Art. 5 La rete di sorveglianza epidemiologica veterinaria 1. Della rete di sorveglianza epidemiologica veterinaria della Provincia autonoma di Bolzano fanno parte: a) tutti gli allevamenti e le persone che ne sono responsabili; b) le strutture di produzione e trasformazione dei prodotti di origine animale nonche' i mangimifici; c) il Servizio veterinario aziendale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige; d) il veterinario aziendale; e) l'Istituto zooprofilattico sperimentale; f) i laboratori presenti in provincia di Bolzano limitatamente alle attivita' di analisi che afferiscono direttamente o indirettamente all'ambito di applicazione del titolo II della presente legge; g) la banca dati dell'anagrafe zootecnica; h) la Giunta provinciale; i) il Servizio veterinario provinciale; j) il Ministero della Salute.