Art. 5 
 
         La rete di sorveglianza epidemiologica veterinaria 
 
  1. Della rete  di  sorveglianza  epidemiologica  veterinaria  della
Provincia autonoma di Bolzano fanno parte: 
    a) tutti gli allevamenti e le persone che ne sono responsabili; 
    b) le strutture di produzione e trasformazione  dei  prodotti  di
origine animale nonche' i mangimifici; 
    c)  il  Servizio  veterinario  aziendale  dell'Azienda  Sanitaria
dell'Alto Adige; 
    d) il veterinario aziendale; 
    e) l'Istituto zooprofilattico sperimentale; 
    f) i laboratori presenti in provincia  di  Bolzano  limitatamente
alle  attivita'   di   analisi   che   afferiscono   direttamente   o
indirettamente  all'ambito  di  applicazione  del  titolo  II   della
presente legge; 
    g) la banca dati dell'anagrafe zootecnica; 
    h) la Giunta provinciale; 
    i) il Servizio veterinario provinciale; 
    j) il Ministero della Salute.