Art. 5 
 
         Comunicazione istituzionale e promozione culturale 
 
  1. La Regione, d'intesa con gli enti  locali,  anche  attraverso  i
propri uffici per le relazioni con il pubblico e i  propri  strumenti
informativi, adotta nelle proprie comunicazioni istituzionali modelli
e linguaggi a tutela dell'identita'  di  genere  e  dell'orientamento
sessuale e contro ogni forma di discriminazione. 
  2. La Regione e  gli  enti  locali,  nell'ambito  delle  rispettive
competenze, favoriscono la produzione e l'offerta di eventi culturali
e forme di socializzazione aperte alle diverse realta'  esistenziali,
come  caratterizzati,  tra  l'altro,  dall'orientamento  sessuale   o
dall'identita' di genere.