Art. 3 Interventi in materia di istruzione, formazione professionale, politiche del lavoro ed integrazione sociale. Formazione del personale 1. La Regione opera, nell'ambito delle proprie competenze, affinche' il sistema integrato di istruzione e formazione professionale ed il sistema dei servizi per l'impiego concorrano a garantire l'effettivita' del diritto all'istruzione e alla formazione durante tutto l'arco della vita e del diritto al lavoro. Essa opera per assicurare ad ogni persona, indipendentemente dall'appartenenza di genere o dall'orientamento sessuale, uguaglianza delle opportunita' e non discriminazione nell'accesso ai percorsi di istruzione, istruzione superiore e formazione professionale, nell'inserimento al lavoro e nella fruizione dei relativi servizi, nei percorsi di carriera e nella retribuzione. 2. La Regione, per prevenire le discriminazioni legate all'identita' di genere e all'orientamento sessuale, persegue l'integrazione fra le politiche educative, scolastiche e formative e le politiche sociali e sanitarie, al fine di sostenere le persone e le famiglie nei loro compiti educativi, realizza e promuove attivita' di educazione sui diritti umani, provvede ad assicurare percorsi di inserimento e di integrazione sociale per le persone che risultino discriminate o esposte al rischio di esclusione sociale per motivi derivanti dall'orientamento sessuale o dall'identita' di genere. 3. La Regione, nella redazione dei codici di comportamento dei propri dipendenti, si conforma ai principi di cui all'articolo 1.