Art. 4 Interventi in materia di prestazioni sanitarie e politiche sociali. Compiti delle aziende sanitarie provinciali 1. La Regione opera, nell'ambito delle proprie competenze, in materia di programmazione e gestione dei servizi sanitari e sociali con riferimento alla finalita' della presente legge, mediante l'attuazione dei principi di cui al presente articolo. 2. I componenti di un'unione civile registrata hanno il diritto senza alcun'altra formalita' ad avere accesso alle strutture di ricovero e cura per ogni esigenza assistenziale e psicologica per ciascuno dei componenti dell'unione civile ed a ciascuno di essi gli operatori devono riferirsi per tutte le comunicazioni e disposizioni di legge relative allo stato di salute di ciascun componente. I regolamenti delle strutture di ricovero e cura devono essere adeguati alle predette disposizioni. 3. La dichiarazione relativa alla qualita' di componente di un'unione civile registrata e' effettuata tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. La predetta dichiarazione non ha alcuna scadenza. Essa puo' essere revocata con apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio. 4. Le aziende sanitarie provinciali, nell'ambito delle proprie competenze e nella programmazione del Piano sanitario regionale, assicurano adeguati interventi di informazione, assistenza, consulenza e sostegno per rimuovere gli ostacoli alla libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale o della propria identita' di genere.