Art. 10 Modifica della legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3, «Esercizio delle funzioni in materia veterinaria e riordino dei servizi veterinari». 1. Dalla data di attivazione della rete di sorveglianza epidemiologica veterinaria l'art. 11 della legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «Art. 11 (Assistenza zooiatrica) - 1. L'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige garantisce il servizio di assistenza zooiatrica sul territorio provinciale tramite il veterinario aziendale nell'ambito della rete di sorveglianza epidemiologica veterinaria».