(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
          della Regione Piemonte n. 15 del 16 aprile 2015) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
(Inserimento dell'articolo 22 bis nella legge regionale  17  febbraio
                             2010, n. 3) 
 
  1. Dopo l'articolo 22 della legge regionale 17 febbraio 2010, n.  3
(Norme in materia di edilizia sociale), e' inserito il seguente: 
  «Art. 22-bis. (Autorecupero degli alloggi carenti di manutenzione). 
  1. Gli interventi di autorecupero  degli  alloggi  da  parte  degli
assegnatari sono finalizzati ad incentivare la partecipazione diretta
degli inquilini alla gestione e al  mantenimento  in  efficienza  del
patrimonio  di  edilizia  sociale,  nonche'  al  miglioramento  della
qualita' dell'abitare. 
  2. Gli enti proprietari  o  gestori  predispongono  l'elenco  degli
alloggi non assegnabili per carenza di manutenzione, individuano  per
ciascun  alloggio  gli   interventi   indispensabili   per   renderlo
prontamente disponibile per l'assegnazione, stimano i relativi  costi
e i tempi di esecuzione delle opere. 
  3. Gli alloggi di  cui  al  comma  2  sono  assegnati  ai  soggetti
utilmente collocati in graduatoria a condizione  che  l'assegnatario,
in accordo con l'ente proprietario o gestore, si impegni a realizzare
in autorecupero gli interventi di cui al comma 6  indispensabili  per
rendere l'alloggio prontamente disponibile per l'assegnazione. 
  4. Gli alloggi individuati ai sensi del comma 2 sono  proposti  per
l'assegnazione ad uno dei soggetti utilmente collocati in graduatoria
per essere oggetto di autorecupero. Decorsi quaranta giorni senza che
sia  stato  individuato  l'assegnatario,  i  lavori  sono  realizzati
dall'ente  proprietario  o  gestore  nell'ambito  dei  programmi   di
manutenzione del patrimonio edilizio. 
  5. Gli interventi di auto  recupero  di  cui  al  comma  6  possono
riguardare  anche  gli  alloggi  regolarmente  occupati   ed   essere
realizzati dagli assegnatari medesimi. Gli enti proprietari o gestori
individuano  per  ciascun  alloggio  gli  interventi  indispensabili,
stimano i relativi costi e i tempi di esecuzione delle opere. 
  6. Gli interventi realizzabili tramite l'autorecupero  sono  quelli
di manutenzione ordinaria definiti dall'articolo 3, comma 1,  lettera
a), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
(Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia edilizia) e quelli che, ai sensi dell'articolo  6,  comma  1,
del D.P.R. n. 380/2001, rientrano nell'attivita' edilizia libera.  Se
sono realizzati modesti  interventi  per  integrare  o  mantenere  in
efficienza gli impianti tecnologici esistenti nell'alloggio,  qualora
previsto dalla normativa vigente in materia, deve essere acquisita la
dichiarazione di conformita' rilasciata da imprese abilitate ai sensi
del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n.
37    (Regolamento     concernente     l'attuazione     dell'articolo
11-quaterdecies, comma 13, lettera a),  della  legge  n.  248  del  2
dicembre 2005, recante riordino  delle  disposizioni  in  materia  di
attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici).
Sono   inoltre   ammissibili    le    opere    interne    finalizzate
all'eliminazione   delle   barriere   architettoniche.    L'ammontare
complessivo del costo riconoscibile non puo'  essere  superiore  a  €
7.000,00, compresi gli oneri fiscali e ogni altra voce di spesa. 
  7. I costi sostenuti dall'assegnatario  per  la  realizzazione  dei
lavori sono documentati tramite la presentazione di  fatture  fiscali
emesse ai sensi di legge. 
  8. Ad avvenuta ultimazione  dei  lavori,  l'assegnatario  trasmette
all'ente proprietario o gestore la documentazione attestante i  costi
sostenuti e la dichiarazione di conformita', qualora  prevista  dalla
normativa vigente per l'intervento effettuato. L'ente proprietario  o
gestore controlla che i lavori siano eseguiti a  regola  d'arte,  nei
tempi previsti e che i costi documentati siano congruenti con  quelli
stimati. A seguito del controllo sono riconosciuti all'assegnatario i
costi sostenuti sia mediante detrazioni sul canone di  locazione  sia
attraverso  la  restituzione  dell'importo  anticipato,  fino  ad  un
massimo del 50 per cento dell'importo».