Art. 10 
Modifica della legge provinciale 12 gennaio 1983,  n.  3,  «Esercizio
  delle funzioni  in  materia  veterinaria  e  riordino  dei  servizi
  veterinari». 
  1.  Dalla  data  di  attivazione   della   rete   di   sorveglianza
epidemiologica veterinaria  l'art.  11  della  legge  provinciale  12
gennaio 1983, n. 3, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «Art. 11 (Assistenza zooiatrica) - 1. L'Azienda Sanitaria dell'Alto
Adige garantisce il servizio di assistenza zooiatrica sul  territorio
provinciale tramite il veterinario aziendale nell'ambito  della  rete
di sorveglianza epidemiologica veterinaria».