Art. 6 Estensione delle competenze dell'Ufficio delle Consigliere di parita' 1. Le Consigliere di parita' intervengono anche nei casi di discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale o dall'identita' di genere, per accogliere e valutare segnalazioni di persone nonche' di istituzioni, associazioni e organizzazioni non governative che svolgono attivita' di promozione del principio della parita' di trattamento e non discriminazione.