Allegato 
 
 
                                                             Allegato 
Regolamento   di   modifica   al   Regolamento   di    organizzazione
  dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali  emanato  con
  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.  27  agosto  2004,  n.
  0277/Pres. 
 
                               Art. 1. 
 
 
                       Modifica all'articolo 2 
     del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004 
 
    1. All'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 27  agosto
2004,    n.     0277/Pres.     (Regolamento     di     organizzazione
dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali) le parole:  «e
all'Agenzia regionale per  il  diritto  agli  studi  superiori»  sono
sostituite dalle seguenti: «, all'Agenzia regionale  per  il  diritto
agli studi superiori  e  all'Istituto  regionale  per  il  patrimonio
culturale del Friuli Venezia Giulia». 
 
                               Art. 2. 
 
 
                       Modifica all'articolo 7 
     del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004 
 
    1. Al comma 7  dell'art.  7  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 0277/Pres./2004 le parole: «dell'Assessore  alla  funzione
pubblica,  autonomie  locali  e  coordinamento  delle  riforme»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «del   Presidente   della   Regione   o
dell'Assessore delegato». 
 
                               Art. 3. 
 
 
                    Modifiche all'articolo 7-bis 
     del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004 
 
    1. Sono apportate le seguenti modifiche alla lettera b) del comma
1 dell'art.  7-bis  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
0277/Pres./2004: 
      a) il numero 2) e' sostituito dal seguente: 
        «2) Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle
riforme, con sede in Udine;»; 
      b) il numero 5) e' sostituito dal seguente: 
        «5)    Direzione    centrale    infrastrutture,    mobilita',
pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia;»; 
      c) il numero 7) e' sostituito dal seguente: 
        «7) Direzione centrale lavoro, formazione,  istruzione,  pari
opportunita', politiche giovanili, ricerca e universita';». 
 
                               Art. 4. 
 
 
                  Introduzione dell'articolo 14-ter 
     del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004 
 
    1. Dopo l'art. 14-bis del decreto del Presidente della Regione n.
0277/Pres./2004 e' introdotto il seguente: 
 
                            «Art. 14-ter. 
 
 
                   Piano annuale di internal Audit 
 
    1. Il Piano annuale di internal Audit definisce,  in  conformita'
agli  indirizzi  e  alle  direttive  indicati  nel  Piano  strategico
regionale, gli obiettivi annuali, gli strumenti  e  le  azioni  della
funzione di internal Audit ed individua, in particolare, le categorie
di atti, le percentuali ed i criteri di cui  all'art.  21,  comma  2,
della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1. 
    2. Il Piano annuale di internal Audit e' approvato  dalla  Giunta
regionale su proposta del Presidente della Regione, o  dell'Assessore
delegato, entro il 31 marzo di ciascun anno.». 
 
                               Art. 5. 
 
 
                      Modifiche all'articolo 17 
     del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004 
 
    1. Sono apportate le seguenti modifiche al comma 3  dell'art.  17
del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004: 
      a) dopo la lettera a) sono aggiunte le seguenti: 
        «a-bis) l'esercizio dei controlli interni di competenza; 
        a-ter) l'espletamento delle verifiche  di  cui  all'art.  20,
comma 2, della legge regionale n. 1/2015 al  fine  di  assicurare  la
regolarita' amministrativa degli atti di propria competenza;»; 
      b) alla lettera b) dopo le  parole:  «dei  contratti  pubblici»
sono aggiunte le seguenti: «di propria competenza»; 
      c)  alla  lettera  d-bis)  le  parole:  «di  ragioneria»   sono
soppresse; 
      d) dopo la lettera d-ter) e' inserita la seguente: 
        «d-quater)  lo  svolgimento,   a   favore   delle   strutture
dell'Amministrazione regionale, di  attivita'  consultiva  di  natura
collaborativa, in funzione di supporto specialistico,  nelle  materie
di competenza;»; 
      e) alla lettera e)  le  parole:  «Direzione  centrale  funzione
pubblica,  autonomie  locali  e  coordinamento  delle  riforme»  sono
sostituite dalle seguenti: «Direzione generale». 
 
                               Art. 6. 
 
 
                    Modifica all'articolo 17-bis 
     del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004 
 
    1. Al comma 3 dell'art. 17-bis del decreto del  Presidente  della
Regione  n.  0277/Pres./2004  dopo  la  parola:  «,  altresi',»  sono
aggiunte le seguenti: «la definizione della proposta di Piano annuale
di  internal  Audit,  l'esercizio   delle   funzioni   di   controllo
strategico,  di  controllo  di  gestione,  di  internal  Audit  e  di
valutazione della prestazione, nonche'». 
 
                               Art. 7. 
 
 
                      Modifiche all'articolo 19 
     del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004 
 
    1. Sono apportate le seguenti modifiche all'art. 19  del  decreto
del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004: 
      a) alla lettera h) del comma 4 le parole:  «Direzione  centrale
funzione pubblica, autonomie locali e  coordinamento  delle  riforme»
sono sostituite dalle seguenti: «Direzione generale»; 
      b) alla lettera k) del comma 4 le parole:  «Direzione  centrale
funzione pubblica, autonomie locali e  coordinamento  delle  riforme»
sono sostituite dalle seguenti: «Direzione generale»; 
      c) le lettere c) e d) del comma 8 sono abrogate. 
 
                               Art. 8. 
 
 
                      Modifica all'articolo 21 
     del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004 
 
    1. Il comma 2 dell'art.  21  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 0277/Pres./2004 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Ai direttori di servizio della Direzione centrale  finanze,
patrimonio, coordinamento e  programmazione  politiche  economiche  e
comunitarie, preposti  all'esercizio  del  controllo  di  regolarita'
contabile, spetta in particolare: 
        a)  esercitare  il  controllo   preventivo   di   regolarita'
contabile di cui all'art. 14,  comma  1,  della  legge  regionale  n.
1/2015; 
        b) firmare la  registrazione  degli  atti  di  impegno  e  di
disimpegno, firmare la registrazione delle liquidazioni, firmare  gli
ordini di pagamento, gli ordini di accreditamento, i ruoli  di  spesa
fissa, nonche' firmare, per  quanto  di  competenza,  gli  ordini  di
pagamento su ruoli di spesa fissa; 
        c)  esercitare  il  controllo   consuntivo   di   regolarita'
contabile di cui all'art. 14,  comma  2,  della  legge  regionale  n.
1/2015; 
        d)  formulare  le  osservazioni  relative   agli   atti,   ai
rendiconti  ed  ai  conti  giudiziali  soggetti   al   controllo   di
regolarita' contabile di cui all'art. 14  della  legge  regionale  n.
1/2015; 
        e) esercitare il controllo interno preventivo di  regolarita'
contabile sui provvedimenti di  concessione  dei  contributi  di  cui
all'art. 28 della legge regionale 18 luglio 2014, n.  13,  accertando
la regolarita' dei medesimi o formulando osservazioni.». 
 
                               Art. 9. 
 
 
                      Modifica all'articolo 25 
     del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004 
 
    1. Il comma 1 dell'art.  25  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 0277/Pres./2004, e' sostituito dal seguente: 
      «1. Gli incarichi di  direttore  centrale  sono  conferiti  con
contratto di lavoro di diritto  privato  a  tempo  determinato  dalla
Giunta regionale, su proposta del Presidente della  Regione,  sentiti
il Direttore generale e gli assessori competenti per  materia  ovvero
su proposta dell'Assessore delegato e su indicazione  del  Presidente
della  Regione,  sentiti  il  Direttore  generale  e  gli   assessori
competenti per materia.». 
 
                              Art. 10. 
 
 
                      Modifiche all'articolo 26 
     del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004 
 
    1. Sono apportate le seguenti modifiche all'art. 26  del  decreto
del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004: 
      a)  al  comma  1  le  parole:  «dell'Assessore  alla   funzione
pubblica, autonomie locali e  coordinamento  delle  riforme»  ovunque
citate sono sostituite dalle seguenti: «del Presidente della  Regione
o dell'Assessore delegato»; 
      b) al comma  3-bis  le  parole:  «Direttore  centrale  funzione
pubblica,  autonomie  locali  e  coordinamento  delle  riforme»  sono
sostituite dalle seguenti: «Segretario generale». 
 
                              Art. 11. 
 
 
                      Modifica all'articolo 30 
     del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004 
 
    1. Al comma 2 dell'art.  30  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 0277/Pres./2004, le parole: «dell'Assessore alla  funzione
pubblica,  autonomie  locali  e  coordinamento  delle  riforme»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «del   Presidente   della   Regione   o
dell'Assessore delegato». 
 
                              Art. 12. 
 
 
                      Modifiche all'articolo 31 
     del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004 
 
    1. Sono apportate le seguenti modifiche all'art. 31  del  decreto
del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004: 
      a) al comma 5 le parole:  «  e  del  Capo  di  Gabinetto»  sono
sostituite dalle seguenti: «, del Capo di Gabinetto e  del  Direttore
dell'Ufficio stampa e comunicazione»; 
      b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
    «5-bis. La valutazione dei direttori degli enti di cui all'art. 2
e' attuata con le stesse procedure  previste,  dal  comma  s,  per  i
direttori centrali.». 
 
                              Art. 13. 
 
 
                      Modifica all'articolo 37 
     del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004 
 
    1. Al comma 2 dell'art.  37  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 0277/Pres./2004, le parole: «dell'Assessore alla  funzione
pubblica,  autonomie  locali  e  coordinamento  delle  riforme»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «del   Presidente   della   Regione   o
dell'Assessore delegato». 
 
                              Art. 14. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 2015. 
Visto: Il Presidente: Serracchiani