Art. 3 Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 42 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2015-2017) 1. L'articolo 5 della l.r. 42/2014 e' sostituito dal seguente: "Art. 5. (Autorizzazione alla contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento per la copertura del saldo finanziario 2015 e del saldo finanziario negativo 2008, 2009 e 2014 determinato dalla mancata contrazione dell'indebitamento autorizzato nell'esercizio medesimo) 1. Ai sensi dell'articolo 56 della l.r. 15/2002 e successive modificazioni e integrazioni, la Giunta regionale e' autorizzata a contrarre nell'anno 2015 mutui e altre forme di indebitamento a copertura: a) del disavanzo finanziario dell'anno 2015 nell'importo di euro 20.000.000,00 per le finalita' indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel bilancio per gli anni 2015-2017 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" - parte I; b) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2008 determinato dalla mancata contrazione dell'indebitamento autorizzato ai sensi dell' articolo 6, comma 1, lettera b), della l.r. 42/2013 e successive modificazioni e integrazioni e dell' articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria regionale 2015)) nell'importo di euro 14.705.000,00 per le finalita' indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2008 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" - parte IV; c) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2009 autorizzato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), della l.r. 42/2013 e successive modificazioni e integrazioni e dell'articolo 2 della l.r. 40/2014 nell'importo di euro 35.680.000,00 per le finalita' indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2009 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" - parte III; d) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2014 autorizzato ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 42/201 e successive modificazioni e integrazioni nell'importo di euro 24.800.000,00 per le finalita' indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2014 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" - parte II. 2. Le condizioni di tasso e durata per la contrazione dei mutui sono fissate nei seguenti limiti: a) tasso iniziale massimo di interesse effettivo: 5,50 per cento annuo; b) durata minima del periodo di ammortamento: anni venti. 3. Per l'emissione dei prestiti obbligazionari le condizioni sono fissate nei limiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia. 4. Le rate di ammortamento per gli anni 2015, 2016 e 2017 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti nel bilancio per gli anni 2015-2017, secondo le modalita' previste dalla legge regionale 12 novembre 2014, n. 34 (Adeguamento delle disposizioni in materia di ordinamento contabile della Regione Liguria) in corrispondenza della U.P.B. 18.106 per le quote interessi e della U.P.B. 18.301 per le quote capitale. Per gli anni successivi al 2017 le rate di ammortamento, comprensive degli eventuali aumenti del tasso di interesse connessi all'andamento del mercato finanziario, trovano copertura nei bilanci relativi.".