Art. 11 
 
          Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, 
            comma 4 della legge regionale n. 40 del 2001 
 
  1. Al  fine  di  consentire  l'ottimizzazione  dell'utilizzo  delle
risorse  destinate  all'attuazione  degli  interventi  finanziati  da
assegnazioni vincolate a scopi  specifici  dello  Stato,  dell'Unione
europea e  di  altri  soggetti  e'  autorizzata  l'istituzione  e  la
dotazione di capitoli di spesa nell'ambito delle unita'  previsionali
di base gia' istituite o di nuove unita' previsionali  di  base,  ove
sia necessario provvedere all'integrazione della quota  regionale  di
cofinanziamento, esclusivamente nel caso in  cui  i  fondi  regionali
necessari risultino accantonati nell'ambito dei fondi speciali. 
  2. Al fine dell'adeguamento al livello minimo di articolazione  del
piano dei conti al quarto livello, come previsto dall'articolo 4  del
decreto legislativo n. 118 del 2011, le  variazioni  compensative  di
cui all'articolo 31, comma 4, lettera b) della legge regionale n.  40
del 2001, possono disporre l'istituzione di nuovi capitoli.