Art. 6 
 
                         Gestione della rete 
 
  1. La rete di sorveglianza epidemiologica e'  gestita  dai  Servizi
veterinari nell'ambito della rispettiva sfera  di  competenza,  ferme
restando le competenze del Servizio veterinario  provinciale  di  cui
all'art. 6, comma 1, punto 2),  della  legge  provinciale  2  gennaio
1981, n.  1,  e  successive  modifiche,  e  all'art.  4  della  legge
provinciale 12 gennaio 1983, n. 3, e  successive  modifiche,  nonche'
quelle del  Servizio  veterinario  aziendale  dell'Azienda  Sanitaria
dell'Alto Adige di cui all'art. 8 della legge provinciale 12  gennaio
1983, n. 3, e successive modifiche. 
  2. Il Servizio veterinario provinciale puo'  delegare  al  Servizio
veterinario  aziendale   dell'Azienda   Sanitaria   dell'Alto   Adige
l'esercizio delle attivita' di propria competenza o  avvalersi  dello
stesso.