Art. 6 
 
Estensione delle competenze dell'Ufficio delle Consigliere di parita' 
 
  1. Le  Consigliere  di  parita'  intervengono  anche  nei  casi  di
discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale o  dall'identita'
di genere, per accogliere e valutare segnalazioni di persone  nonche'
di istituzioni, associazioni e  organizzazioni  non  governative  che
svolgono attivita' di  promozione  del  principio  della  parita'  di
trattamento e non discriminazione.