Art. 11 Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 4 della legge regionale n. 40 del 2001 1. Al fine di consentire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse destinate all'attuazione degli interventi finanziati da assegnazioni vincolate a scopi specifici dello Stato, dell'Unione europea e di altri soggetti e' autorizzata l'istituzione e la dotazione di capitoli di spesa nell'ambito delle unita' previsionali di base gia' istituite o di nuove unita' previsionali di base, ove sia necessario provvedere all'integrazione della quota regionale di cofinanziamento, esclusivamente nel caso in cui i fondi regionali necessari risultino accantonati nell'ambito dei fondi speciali. 2. Al fine dell'adeguamento al livello minimo di articolazione del piano dei conti al quarto livello, come previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 118 del 2011, le variazioni compensative di cui all'articolo 31, comma 4, lettera b) della legge regionale n. 40 del 2001, possono disporre l'istituzione di nuovi capitoli.