Art. 9 
 
               Attivazione della rete di sorveglianza 
                     epidemiologica veterinaria 
 
  1. La data di attivazione della rete di sorveglianza epidemiologica
veterinaria viene fissata dalla  Giunta  provinciale.  Da  tale  data
decadono  le  convenzioni  per  l'assistenza   zooiatrica   stipulate
dall'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige ai sensi  dell'art.  11  della
legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3, e successive modifiche.