Art. 3 Finanziamento 1. Ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, il finanziamento dell'Istituto e' assicurato: a) dallo Stato, a carico del Fondo sanitario nazionale, e la ripartizione e' fatta annualmente dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del ministro della Salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, tenendo conto dei requisiti strutturali, tecnologici e dei livelli di funzionamento in relazione alle esigenze del territorio di competenza e alle attivita' da svolgere; b) dal Ministero della Salute, per quanto previsto dall'art. 12, comma 2, lettera a), numero 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; c) dalle regioni e dalle aziende sanitarie locali, per le prestazioni poste a carico delle stesse; d) dalle aziende sanitarie locali con le quote degli introiti derivanti dai contributi riscossi per le prestazioni di ispezione e controllo sanitario. 2. Il finanziamento dell'Istituto e' inoltre assicurato: a) da finanziamenti statali e regionali per l'erogazione, da parte dell'Istituto, di servizi e compiti aggiuntivi a quelli menzionati all'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270; b) da contributi di enti pubblici e privati, organizzazioni e associazioni interessati alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico e al miglioramento e controllo delle produzioni zootecniche e alimentari; c) dai redditi del proprio patrimonio; d) dagli utili derivanti dalle attivita' di produzione autorizzate; e) dagli introiti per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a pagamento. 3. Le quote percentuali a carico degli enti cogerenti per la copertura dei costi delle prestazioni aggiuntive erogate dall'Istituto per progetti comuni sono stabilite in base ai seguenti criteri: a) consistenza del patrimonio zootecnico risultante dalla banca dati nazionale (BDN): 50%. b) consistenza della popolazione residente come da ultimo censimento: 20%. c) numero dei laboratori periferici: 15%. d) estensione della superficie territoriale: 15%.