Art. 5 Comunicazione istituzionale e promozione culturale 1. La Regione, d'intesa con gli enti locali, anche attraverso i propri uffici per le relazioni con il pubblico e i propri strumenti informativi, adotta nelle proprie comunicazioni istituzionali modelli e linguaggi a tutela dell'identita' di genere e dell'orientamento sessuale e contro ogni forma di discriminazione. 2. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, favoriscono la produzione e l'offerta di eventi culturali e forme di socializzazione aperte alle diverse realta' esistenziali, come caratterizzati, tra l'altro, dall'orientamento sessuale o dall'identita' di genere.