Art. 3 
 
                            Finanziamento 
 
  1. Ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993,  n.
270, il finanziamento dell'Istituto e' assicurato: 
    a) dallo Stato, a carico del  Fondo  sanitario  nazionale,  e  la
ripartizione e' fatta annualmente dal Comitato interministeriale  per
la programmazione economica, su proposta del ministro  della  Salute,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le  province  autonome,  tenendo  conto   dei   requisiti
strutturali, tecnologici e dei livelli di funzionamento in  relazione
alle esigenze del  territorio  di  competenza  e  alle  attivita'  da
svolgere; 
    b) dal Ministero della Salute, per quanto previsto dall'art.  12,
comma 2, lettera a), numero 4, del decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 502; 
    c) dalle  regioni  e  dalle  aziende  sanitarie  locali,  per  le
prestazioni poste a carico delle stesse; 
    d) dalle aziende sanitarie locali con  le  quote  degli  introiti
derivanti dai contributi riscossi per le prestazioni di  ispezione  e
controllo sanitario. 
  2. Il finanziamento dell'Istituto e' inoltre assicurato: 
    a) da finanziamenti statali  e  regionali  per  l'erogazione,  da
parte  dell'Istituto,  di  servizi  e  compiti  aggiuntivi  a  quelli
menzionati all'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270; 
    b) da contributi di enti pubblici  e  privati,  organizzazioni  e
associazioni  interessati  alla  difesa  sanitaria   del   patrimonio
zootecnico  e  al  miglioramento   e   controllo   delle   produzioni
zootecniche e alimentari; 
    c) dai redditi del proprio patrimonio; 
    d)  dagli  utili  derivanti   dalle   attivita'   di   produzione
autorizzate; 
    e) dagli introiti per la fornitura di servizi e per  l'erogazione
di prestazioni a pagamento. 
  3. Le quote percentuali  a  carico  degli  enti  cogerenti  per  la
copertura   dei   costi   delle   prestazioni   aggiuntive    erogate
dall'Istituto per progetti comuni sono stabilite in base ai  seguenti
criteri: 
    a) consistenza del patrimonio zootecnico risultante  dalla  banca
dati nazionale (BDN): 50%. 
    b)  consistenza  della  popolazione  residente come   da   ultimo
censimento: 20%. 
    c) numero dei laboratori periferici: 15%. 
    d) estensione della superficie territoriale: 15%.