Art. 12 Variazioni di bilancio per il pagamento dei residui passivi perenti 1. Al fine di consentire il pagamento delle somme eliminate dal conto dei residui per perenzione amministrativa, a norma dell'articolo 60, comma 4 della legge regionale n. 40 del 2001, sono iscritti, in apposite unita' previsionali di base dello stato di previsione di spesa nel bilancio annuale, collocati fra le spese obbligatorie, il fondo di accantonamento per la reiscrizione di residui passivi perenti di parte corrente e il fondo di accantonamento per la reiscrizione di residui passivi perenti di conto capitale. 2. Previa verifica della sussistenza del diritto del creditore al pagamento, dopo aver accertato che il debito non sia prescritto o estinto per altra causa, la Giunta regionale, con propria deliberazione, preleva dai fondi di cui al comma 1 le somme necessarie per effettuare il pagamento degli importi reclamati dai creditori e le iscrive nelle unita' previsionali di base e nei capitoli di imputazione originaria della spesa. La Giunta regionale puo' delegare gli atti di prelevamento al dirigente della struttura organizzativa competente in materia di controllo contabile interno, sulla base dei provvedimenti regionali di organizzazione e di attribuzione delle competenze, con riferimento ai provvedimenti disposti dai dirigenti responsabili per materia.