Art. 6 Gestione della rete 1. La rete di sorveglianza epidemiologica e' gestita dai Servizi veterinari nell'ambito della rispettiva sfera di competenza, ferme restando le competenze del Servizio veterinario provinciale di cui all'art. 6, comma 1, punto 2), della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, e successive modifiche, e all'art. 4 della legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3, e successive modifiche, nonche' quelle del Servizio veterinario aziendale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige di cui all'art. 8 della legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3, e successive modifiche. 2. Il Servizio veterinario provinciale puo' delegare al Servizio veterinario aziendale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige l'esercizio delle attivita' di propria competenza o avvalersi dello stesso.