Art. 12 
 
               Variazioni di bilancio per il pagamento 
                     dei residui passivi perenti 
 
  1. Al fine di consentire il pagamento  delle  somme  eliminate  dal
conto  dei   residui   per   perenzione   amministrativa,   a   norma
dell'articolo 60, comma 4 della legge regionale n. 40 del 2001,  sono
iscritti, in apposite unita' previsionali  di  base  dello  stato  di
previsione di spesa nel bilancio  annuale,  collocati  fra  le  spese
obbligatorie, il fondo  di  accantonamento  per  la  reiscrizione  di
residui  passivi  perenti  di  parte   corrente   e   il   fondo   di
accantonamento per la reiscrizione  di  residui  passivi  perenti  di
conto capitale. 
  2. Previa verifica della sussistenza del diritto del  creditore  al
pagamento, dopo aver accertato che il debito  non  sia  prescritto  o
estinto  per  altra  causa,  la   Giunta   regionale,   con   propria
deliberazione,  preleva  dai  fondi  di  cui  al  comma  1  le  somme
necessarie per effettuare il pagamento degli  importi  reclamati  dai
creditori e le iscrive  nelle  unita'  previsionali  di  base  e  nei
capitoli di imputazione originaria della spesa. La  Giunta  regionale
puo' delegare gli atti di prelevamento al dirigente  della  struttura
organizzativa competente in materia di controllo  contabile  interno,
sulla  base  dei  provvedimenti  regionali  di  organizzazione  e  di
attribuzione  delle  competenze,  con  riferimento  ai  provvedimenti
disposti dai dirigenti responsabili per materia.