Art. 3 
 
Interventi  in  materia  di  istruzione,  formazione   professionale,
politiche  del  lavoro  ed  integrazione  sociale.   Formazione   del
                              personale 
 
  1.  La  Regione  opera,  nell'ambito  delle   proprie   competenze,
affinche'  il  sistema   integrato   di   istruzione   e   formazione
professionale ed il sistema dei servizi per  l'impiego  concorrano  a
garantire l'effettivita' del diritto all'istruzione e alla formazione
durante tutto l'arco della vita e del diritto al lavoro.  Essa  opera
per assicurare ad ogni persona,  indipendentemente  dall'appartenenza
di   genere   o   dall'orientamento   sessuale,   uguaglianza   delle
opportunita'  e  non  discriminazione  nell'accesso  ai  percorsi  di
istruzione,  istruzione   superiore   e   formazione   professionale,
nell'inserimento al lavoro e nella fruizione  dei  relativi  servizi,
nei percorsi di carriera e nella retribuzione. 
  2.  La   Regione,   per   prevenire   le   discriminazioni   legate
all'identita'  di  genere  e  all'orientamento   sessuale,   persegue
l'integrazione fra le politiche educative, scolastiche e formative  e
le politiche sociali e sanitarie, al fine di sostenere le  persone  e
le famiglie nei loro compiti educativi, realizza e promuove attivita'
di educazione sui diritti umani, provvede ad assicurare  percorsi  di
inserimento e di integrazione sociale per le  persone  che  risultino
discriminate o esposte al rischio di esclusione  sociale  per  motivi
derivanti dall'orientamento sessuale o dall'identita' di genere. 
  3. La Regione, nella redazione  dei  codici  di  comportamento  dei
propri dipendenti, si conforma ai principi di cui all'articolo 1.