Art. 4 
 
Interventi in materia di prestazioni sanitarie e  politiche  sociali.
             Compiti delle aziende sanitarie provinciali 
 
  1. La Regione  opera,  nell'ambito  delle  proprie  competenze,  in
materia di programmazione e gestione dei servizi sanitari  e  sociali
con  riferimento  alla  finalita'  della  presente  legge,   mediante
l'attuazione dei principi di cui al presente articolo. 
  2. I componenti di un'unione civile  registrata  hanno  il  diritto
senza alcun'altra formalita'  ad  avere  accesso  alle  strutture  di
ricovero e cura per ogni esigenza  assistenziale  e  psicologica  per
ciascuno dei componenti dell'unione civile ed a ciascuno di essi  gli
operatori devono riferirsi per tutte le comunicazioni e  disposizioni
di legge relative allo stato  di  salute  di  ciascun  componente.  I
regolamenti delle strutture di ricovero e cura devono essere adeguati
alle predette disposizioni. 
  3.  La  dichiarazione  relativa  alla  qualita'  di  componente  di
un'unione  civile  registrata  e'  effettuata  tramite  dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'articolo  38  del  decreto
del Presidente della Repubblica del 28  dicembre  2000,  n.  445.  La
predetta dichiarazione non  ha  alcuna  scadenza.  Essa  puo'  essere
revocata con apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio. 
  4. Le aziende  sanitarie  provinciali,  nell'ambito  delle  proprie
competenze e nella  programmazione  del  Piano  sanitario  regionale,
assicurano   adeguati   interventi   di   informazione,   assistenza,
consulenza  e  sostegno  per  rimuovere  gli  ostacoli  alla   libera
espressione e manifestazione  del  proprio  orientamento  sessuale  o
della propria identita' di genere.