Art. 10 
 
          Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, 
            comma 2 della legge regionale n. 40 del 2001 
 
  1. In attuazione dell'articolo 31, comma 2 della legge regionale n.
40 del 2001, al fine  di  consentire  l'ottimizzazione  dell'utilizzo
delle risorse destinate all'attuazione degli  interventi,  la  Giunta
regionale e' autorizzata ad apportare, ove  necessario,  con  proprio
atto, le  opportune  variazioni  compensative  agli  stanziamenti  di
competenza e di cassa fra le unita' previsionali  di  base  e  fra  i
relativi  capitoli   di   spesa,   nel   rispetto   degli   equilibri
economico-finanziari del bilancio. 
  2. I provvedimenti di variazione di cui al comma 1 possono altresi'
disporre l'istituzione di nuovi capitoli al fine dell'adeguamento  al
livello minimo  di  articolazione  del  piano  dei  conti  al  quarto
livello, come previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 118
del 2011. 
  3. La Giunta regionale e' altresi' autorizzata  ad  apportare,  con
proprio  atto,  le  variazioni  necessarie  per  l'adeguamento  delle
previsioni degli stanziamenti relativi ai capitoli delle contabilita'
speciali, per le entrate a valere sui capitoli afferenti alla  U.P.B.
6.20.14000 - partite di giro, per le  spese  a  valere  sui  capitoli
afferenti alla  U.P.B.  3.1.1.7.31500  -  partite  di  giro,  nonche'
all'istituzione e alla dotazione di nuovi capitoli nell'ambito  delle
medesime unita' previsionali di base.