Art. 11 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Dalla data di efficacia dell'accordo prevista  dall'art.  8,  e'
abrogata la legge provinciale  5  novembre  2001,  n.  11,  «Riordino
dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (Regione del
Veneto, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Province Autonome di
Bolzano e Trento)» e si applicano comunque  i  principi  del  decreto
legislativo 28 giugno 2012, n. 106,  e  del  decreto  legislativo  30
giugno 1993, n. 270, nelle parti compatibili con l'accordo. 
  2. Con l'entrata in vigore della presente legge  sono  abrogate  le
seguenti disposizioni: 
    a) l'art. 17 della legge provinciale 15  maggio  2000,  n.  9,  e
successive modifiche, 
    b) la lettera c) del comma 1 dell'art. 4 della legge  provinciale
12 gennaio 1983, n. 3, e successive modifiche.