Art. 2 
 
            Organizzazione dell'Istituto Zooprofilattico 
                     Sperimentale delle Venezie 
 
  1. L'organizzazione e  la  gestione  dell'Istituto  Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie, di  seguito  denominato  «Istituto»  sono
disciplinate dalle norme dell'accordo allegato alla  presente  legge,
parte integrante della stessa, in attuazione del decreto  legislativo
30  giugno  1993,  n.  270,  recante  «Riordinamento  degli  Istituti
zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma  1,  lettera
h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421», e degli articoli da 9 a  16
del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106,. 
  2.  L'accordo  puo'  essere  modificato  con  leggi   regionali   e
provinciali sulla base di accordi tra i seguenti enti sottoscrittori:
la Regione del Veneto, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e le
Province autonome di Trento e Bolzano. 
  3.   Gli   enti   sottoscrittori   provvedono   all'adozione    dei
provvedimenti  spettanti  ai  sensi  dell'accordo,   adeguandosi   ai
principi contenuti nell'art. 10 del  decreto  legislativo  28  giugno
2012, n. 106.