Art. 7 Competenze della Giunta provinciale 1. La Giunta provinciale determina: a) i compiti e le responsabilita' degli allevatori; b) i compiti, le responsabilita', i requisiti professionali e la specifica formazione del veterinario aziendale; c) il corrispettivo dovuto al veterinario aziendale e le relative modalita' di pagamento; d) le modalita' e i tempi di attivazione, anche progressiva, della rete di sorveglianza epidemiologica veterinaria.