Art. 10 Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 2 della legge regionale n. 40 del 2001 1. In attuazione dell'articolo 31, comma 2 della legge regionale n. 40 del 2001, al fine di consentire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse destinate all'attuazione degli interventi, la Giunta regionale e' autorizzata ad apportare, ove necessario, con proprio atto, le opportune variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra le unita' previsionali di base e fra i relativi capitoli di spesa, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio. 2. I provvedimenti di variazione di cui al comma 1 possono altresi' disporre l'istituzione di nuovi capitoli al fine dell'adeguamento al livello minimo di articolazione del piano dei conti al quarto livello, come previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 118 del 2011. 3. La Giunta regionale e' altresi' autorizzata ad apportare, con proprio atto, le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni degli stanziamenti relativi ai capitoli delle contabilita' speciali, per le entrate a valere sui capitoli afferenti alla U.P.B. 6.20.14000 - partite di giro, per le spese a valere sui capitoli afferenti alla U.P.B. 3.1.1.7.31500 - partite di giro, nonche' all'istituzione e alla dotazione di nuovi capitoli nell'ambito delle medesime unita' previsionali di base.