Art. 3 
Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre  2014,
  n. 42 (Bilancio di previsione della Regione Liguria  per  gli  anni
  finanziari 2015-2017) 
  1. L'articolo 5 della l.r. 42/2014 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 5. (Autorizzazione alla contrazione di mutui e di altre forme
di indebitamento per la copertura del saldo finanziario  2015  e  del
saldo finanziario  negativo  2008,  2009  e  2014  determinato  dalla
mancata  contrazione  dell'indebitamento  autorizzato  nell'esercizio
medesimo) 
  1. Ai sensi  dell'articolo  56  della  l.r.  15/2002  e  successive
modificazioni e integrazioni, la Giunta regionale  e'  autorizzata  a
contrarre nell'anno 2015 mutui  e  altre  forme  di  indebitamento  a
copertura: 
    a) del disavanzo finanziario dell'anno 2015 nell'importo di  euro
20.000.000,00  per  le  finalita'  indicate  nell'apposito   allegato
"Elenco delle spese iscritte nel bilancio per gli anni  2015-2017  da
finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" - parte I; 
    b) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2008 determinato
dalla mancata contrazione  dell'indebitamento  autorizzato  ai  sensi
dell'  articolo  6,  comma  1,  lettera  b),  della  l.r.  42/2013  e
successive modificazioni e integrazioni  e  dell'  articolo  2  della
legge  regionale  19  dicembre  2014,  n.  40  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale della  Regione  Liguria
(Legge   finanziaria   regionale   2015))   nell'importo   di    euro
14.705.000,00  per  le  finalita'  indicate  nell'apposito   allegato
"Elenco delle spese iscritte  nel  Bilancio  di  previsione  2008  da
finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" - parte IV; 
    c) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2009 autorizzato
ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), della l.r.  42/2013  e
successive modificazioni e integrazioni e dell'articolo 2 della  l.r.
40/2014 nell'importo di euro 35.680.000,00 per le finalita'  indicate
nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel  Bilancio  di
previsione  2009  da  finanziarsi  con  mutuo  o   altre   forme   di
indebitamento" - parte III; 
    d) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2014 autorizzato
ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 42/201 e successive modificazioni
e integrazioni nell'importo di euro 24.800.000,00  per  le  finalita'
indicate nell'apposito allegato  "Elenco  delle  spese  iscritte  nel
Bilancio di previsione 2014 da finanziarsi con mutuo o altre forme di
indebitamento" - parte II. 
  2. Le condizioni di tasso e durata per  la  contrazione  dei  mutui
sono fissate nei seguenti limiti: 
    a) tasso iniziale massimo di interesse effettivo: 5,50 per  cento
annuo; 
    b) durata minima del periodo di ammortamento: anni venti. 
  3. Per l'emissione dei prestiti obbligazionari le  condizioni  sono
fissate nei limiti  stabiliti  dalla  normativa  statale  vigente  in
materia. 
  4. Le rate di ammortamento per gli anni 2015, 2016 e  2017  trovano
riscontro per la copertura finanziaria  negli  stanziamenti  iscritti
nel bilancio per gli anni 2015-2017, secondo  le  modalita'  previste
dalla legge regionale 12 novembre  2014,  n.  34  (Adeguamento  delle
disposizioni  in  materia  di  ordinamento  contabile  della  Regione
Liguria) in corrispondenza della U.P.B. 18.106 per le quote interessi
e della U.P.B. 18.301 per le quote capitale. Per gli anni  successivi
al 2017 le rate di ammortamento, comprensive degli eventuali  aumenti
del  tasso  di   interesse   connessi   all'andamento   del   mercato
finanziario, trovano copertura nei bilanci relativi.".