Art. 7 
 
                 Competenze della Giunta provinciale 
 
  1. La Giunta provinciale determina: 
    a) i compiti e le responsabilita' degli allevatori; 
    b) i compiti, le responsabilita', i requisiti professionali e  la
specifica formazione del veterinario aziendale; 
    c) il corrispettivo dovuto al veterinario aziendale e le relative
modalita' di pagamento; 
    d) le modalita' e i  tempi  di  attivazione,  anche  progressiva,
della rete di sorveglianza epidemiologica veterinaria.