' operative dell'impresa beneficiaria  situate
nel territorio regionale. 
    2. Sono finanziabili i progetti di  imprenditoria  giovanile  che
prevedono un importo minimo di  spesa  ammissibile  non  inferiore  a
5.000,00 euro oppure a 10.000,00 euro nel caso di societa' con almeno
tre soci. 
    3. Le spese di cui all'art. 8, commi 3 e 6, non sono computate ai
fini del raggiungimento del limite minimo di cui al comma 2. 
    4.  Le  domande  relative  a  progetti  per  i  quali,  all'esito
dell'istruttoria delle stesse, risultano ammissibili spese  inferiori
ai limiti di cui al comma 2 sono archiviate e  dell'archiviazione  e'
data tempestiva notizia all'impresa. 
    5. La sede legale o l'unita' operativa oggetto  dell'investimento
e' puntualmente comunicata all'ufficio competente: 
    a) nel caso  di  cui  all'art.  6,  comma  1,  nella  domanda  di
contributo; 
    b) nel caso di cui all'art. 6, comma 2, al  piu'  tardi  entro  4
mesi dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda. 
 
                               Art. 8. 
 
 
                          Spese ammissibili 
 
    1.  Sono  ammissibili  le  spese  strettamente  finalizzate  alla
realizzazione  dei  progetti   di   imprenditoria   giovanile,   come
specificate ai commi 2  e  3.  Le  spese  per  la  realizzazione  dei
progetti di imprenditoria giovanile sono ammissibili sia se sostenute
dopo la presentazione della domanda  sia  se  sostenute  prima  della
presentazione della domanda. Le spese ammissibili sono  al  netto  di
IVA e  possono  comprendere  eventuali  dazi  doganali  e  costi  per
trasporto, imballo e  montaggio  relativi  al  bene  acquistato,  con
esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali. 
    2. Per la realizzazione dei progetti di  imprenditoria  giovanile
sono ammissibili le seguenti spese: 
      a)   spese   per    investimenti,    strettamente    funzionali
all'esercizio dell'attivita' economica, relativi all'acquisto e  alla
locazione finanziaria di: 
    1)  impianti  specifici,  consistenti  nei  beni  materiali   che
singolarmente  o  in  virtu'  della  loro   aggregazione   funzionale
costituiscono beni strumentali all'attivita' di impresa; 
    2) arredi; 
    3) macchinari, strumenti ed attrezzature; 
    4) beni immateriali: diritti di licenza e software anche mediante
abbonamento, brevetti, know how; 
    5) hardware; 
    6) automezzi, strettamente strumentali all'attivita' di  impresa,
ed alla stessa destinati in via  esclusiva  nel  rispetto  di  quanto
previsto dall'allegato A e pertanto, nel caso di veicoli destinati al
trasporto di merci  su  strada,  con  esclusione  delle  imprese  che
svolgono  come  attivita'  principale  o  secondaria  l'attivita'  di
trasporto di merci su strada  per  conto  terzi  contraddistinta  dal
codice ISTAT ATECO 2007 49.41.00; 
    7) sistemi di sicurezza per contrastare gli atti criminosi, quali
impianti di allarme, blindature,  porte  e  rafforzamento  serrature,
telecamere antirapina e sistemi  antifurto  e  antitaccheggio,  vetri
antisfondamento  e  antiproiettile,  casseforti,  nonche'  interventi
similari; 
    8)  materiali  e  servizi  concernenti  pubblicita'  e  attivita'
promozionali legate all'avvio dell'impresa,  comprese  le  spese  per
l'eventuale insegna,  creazione  del  logo  dell'immagine  coordinata
dell'impresa, nel limite di spesa massima di 10.000,00 euro; 
      b) spese per costituzione: 
    1) spese notarili legate all'avvio dell'impresa, con  riferimento
unicamente all'onorario notarile; 
    2) spese connesse ai necessari adempimenti previsti per legge per
l'avvio   dell'attivita'   d'impresa,    nonche'    spese    inerenti
all'eventuale redazione del business plan,  comunque  nel  limite  di
spesa   massima   di   10.000,00   euro;   tali    spese    risultano
dettagliatamente  descritte  nella  relativa  fattura   o   documento
contabile   equivalente,   oppure   con   relazione   allegata   alla
rendicontazione ; 
      c) spese di primo impianto per: 
    1) adeguamento o ristrutturazione dei locali adibiti o da adibire
all'esercizio   dell'attivita'   economica   tramite   opere   edili,
realizzazione o adeguamento di impiantisca generale e relative  spese
di progettazione, direzione e collaudo nei limiti massimi fissati  ai
sensi del D.P.Reg. 20 dicembre  2005,  n.  453  (legge  regionale  31
maggio 2002, n. 14, art. 56, comma 2. Determinazione  aliquote  spese
di progettazione, generale  e  di  collaudo),  nel  limite  di  spesa
massima  di  40.000  euro,  a  condizione  che   l'immobile   oggetto
dell'intervento sia  di  proprieta'  dell'impresa  o  che  la  stessa
disponga di un titolo di possesso che le garantisca la disponibilita'
dell'immobile almeno fino al  termine  di  scadenza  del  vincolo  di
destinazione di cui all'articolo 21; 
    2) realizzazione o ampliamento del sito internet, nel  limite  di
spesa massima pari a 5.000,00 euro; 
    3) locazione  dei  locali  adibiti  ad  esercizio  dell'attivita'
d'impresa per un periodo massimo di dodici mesi e una  spesa  massima
di 15.000,00 euro come risultante dal contratto  registrato.  Qualora
l'immobile non sia stato ancora individuato in sede di  presentazione
della domanda, il relativo contratto di locazione e' stipulato  entro
il termine di presentazione delle integrazioni di  cui  all'art.  12,
comma 3; 
    4) avvio dell'attivita' di franchising limitatamente  al  diritto
di ingresso corrisposto al franchisor nel limite di spesa massima  di
25.000,00 euro. 
    3. Nel caso in cui il  beneficiario  e'  una  microimpresa,  sono
ammissibili, in deroga all'art. 9, comma  2,  lettere  i)  e  k),  le
seguenti spese relative  ad  operazioni  di  microcredito  effettuate
dalla microimpresa ai fini del finanziamento della realizzazione  del
progetto di imprenditoria giovanile: 
    a) premio e spese di istruttoria per l'ottenimento  di  garanzie,
in forma di fideiussioni o di garanzie a prima richiesta,  rilasciate
nell'interesse  dell'impresa   beneficiaria   da   banche,   istituti
assicurativi e confidi di  cui  all'art.  13  del  decreto  legge  30
settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo
e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) nel limite  di
spesa massima pari a 2.000 euro; 
    b) oneri finanziari relativi all'effettuazione dell'operazione di
microcredito con riguardo agli interessi  passivi  e  alle  spese  di
istruttoria e di perizia nel limite di spesa  massima  pari  a  1.000
euro. 
    4. Le spese di cui al comma 2, lettera a), n. 8, lettera b), n. 1
e lettera c), n. 3 non superano  complessivamente  il  50  per  cento
delle spese ammissibili per  il  singolo  progetto  di  imprenditoria
giovanile preventivate dall'impresa. 
    5. I beni devono essere nuovi di fabbrica. Nel caso di  locazione
finanziaria e' ammessa la spesa per la quota capitale  delle  singole
rate effettivamente sostenute fino alla data di  rendicontazione  del
progetto; non sono ammesse quota interessi e spese accessorie. 
    6.  Sono  altresi'  ammesse  a  contributo  le   spese   connesse
all'attivita' di certificazione della spesa, relative alle  modalita'
di rendicontazione di cui all'art. 16, comma 2, nel limite massimo di
1.000 euro. 
 
                               Art. 9. 
 
 
                        Spese non ammissibili 
 
    1. Ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 20 marzo 2000,  n.
7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento  amministrativo
e di diritto di  accesso),  non  e'  ammissibile  la  concessione  di
contributi a fronte di rapporti  giuridici  instaurati,  a  qualunque
titolo,  tra  societa',  persone  giuridiche,  amministratori,  soci,
ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora  i
rapporti giuridici cosi' instaurati assumano rilevanza ai fini  della
concessione dei contributi. 
    2. Non sono ammissibili a contributo le spese diverse  da  quelle
previste dall'art. 8 e in particolare le spese relative a: 
    a) personale; 
    b) viaggi e missioni dei dipendenti e soci dell'impresa; 
    c) formazione del personale; 
    d) beni di consumo; 
    e) acquisto o locazione finanziaria di beni immobili; 
    f) beni usati; 
    g) minuterie ossia beni di valore unitario inferiore a  100  euro
(IVA esclusa); 
    h) scorte; 
    i) garanzie bancarie fornite da istituti bancari o finanziari; 
    j) IVA e altre imposte e tasse; 
    k) interessi debitori, aggi, spese e perdite di cambio  ed  altri
oneri meramente finanziari; 
    l)  servizi  continuativi  o  periodici   connessi   al   normale
funzionamento dell'impresa, come la  consulenza  fiscale,  ordinaria,
economica e finanziaria, legale, notarile, i servizi di  contabilita'
o  revisione  contabile  e  la  predisposizione  della   domanda   di
contributo; 
    m)  corrispettivi  per  l'avviamento   commerciale   dell'azienda
rilevata; 
    n) condizionatori, a meno che non siano ricompresi in  interventi
di adeguamento o ristrutturazione. 
 
                              Capo III 
 
 
                      Procedimento contributivo 
 
 
                              Art. 10. 
 
 
   Presentazione della domanda, limiti e intensita' del contributo 
 
    1.  La  domanda  di   contributo   e'   presentata   dall'impresa
richiedente   al   soggetto   gestore   ai    fini    dell'ammissione
all'articolazione della graduatoria  relativa  alla  provincia  nella
quale e' stabilita la sede legale o l'unita' operativa presso cui  e'
realizzato il progetto. 
    2. L'intensita' massima di contributo concedibile e' pari  al  50
per cento della spesa ammissibile. 
    3. L'importo del contributo  e'  compreso  tra  2.500,00  euro  e
20.000,00 euro; nel caso di societa' con almeno tre soci tale importo
e' compreso tra 5.000,00 euro e 40.000,00 euro. 
    4. Fermo restando quanto previsto al  comma  2,  l'intensita'  di
contributo  applicabile  alle  spese  ammissibili  del  progetto,  in
relazione al livello di punteggio conseguito dal progetto in fase  di
valutazione (alto, medio, basso), e' disposta dalla Giunta  regionale
prima dell'adozione della graduatoria. 
    5. Il limite massimo del contributo concedibile a copertura delle
spese relative al microcredito e' pari a  1.000  euro  per  le  spese
relative al microcredito di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art.
8 ed a 500 euro per le spese relative al  microcredito  di  cui  alla
lettera b) del comma 3 dell'art. 8. 
 
                              Art. 11. 
 
 
   Riparto provinciale e bandi per la presentazione della domanda 
 
    1.  Unioncamere  approva  il  bando,   articolato   per   singolo
territorio  provinciale,  per  la  presentazione  delle  domande   di
contributo, in relazione alle risorse disponibili. 
    2. Le risorse a disposizione sono ripartite su  base  provinciale
da Unioncamere. Il  riparto  e'  operato  in  proporzione  al  numero
complessivo delle imprese  iscritte  al  Registro  delle  imprese  di
ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura,
al 31 dicembre dell'anno precedente a quello del riparto. 
    3. Unioncamere  pubblica  il  bando  sul  proprio  sito  internet
ufficiale entro il 30 giugno di ogni anno, ferma restando la facolta'
della Giunta regionale  di  stabilire,  mediante  deliberazione,  una
proroga del termine medesimo. 
    4. Il bando indica: 
    a) le modalita' e i termini di  presentazione  della  domanda  di
contributo mediante posta elettronica certificata (PEC).  La  data  e
l'ora di presentazione della domanda sono determinate  dalla  data  e
dall'ora di ricezione della PEC attestate  al  soggetto  gestore  dal
gestore del sistema di PEC del soggetto gestore medesimo; 
    b) la documentazione da presentare a  corredo  della  domanda  di
contributo, con la  previsione,  in  particolare,  di  una  relazione
descrittiva del progetto finanziabile riportante: 
    1) gli obiettivi del progetto; 
    2) il programma di attivita', con la precisazione delle modalita'
e dei  tempi  di  realizzazione,  delle  risorse  e  degli  strumenti
impiegati; 
    3) i risultati attesi; 
    4) i costi di realizzazione del progetto; 
    5) dichiarazione sostitutiva  dell'atto  di  notorieta',  di  cui
all'art. 2, commi 3, 4 e 5; 
    6) impegno di cui all'art. 6, comma 2, se impresa costituenda; 
    7)   altra   eventuale   documentazione   indicata   nelle   note
illustrative; 
    c) la struttura competente con la precisazione dei nominativi dei
soggetti individuati rispettivamente come  responsabile  e  referenti
durante la conduzione dell'istruttoria del procedimento; 
    d)  le  risorse  disponibili,  salvo   eventuale   ed   ulteriore
integrazione con risorse sopravvenute. 
    5. Al bando e' allegato lo  schema  per  la  presentazione  della
domanda di contributo, unitamente alla scheda di valutazione. 
    6. Unioncamere  pubblica  sul  proprio  sito  ufficiale  la  nota
informativa recante le informazioni sul procedimento, ai sensi  degli
articoli 13  e  14  della  legge  regionale  n.  7/2000,  nonche'  le
modalita' di trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 30
giugno 2003, n.  196  (Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali). 
    7. In relazione alle risorse  disponibili,  la  Giunta  regionale
puo' disporre un numero massimo di progetti istruibili, raggiunto  il
quale viene disposta  la  chiusura  del  termine  per  presentare  le
domande. 
    8. La domanda di contributo e' considerata valida solo se: 
    a)  e'  trasmessa  mediante  la  casella  di   PEC   dell'impresa
richiedente o mediante la casella di PEC del dichiarante nei casi  di
cui all'art. 6, comma 2; 
    b) e' sottoscritta con firma digitale del  legale  rappresentante
dell'impresa richiedente o con firma  digitale  del  dichiarante  nei
casi di cui all'art. 6, comma 2. 
    9. Ciascuna impresa presenta una sola domanda. 
    10. L'istante che in  corso  d'istruttoria  intende  ritirare  la
domanda presentata, ne da' tempestiva comunicazione. 
    11. Sono  archiviate  e  dell'archiviazione  e'  data  tempestiva
notizia all'impresa richiedente o al richiedente: 
    a) le domande presentate al di fuori  dei  termini  indicati  nel
bando di cui al comma 3 o oltre  al  numero  massimo  previsto  dalla
Giunta regionale; 
    b) le domande presentate dalla medesima  impresa  successivamente
alla prima ritenuta istruibile; 
    c) le domande non firmate digitalmente dal legale  rappresentante
dell'impresa richiedente o dal dichiarante nei casi di  cui  all'art.
6, comma 2; 
    d) le domande presentate con modalita' diverse da quelle previste
dal comma 4, lettera a); 
    e) le domande trasmesse mediante casella di PEC diversa da quella
dell'impresa richiedente o da casella di PEC diversa  da  quella  del
dichiarante; 
    f) le domande inviate ad  indirizzo  di  PEC  diverso  da  quello
comunicato nel bando di cui al comma 3; 
    g)  le  domande  presentate  da  imprese  prive   dei   requisiti
soggettivi di cui all'art. 6. 
 
                              Art. 12. 
 
 
        Procedimento contributivo, istruttoria e valutazione 
 
    1. Le domande sono istruite su base provinciale  e  i  contributi
sono concessi secondo il procedimento valutativo  a  bando  ai  sensi
dell'art. 36, comma 1, 3 e 6, della legge regionale 7/2000. 
    2. Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 7/2000,  l'ufficio
competente verifica la sussistenza dei  presupposti  di  fatto  e  di
diritto previsti dal  presente  regolamento  nonche'  la  rispondenza
della domanda ai requisiti di legittimazione  e  alle  condizioni  di
ammissibilita'   richiedendo,    ove    necessario,    documentazione
integrativa. 
    3. Ove la  domanda  sia  ritenuta  irregolare  o  incompleta,  il
responsabile del procedimento ne  da'  comunicazione  all'interessato
assegnando un termine massimo di trenta giorni  per  provvedere  alla
regolarizzazione od integrazione. La domanda e' archiviata  d'ufficio
qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione  od
integrazione decorra inutilmente. 
    4. Ai sensi dell'art. 16 bis della  legge  regionale  n.  7/2000,
l'ufficio competente, prima della formale adozione del  provvedimento
negativo   dovuto   all'insussistenza   dei    requisiti,    comunica
tempestivamente  ai  soggetti  interessati  i   motivi   che   ostano
all'accoglimento della domanda. 
    5. La valutazione  di  ogni  singolo  progetto  avviene  in  fase
istruttoria e prevede  l'attribuzione  dei  punteggi  previsti  dalla
scheda di valutazione che collocano il progetto in uno dei livelli di
valutazione  (alto,  medio,  basso).  La  scheda  di  valutazione  e'
approvata e aggiornata  con  deliberazione  della  Giunta  regionale,
prima della relativa apertura dei termini per la presentazione  delle
domande, nel rispetto dei  criteri  elencati,  senza  indicazione  di
priorita', nell'allegato B. Nella scheda di  valutazione  i  punteggi
legati a ciascun criterio di cui all'allegato B, pesano almeno il  10
per cento  e  non  piu'  del  30  per  cento  del  punteggio  massimo
attribuibile al progetto. 
    6. E' facolta' di Unioncamere prevedere, mediante  autonomo  atto
da adottarsi in base  alle  competenze  statutariamente  stabilite  e
senza ulteriori specifici oneri  a  carico  del  bilancio  regionale,
l'istituzione di una commissione di esperti, anche articolata su base
provinciale, cui spetta l'emissione di parere in casi di  particolare
complessita' in relazione alla congruita' e riferibilita' delle spese
del progetto alle tipologie di spese ammissibili di cui  all'art.  8,
nonche' in relazione alla valutazione di cui al comma 5. 
 
                              Art. 13. 
 
 
                     Concessione del contributo 
 
    1. La graduatoria su base provinciale e' approvata  dal  soggetto
gestore entro centottanta  giorni  dalla  data  di  scadenza  per  la
presentazione delle  domanda  ed  e'  pubblicata  sul  sito  internet
ufficiale di Unioncamere. 
    2. A seguito  dell'approvazione  della  graduatoria  il  soggetto
gestore provvede  a  dare  comunicazione  alle  imprese  interessate,
dell'ammissione o non ammissione al contributo. 
    3. Riscontrato il mantenimento dei requisiti di cui  all'art.  6,
ad eccezione del comma 2 dell'articolo  medesimo,  il  contributo  e'
concesso su base provinciale contestualmente  all'approvazione  della
graduatoria nei limiti  delle  risorse  disponibili  a  valere  sulla
pertinente articolazione del bando. Il provvedimento di  concessione,
che  e'  comunicato   tempestivamente   dal   soggetto   gestore   al
beneficiario, stabilisce in particolare: 
    a)  il  termine   e   le   modalita'   di   presentazione   della
rendicontazione, in conformita' all'art. 16; 
    b) gli obblighi del beneficiario; 
    c)  i  casi  di  annullamento  o  revoca  del  provvedimento   di
concessione medesimo. 
    4. In caso di copertura finanziaria non sufficiente a  finanziare
tutte le  iniziative  ammesse  su  base  provinciale,  viene  seguito
l'ordine di ciascuna graduatoria fino all'esaurimento  delle  risorse
disponibili. 
    Qualora le  risorse  disponibili  non  consentano  di  finanziare
integralmente  l'ultimo  progetto  finanziabile,   e'   disposta   la
concessione parziale,  nei  limiti  delle  risorse  disponibili,  con
riserva di integrazione con le eventuali risorse sopravvenute. 
    5.  Qualora  non  tutti  i  progetti   rientranti   in   un'unica
graduatoria  su  base  provinciale  trovino   da   subito   copertura
finanziaria e qualora nel  corso  dell'anno  si  rendano  disponibili
ulteriori risorse, derivanti  da  revoche  o  rinunce  ai  contributi
concessi,  il  soggetto  gestore  procede  allo   scorrimento   della
graduatoria. 
 
                              Art. 14. 
 
 
                    Erogazione in via anticipata 
 
    1. I contributi possono essere erogati entro  novanta  giorni  in
via anticipata in misura non superiore al 70 per  cento  dell'importo
del contributo concesso, previa presentazione da parte delle  imprese
interessate di: 
    a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', redatta  ai
sensi  dell'art.  47   del   D.P.R.   445/2000,   resa   dal   legale
rappresentante    dell'impresa    attestante     l'avvenuto     avvio
dell'iniziativa; 
    b) apposita fideiussione bancaria o assicurativa  d'importo  pari
alla somma da erogare, maggiorata degli interessi, ai sensi dell'art.
39  della  legge  regionale  7/2000,  redatta  secondo  il  facsimile
disponibile sul sito internet ufficiale di Unioncamere. 
    2. Ove la domanda di erogazione in via  anticipata  sia  ritenuta
irregolare o incompleta, il responsabile  del  procedimento  ne'  da'
comunicazione all'interessato indicandone le cause  e  assegnando  un
termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione
o  all'integrazione.  E'  consentita  la  richiesta  di  proroga  del
termine, per un periodo massimo di trenta giorni,  a  condizione  che
sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. 
    3.  Sull'importo  dell'anticipo   sono   operate   le   eventuali
trattenute  previste  dalle  normative  fiscali  vigenti,  salva   la
dimostrazione, resa dal soggetto beneficiario  tramite  dichiarazione
sostitutiva  dell'atto  di  notorieta',  della  sussistenza   di   un
particolare regime di esenzione. 
 
                               Capo IV 
 
 
             Rendicontazione e obblighi del beneficiario 
 
 
                              Art. 15. 
 
 
                 Presentazione della rendicontazione 
 
    1. I progetti di imprenditoria giovanile devono essere realizzati
e rendicontati entro il termine massimo di  18  mesi  dalla  data  di
ricevimento della comunicazione della concessione del contributo. 
    2. L'impresa beneficiaria presenta la rendicontazione  attestante
le spese sostenute entro il termine  indicato  nel  provvedimento  di
concessione ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera  a),  utilizzando
lo schema approvato da Unioncamere e pubblicato sul sito internet  di
Unioncamere. E' consentita la richiesta di proroga del termine per un
periodo massimo di sessanta giorni, a condizione che la richiesta sia
motivata e presentata prima della scadenza del termine stesso. 
    3. La rendicontazione e' presentata: 
    a) mediante PEC all'indirizzo  di  PEC  comunicato  dal  soggetto
gestore unitamente al provvedimento di concessione del contributo; in
tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data e  l'ora
di ricezione della PEC attestate al soggetto gestore dal gestore  del
sistema di PEC del soggetto gestore medesimo; 
    b) a mano oppure a mezzo  posta  ordinaria  o  corriere  espresso
privato; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa  fede  la
data e l'ora del timbro di ricezione apposto dal soggetto gestore; 
    c)  a  mezzo  raccomandata  oppure  corriere  espresso  nazionale
"Postacelere 1 plus"; in tale caso, ai fini del rispetto del termine,
fa  fede  la  data  e  l'ora   del   timbro   postale,   purche'   la
rendicontazione sia pervenuta al soggetto gestore  entro  i  quindici
giorni successivi alla scadenza del termine. 
 
                              Art. 16. 
 
 
                    Modalita' di rendicontazione 
 
    1. Per la rendicontazione, ai  sensi  dell'art.  41  della  legge
regionale 7/2000, l'impresa beneficiaria presenta, in particolare: 
    a) copia dei documenti  di  spesa,  annullati  in  originale  con
apposita dicitura relativa all'ottenimento del contributo, costituiti
da fatture o, in caso di impossibilita' di acquisire  le  stesse,  da
documenti contabili aventi forza probatoria equivalente; 
    b) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento; 
    c) dichiarazione  attestante  la  corrispondenza  agli  originali
della copie dei documenti di spesa di cui alla lettera a). 
    2.  La  rendicontazione  puo'  essere  presentata  anche  con  le
modalita' di cui all'art. 41 bis della legge regionale 7/2000. 
    3. In caso di documenti di spesa redatti in lingua  straniera  va
allegata la traduzione in lingua italiana. 
    4. Le spese ammissibili ad incentivazione sono al netto dell'IVA. 
    5. Il soggetto gestore  ha  facolta'  di  chiedere  in  qualunque
momento l'esibizione degli originali dei documenti di spesa di cui al
comma 1, lettera a). 
    6. Il pagamento delle spese di importo pari  o  superiore  a  500
euro  avviene  esclusivamente  tramite  i  seguenti  strumenti,  pena
l'inammissibilita' della relativa spesa: bonifico bancario o postale,
ricevuta bancaria, bollettino postale. Nel caso di spesa  di  importo
inferiore a 500 euro e' ammesso il  pagamento  in  contanti,  tramite
assegno o per mezzo di vaglia postale. 
    7. L'avvenuto sostenimento della spesa e' provato  attraverso  la
seguente documentazione di pagamento: 
    a) copia di estratti conto bancari o postali dai quali si  evinca
l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni  e
dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti  a
quelli indicati nei documenti di spesa presentati; 
    b) copia delle ricevute bancarie e  dei  bollettini  postali  dai
quali si evinca l'effettivo trasferimento  di  denaro  a  favore  dei
fornitori di beni e dei prestatori  di  lavoro  o  servizi,  per  gli
importi corrispondenti a  quelli  indicati  nei  documenti  di  spesa
rendicontati; 
    c) per i pagamenti in contanti, tramite assegno o  per  mezzo  di
vaglia postale, dichiarazione liberatoria del  fornitore  di  beni  e
servizi oppure copia del documento di spesa  riportante  la  dicitura
"pagato" con firma, data e timbro della ditta del fornitore di beni o
servizi apposti sull'originale del documento. 
    8. Le spese di cui all'art. 8, comma 3, possono essere  sostenute
anche mediante modalita' di pagamento diverse da  quelle  di  cui  al
comma  6,  a  condizione  che  il  loro  effettivo  sostenimento  sia
comprovato con  idonea  documentazione  bancaria,  anche  diversa  da
quella di cui al comma 7. 
    9. Nel caso in cui il pagamento abbia luogo tramite gli strumenti
di cui al primo periodo del  comma  6,  a  ogni  documento  di  spesa
corrispondono  distinti  versamenti  bancari  o  postali  dalla   cui
documentazione  risulta  espressamente  l'avvenuta  esecuzione  e  la
riferibilita' allo specifico  documento  di  spesa,  del  quale  tale
documentazione di pagamento riporta gli estremi. In caso di pagamenti
cumulativi di piu' documenti di spesa di cui uno o piu'  di  uno  non
riferibili  alle  spese  relative  al  progetto  che  beneficia   del
contributo, e' presentata la documentazione di pagamento  comprovante
il pagamento complessivo ed e' allegato al rendiconto anche copia dei
documenti di spesa, cui il pagamento cumulativo si riferisce, che non
riguardano il progetto che beneficia del contributo. 
    10. Il soggetto  gestore  valuta  l'ammissibilita'  di  pagamenti
singoli o cumulativi, effettuati per il tramite  degli  strumenti  di
cui al primo periodo del comma 6, la cui  documentazione  non  indica
gli estremi del  documento  di  spesa,  a  condizione  che  l'impresa
produca ulteriore documentazione atta a comprovare in modo  certo  ed
inequivocabile l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilita'
dello  stesso  allo  specifico  documento  di  spesa   presentato   a
rendiconto. 
    11. Non e' ammesso il pagamento tramite compensazione. 
    12. Le eventuali note di accredito sono  debitamente  evidenziate
nella rendicontazione ed allegate alla stessa. 
    13. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare  o  incompleta
il responsabile del procedimento  ne  da'  comunicazione  all'impresa
indicandone le cause ed  assegnando  un  termine  massimo  di  trenta
giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. 
    14. Il  soggetto  gestore  procede  alla  revoca  del  contributo
qualora in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione  degli
obiettivi originari o dell'impianto complessivo del progetto  ammesso
a contribuzione ovvero sia  accertata  la  modifica  sostanziale  nei
contenuti  o  nelle  modalita'  di   esecuzione   tra   il   progetto
effettivamente realizzato  e  quello  oggetto  del  provvedimento  di
concessione. 
 
                              Art. 17. 
 
 
                     Liquidazione del contributo 
 
    1.  Il  contributo  e'  liquidato  a  seguito  dell'esame   della
rendicontazione, entro il termine di novanta  giorni  dalla  data  di
ricevimento della rendicontazione  medesima  da  parte  del  soggetto
gestore. 
    2. Il termine  di  liquidazione  del  contributo  e'  sospeso  in
pendenza del termine di cui all'art. 16, comma 13. 
 
                              Art. 18. 
 
 
             Sospensione della erogazione del contributo 
 
    1. L'erogazione del contributo e' sospesa nei casi  di  cui  agli
articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000. 
 
                              Art. 19. 
 
 
Annullamento  e   revoca   del   provvedimento   di   concessione   e
                   rideterminazione del contributo 
 
    1. Il provvedimento di concessione  dell'incentivo  e'  annullato
qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di  legittimita'
o di merito. 
    2.  Fermo  restando  quanto  previsto  in  materia  di  decadenza
dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il
provvedimento di concessione del contributo  e'  revocato  a  seguito
della decadenza dal diritto del contributo derivante  dalla  rinuncia
del beneficiario, oppure: 
    a) se la rendicontazione delle spese non e' stata presentata o e'
stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione della
stessa indicato nel provvedimento di concessione  del  contributo  o,
nel caso  di  proroga  del  termine,  oltre  la  data  fissata  nella
comunicazione di concessione della proroga; 
    b) nel caso in cui non e'  rispettato  il  termine  previsto  per
provvedere    alla    regolarizzazione    o    integrazione     della
rendicontazione, ai sensi dell'art. 16, comma 13; 
    c) nel caso di cui all'art. 16, comma 14; 
    d)   se,   a    seguito    dell'attivita'    istruttoria    della
rendicontazione, risulta la realizzazione di un progetto che comporta
una spesa ammissibile inferiore ai limiti minimi di cui  all'art.  7,
comma 2; 
    e)   se,   a    seguito    dell'attivita'    istruttoria    della
rendicontazione,  l'ammontare  del  contributo  liquidabile   risulta
inferiore al 50 per cento dell'importo del contributo concesso. 
    f) nei casi di cui all'art. 20, comma 9. 
    3. Le spese di cui all'art. 8, commi 3 e 6, non sono computate ai
fini del raggiungimento del limite minimo di cui al comma 2,  lettera
d). 
    4. Il  soggetto  gestore  comunica  tempestivamente  ai  soggetti
interessati l'avvio del procedimento di revoca del  provvedimento  di
concessione. 
 
                              Art. 20. 
 
 
         Obblighi del beneficiario e vincolo di destinazione 
 
    1. Il beneficiario e'  tenuto  al  rispetto  dei  sotto  elencati
obblighi nei tre anni successivi alla  data  di  presentazione  della
rendicontazione: 
    a) iscrizione nel registro delle imprese; 
    b) mantenimento della sede o dell'unita' operativa,  oggetto  del
progetto di imprenditoria giovanile, attiva nel territorio regionale. 
    2. Il beneficiario e'  tenuto  al  mantenimento  del  vincolo  di
destinazione oggettivo e soggettivo dei beni oggetto del  contributo,
fatto salvo quanto previsto dall'art. 22: 
    a) nel caso di beni mobili: nei due anni successivi alla data  di
presentazione della rendicontazione; 
    b) nel caso di beni immobili per adeguamento  e  ristrutturazione
di beni immobili di cui all'art. 8, comma 2, lettera c), n.  1):  nei
tre anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione. 
    3.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.   22,   costituisce
violazione  degli  obblighi  di  cui   al   presente   articolo,   in
particolare: 
    a) il trasferimento a qualsiasi titolo  della  proprieta'  o  del
possesso dei beni materiali ed immateriali ammessi a contributo; 
    b) la cessione di azienda o  del  ramo  di  azienda  relativo  al
progetto di imprenditoria giovanile; 
    c) l'affitto di  azienda  o  del  ramo  di  azienda  relativo  al
progetto di imprenditoria giovanile. 
    4. In deroga a quanto previsto al comma 2,  lettera  a),  i  beni
mobili  materiali  oggetto  di   contributo   divenuti   obsoleti   o
inservibili  possono  essere  sostituiti,  con   autorizzazione   del
soggetto gestore, con altri beni della stessa natura  o  che  possono
essere  utilizzati  al  fine  dello   svolgimento   delle   attivita'
economiche contemplate dal progetto di imprenditoria giovanile. 
    5. Al fine della verifica del rispetto degli obblighi di  cui  ai
commi  1  e  2,  il  beneficiario  presenta,   successivamente   alla
presentazione della rendicontazione, una dichiarazione sostitutiva di
atto di notorieta' entro il 28 febbraio di ogni  anno  attestante  il
rispetto di tali obblighi fino alla scadenza degli stessi. 
    6.  In  caso  di  inosservanza  dell'obbligo   di   invio   della
dichiarazione di cui al  comma  5,  il  soggetto  gestore  procede  a
ispezioni e controlli ai sensi delle vigenti normative in materia. 
    7. Qualora il numero di beneficiari sia superiore a cento,  prima
di  disporre  l'ispezione  o  il  controllo  previsto  dal  comma  6,
l'ufficio competente si riserva la facolta'  di  sollecitare  l'invio
della dichiarazione sostitutiva di cui  al  comma  5  richiedendo  la
presentazione  della  dichiarazione   medesima   entro   un   termine
perentorio. 
    8. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 comporta la
rideterminazione dell'incentivo in  proporzione  al  periodo  per  il
quale i vincoli non sono stati rispettati. 
    9. La mancata trasmissione della dichiarazione di cui al comma  5
e la  mancata  collaborazione  del  beneficiario  alla  verifica  del
rispetto degli obblighi di  cui  al  presente  articolo  comporta  la
revoca del contributo erogato. 
 
                              Art. 21. 
 
 
                        Ispezioni e controlli 
 
    1. Ai  sensi  dell'art.  44  della  legge  regionale  7/2000,  in
qualsiasi  momento  il  soggetto  gestore  puo'  disporre,  anche   a
campione,  ispezioni  e  controlli  e  richiedere  l'esibizione   dei
documenti originali in relazione ai contributi concessi,  allo  scopo
di verificare lo stato di attuazione degli  interventi,  il  rispetto
degli obblighi previsti dal presente  regolamento  e  la  veridicita'
delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonche'
l'attivita'  degli   eventuali   soggetti   esterni   coinvolti   nel
procedimento e la regolarita' di quest'ultimo. 
 
                              Art. 22. 
 
 
                      Operazioni straordinarie 
 
    1. Ai sensi dell'art. 32 ter della  legge  regionale  7/2000,  in
caso di variazioni soggettive dei beneficiari di incentivi  regionali
anche  a  seguito  di  conferimento,  scissione,  scorporo,  fusione,
trasferimento  d'azienda  o  di  ramo  d'azienda  in  gestione  o  in
proprieta' per atto tra vivi o per  causa  di  morte,  gli  incentivi
assegnati,  concessi  o  erogati  possono  essere,   rispettivamente,
concessi o confermati in capo al subentrante a  condizione  che  tale
soggetto: 
    a) presenti specifica domanda di subentro; 
    b)  sia  in  possesso  dei  requisiti  soggettivi  previsti   per
l'accesso all'incentivo in capo al beneficiario originario; 
    c)    prosegua    l'attivita'    dell'impresa     originariamente
beneficiaria; 
    d) mantenga, anche  parzialmente,  l'occupazione  dei  lavoratori
gia' impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria; 
    e) si impegni a rispettare i vincoli di cui all'art.  20  per  il
periodo residuo nonche' gli  altri  obblighi  previsti  dal  presente
regolamento in capo all'impresa originariamente beneficiaria. 
    2. Al fine dell'apprezzamento delle condizioni  che  garantiscono
il rispetto di  quanto  previsto  dall'articolo  20,  commi  1  e  2,
l'impresa subentrante presenta, secondo le indicazioni pubblicate sul
sito  internet  del  soggetto  gestore  e  comunque  su   quello   di
Unioncamere  FVG,  entro  tre  mesi  dalla  registrazione   dell'atto
relativo alle operazioni straordinarie di cui al comma 1  domanda  di
subentro contenente: 
    a)   copia   dell'atto   registrato    relativo    all'operazione
straordinaria  ed   una   relazione   sull'operazione   straordinaria
medesima; 
    b) richiesta della conferma di  validita'  del  provvedimento  di
concessione   del   contributo   in   relazione   ai   requisiti   di
ammissibilita', alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del
beneficiario originario; 
    c)  dichiarazione  attestante  il  possesso  dei  requisiti,   la
continuazione  dell'esercizio   dell'impresa   senza   soluzione   di
continuita' e l'assunzione degli obblighi conseguenti  alla  conferma
del contributo. 
    3. Il provvedimento del soggetto gestore conseguente alla domanda
di subentro di cui al comma 1 interviene entro novanta  giorni  dalla
presentazione della domanda medesima. 
    4. Nel caso in cui le variazioni soggettive di  cui  al  comma  1
abbiano  luogo  precedentemente  alla  concessione  del   contributo,
l'impresa  subentrante  presenta   la   domanda   di   subentro   nel
procedimento, nelle forme e nei termini di cui  al  comma  2,  ed  il
soggetto gestore avvia nuovamente l'iter istruttorio. 
    5. La domanda  di  subentro  pervenuta  prima  dell'adozione  del
provvedimento di  concessione  delle  agevolazioni  non  comporta  la
sospensione del termine di  approvazione  della  graduatoria  di  cui
all'articolo 13, comma 1. 
    6. Nei casi di  cui  al  comma  5,  l'eventuale  concessione  del
contributo  all'impresa  subentrante  e'  sottoposta   a   condizione
sospensiva correlata all'esito dell'iter istruttorio di cui al  comma
4. 
 
                               Capo V 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
 
                              Art. 23. 
 
 
                               Rinvio 
 
    1. Per tutto quanto non  previsto  dal  presente  regolamento  si
rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000. 
 
                              Art. 24. 
 
 
                Programmazione dei fondi strutturali 
 
    1. Le disposizioni del presente regolamento trovano  applicazione
anche in caso  di  emanazione  di  bandi  per  regimi  di  aiuto  per
l'imprenditoria giovanile nel quadro della programmazione  dei  fondi
strutturali dell'Unione europea  con  l'osservanza  delle  condizioni
previste dalla normativa dell'Unione  europea  relativa  all'utilizzo
dei fondi medesimi. 
    2. In ottemperanza alle regole previste per l'utilizzo dei  fondi
strutturali comunitari, e' fatta salva la possibilita'  di  prevedere
nei bandi opportune deroghe alle disposizioni richiamate dal comma 1,
fermo restando il rispetto delle regole  fissate  per  il  regime  de
minimis dal regolamento (UE) n. 1407/2013. 
 
                              Art. 25. 
 
 
Programma attuativo regionale del fondo per lo sviluppo e la coesione
                    e Piano di Azione e Coesione 
 
    1. Le disposizioni del presente regolamento trovano  applicazione
anche in caso di  interventi  finanziati  nel  quadro  del  Programma
Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC)
e del Piano di  Azione  e  Coesione  (PAC),  con  l'osservanza  delle
condizioni previste dalla normativa relativa all'utilizzo  dei  fondi
medesimi. 
    2. In ottemperanza alle regole previste per l'utilizzo dei  fondi
del PAR FSC e del PAC, e' fatta salva la  possibilita'  di  prevedere
negli atti  che  disciplinano  gli  interventi  di  cui  al  comma  1
opportune deroghe alle disposizioni del presente  regolamento,  fermo
restando il rispetto delle regole fissate dai pertinenti  regolamenti
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. 
 
                              Art. 26. 
 
 
Abrogazione del decreto del  Presidente  della  Regione  26  novembre
                            2012, n. 242 
 
    1. Il decreto del Presidente della Regione 26 novembre  2012,  n.
242 e' abrogato. 
    2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata  in  vigore  del
presente regolamento continuano ad applicarsi le norme  regolamentari
previgenti di cui al decreto del Presidente della Regione 242/2012. 
 
                              Art. 27. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Friuli-Venezia Giulia. 
 
                             ---------- 
 
                                                           Allegato A 
 
 
                                       (Riferito all'art. 6, comma 4) 
 
Regime di aiuto "de minimis". settori di  attivita'  e  tipologie  di
  aiuto ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1407/2013 
 
    1. Ai sensi  dell'art.  1,  paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)
1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis": 
    a)   ad   imprese   operanti   nel   settore   della   pesca    e
dell'acquacoltura  di  cui  al  regolamento  (UE)  n.  104/2000   del
Consiglio; 
    b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria  dei
prodotti agricoli; 
    c)  ad  imprese  operanti  nel  settore  della  trasformazione  e
commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti: 
    i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al  prezzo  o
al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori  primari  o
immessi sul mercato dalle imprese interessate, 
    ii)  qualora  l'aiuto  sia  subordinato  al   fatto   di   venire
parzialmente o interamente trasferito a produttori primari; 
    d) per attivita' connesse all'esportazione verso  paesi  terzi  o
Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati,
alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad  altre
spese correnti connesse con l'attivita' d'esportazione; 
    e) subordinati  all'impiego  di  prodotti  nazionali  rispetto  a
quelli d'importazione. 
    In conformita' all'art. 1,  paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)
1407/2013, se un'impresa operante  nei  settori  di  cui  alle  sopra
citate lettere a), b) o c) opera anche in uno o piu'  dei  settori  o
svolge anche altre attivita' che rientrano nel campo di  applicazione
del regolamento (UE) 1407/2013,  tale  regolamento  si  applica  agli
aiuti concessi in relazione a questi ultimi  settori  o  attivita'  a
condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati  quali  la
separazione delle attivita'  o  la  distinzione  dei  costi,  che  le
attivita' esercitate nei settori esclusi dal  campo  di  applicazione
del regolamento (UE) 1407/2013 non beneficiano degli aiuti de minimis
concessi a norma di detto regolamento. 
    2. Ai sensi  dell'art.  2,  paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)
1407/2013, si intende per: 
    a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato  I  del
trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca  e  dell'acquacoltura
disciplinati dal regolamento (UE) n. 104/2000; 
    b)  «trasformazione   di   un   prodotto   agricolo»:   qualsiasi
trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta
pur sempre un prodotto agricolo,  eccezion  fatta  per  le  attivita'
svolte nell'azienda agricola necessarie  per  preparare  un  prodotto
animale o vegetale alla prima vendita; 
    c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o
l'esposizione  di  un  prodotto  agricolo  allo  scopo  di   vendere,
consegnare o immettere sul mercato  in  qualsiasi  altro  modo  detto
prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un  produttore
primario a rivenditori o a imprese  di  trasformazione,  e  qualsiasi
attivita' che prepara il prodotto per tale prima vendita. La  vendita
da  parte  di  un  produttore  primario  a  consumatori   finali   e'
considerata  commercializzazione  se  ha  luogo  in  locali  separati
riservati a tale scopo. 
    3. Ai sensi  dell'art.  2,  paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)
1407/2013, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra
le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: 
    a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti  di  voto  degli
azionisti o soci di un'altra impresa; 
    b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza
dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza
di un'altra impresa; 
    c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza  dominante
su  un'altra  impresa  in  virtu'  di  un  contratto   concluso   con
quest'ultima oppure in  virtu'  di  una  clausola  dello  statuto  di
quest'ultima; 
    d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla  da
sola, in virtu' di un accordo stipulato con altri  azionisti  o  soci
dell'altra  impresa,  la  maggioranza  dei  diritti  di  voto   degli
azionisti o soci di quest'ultima. 
    Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui  al
presente punto 3., lettere da a) a d), per il tramite di una  o  piu'
altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica. 
    4. Ai sensi  dell'art.  5,  paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)
1407/2013,  gli  aiuti  «de  minimis»  concessi  a  norma  di   detto
regolamento possono  essere  cumulati  con  gli  aiuti  «de  minimis»
concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a
concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi  possono
essere cumulati con aiuti «de minimis»  concessi  a  norma  di  altri
regolamenti «de minimis» a condizione che non superino  il  massimale
pertinente di cui all'art.  3,  paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)
1407/2013. 
 
                             ---------- 
 
                                                           Allegato B 
 
 
                                       (Riferito all'art. 12 comma 5) 
 
                Criteri per la scheda di valutazione 
 
    Progetti tesi allo sviluppo di sinergie con altre  iniziative  di
promozione di nuove idee imprenditoriali realizzate da enti  pubblici
e privati. 
    Progetti legati alla valorizzazione della creativita'. 
    Progetti che  prevedono  l'avvio  di  nuove  imprese  dirette  al
mantenimento dei mestieri tradizionali dell'artigianato. 
    Progetti finalizzati all'innovazione tecnologica del  processo  e
di prodotto. 
    Progetti presentati da giovani che hanno partecipato a iniziative
in collaborazione con gli incubatori e gli acceleratori  di  impresa,
specificamente rivolti ai giovani,  con  l'obiettivo  prioritario  di
cogliere le  esigenze  di  innovazione  del  tessuto  produttivo  del
Friuli-Venezia Giulia, oppure  con  le  universita',  le  istituzioni
scolastiche  e  gli  enti  di  formazione,  al  fine  di   migliorare
l'integrazione tra mondo della scuola e del lavoro,  con  particolare
riguardo alla nascita di nuove imprese. 
    Progetti che prevedono la condivisione dell'ufficio  da  attuarsi
attraverso la messa a disposizione di postazioni di lavoro attrezzate
e sale riunioni comuni. 
 
                                   Visto, il Presidente: Serracchiani