Art. 11 Abrogazioni 1. Dalla data di efficacia dell'accordo prevista dall'art. 8, e' abrogata la legge provinciale 5 novembre 2001, n. 11, «Riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (Regione del Veneto, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Province Autonome di Bolzano e Trento)» e si applicano comunque i principi del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, e del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, nelle parti compatibili con l'accordo. 2. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni: a) l'art. 17 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, e successive modifiche, b) la lettera c) del comma 1 dell'art. 4 della legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3, e successive modifiche.