Art. 13 Attuazione del Titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011 1. Per l'attuazione del titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011, la Giunta regionale e' autorizzata ad apportare, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, con proprio atto, le variazioni inerenti la gestione sanitaria necessarie all'integrazione o all'istituzione di nuove unita' previsionali di base per l'iscrizione delle entrate, nonche' delle relative spese. Tali provvedimenti di variazione dispongono contestualmente le variazioni agli stanziamenti dei capitoli appartenenti alle unita' previsionali di base ovvero l'istituzione di nuovi capitoli o di nuove unita' previsionali di base.