Allegato Allegato Regolamento di modifica al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione n. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. Art. 1. Modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004 1. All'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. (Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali) le parole: «e all'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori» sono sostituite dalle seguenti: «, all'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori e all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia». Art. 2. Modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004 1. Al comma 7 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004 le parole: «dell'Assessore alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme» sono sostituite dalle seguenti: «del Presidente della Regione o dell'Assessore delegato». Art. 3. Modifiche all'articolo 7-bis del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004 1. Sono apportate le seguenti modifiche alla lettera b) del comma 1 dell'art. 7-bis del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004: a) il numero 2) e' sostituito dal seguente: «2) Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme, con sede in Udine;»; b) il numero 5) e' sostituito dal seguente: «5) Direzione centrale infrastrutture, mobilita', pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia;»; c) il numero 7) e' sostituito dal seguente: «7) Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunita', politiche giovanili, ricerca e universita';». Art. 4. Introduzione dell'articolo 14-ter del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004 1. Dopo l'art. 14-bis del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004 e' introdotto il seguente: «Art. 14-ter. Piano annuale di internal Audit 1. Il Piano annuale di internal Audit definisce, in conformita' agli indirizzi e alle direttive indicati nel Piano strategico regionale, gli obiettivi annuali, gli strumenti e le azioni della funzione di internal Audit ed individua, in particolare, le categorie di atti, le percentuali ed i criteri di cui all'art. 21, comma 2, della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1. 2. Il Piano annuale di internal Audit e' approvato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente della Regione, o dell'Assessore delegato, entro il 31 marzo di ciascun anno.». Art. 5. Modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004 1. Sono apportate le seguenti modifiche al comma 3 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004: a) dopo la lettera a) sono aggiunte le seguenti: «a-bis) l'esercizio dei controlli interni di competenza; a-ter) l'espletamento delle verifiche di cui all'art. 20, comma 2, della legge regionale n. 1/2015 al fine di assicurare la regolarita' amministrativa degli atti di propria competenza;»; b) alla lettera b) dopo le parole: «dei contratti pubblici» sono aggiunte le seguenti: «di propria competenza»; c) alla lettera d-bis) le parole: «di ragioneria» sono soppresse; d) dopo la lettera d-ter) e' inserita la seguente: «d-quater) lo svolgimento, a favore delle strutture dell'Amministrazione regionale, di attivita' consultiva di natura collaborativa, in funzione di supporto specialistico, nelle materie di competenza;»; e) alla lettera e) le parole: «Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione generale». Art. 6. Modifica all'articolo 17-bis del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004 1. Al comma 3 dell'art. 17-bis del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004 dopo la parola: «, altresi',» sono aggiunte le seguenti: «la definizione della proposta di Piano annuale di internal Audit, l'esercizio delle funzioni di controllo strategico, di controllo di gestione, di internal Audit e di valutazione della prestazione, nonche'». Art. 7. Modifiche all'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004 1. Sono apportate le seguenti modifiche all'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004: a) alla lettera h) del comma 4 le parole: «Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione generale»; b) alla lettera k) del comma 4 le parole: «Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione generale»; c) le lettere c) e d) del comma 8 sono abrogate. Art. 8. Modifica all'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004 1. Il comma 2 dell'art. 21 del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004 e' sostituito dal seguente: «2. Ai direttori di servizio della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, preposti all'esercizio del controllo di regolarita' contabile, spetta in particolare: a) esercitare il controllo preventivo di regolarita' contabile di cui all'art. 14, comma 1, della legge regionale n. 1/2015; b) firmare la registrazione degli atti di impegno e di disimpegno, firmare la registrazione delle liquidazioni, firmare gli ordini di pagamento, gli ordini di accreditamento, i ruoli di spesa fissa, nonche' firmare, per quanto di competenza, gli ordini di pagamento su ruoli di spesa fissa; c) esercitare il controllo consuntivo di regolarita' contabile di cui all'art. 14, comma 2, della legge regionale n. 1/2015; d) formulare le osservazioni relative agli atti, ai rendiconti ed ai conti giudiziali soggetti al controllo di regolarita' contabile di cui all'art. 14 della legge regionale n. 1/2015; e) esercitare il controllo interno preventivo di regolarita' contabile sui provvedimenti di concessione dei contributi di cui all'art. 28 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13, accertando la regolarita' dei medesimi o formulando osservazioni.». Art. 9. Modifica all'articolo 25 del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004 1. Il comma 1 dell'art. 25 del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004, e' sostituito dal seguente: «1. Gli incarichi di direttore centrale sono conferiti con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, sentiti il Direttore generale e gli assessori competenti per materia ovvero su proposta dell'Assessore delegato e su indicazione del Presidente della Regione, sentiti il Direttore generale e gli assessori competenti per materia.». Art. 10. Modifiche all'articolo 26 del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004 1. Sono apportate le seguenti modifiche all'art. 26 del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004: a) al comma 1 le parole: «dell'Assessore alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme» ovunque citate sono sostituite dalle seguenti: «del Presidente della Regione o dell'Assessore delegato»; b) al comma 3-bis le parole: «Direttore centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme» sono sostituite dalle seguenti: «Segretario generale». Art. 11. Modifica all'articolo 30 del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004 1. Al comma 2 dell'art. 30 del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004, le parole: «dell'Assessore alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme» sono sostituite dalle seguenti: «del Presidente della Regione o dell'Assessore delegato». Art. 12. Modifiche all'articolo 31 del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004 1. Sono apportate le seguenti modifiche all'art. 31 del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004: a) al comma 5 le parole: « e del Capo di Gabinetto» sono sostituite dalle seguenti: «, del Capo di Gabinetto e del Direttore dell'Ufficio stampa e comunicazione»; b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. La valutazione dei direttori degli enti di cui all'art. 2 e' attuata con le stesse procedure previste, dal comma s, per i direttori centrali.». Art. 13. Modifica all'articolo 37 del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004 1. Al comma 2 dell'art. 37 del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004, le parole: «dell'Assessore alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme» sono sostituite dalle seguenti: «del Presidente della Regione o dell'Assessore delegato». Art. 14. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 2015. Visto: Il Presidente: Serracchiani