Art. 13 
 
                      Attuazione del Titolo II 
               del decreto legislativo n. 118 del 2011 
 
  1. Per l'attuazione del titolo II del decreto  legislativo  n.  118
del 2011, la  Giunta  regionale  e'  autorizzata  ad  apportare,  nel
rispetto degli equilibri economico-finanziari, con proprio  atto,  le
variazioni inerenti la gestione sanitaria necessarie all'integrazione
o  all'istituzione  di  nuove  unita'  previsionali   di   base   per
l'iscrizione  delle  entrate,  nonche'  delle  relative  spese.  Tali
provvedimenti di variazione dispongono contestualmente le  variazioni
agli stanziamenti dei capitoli appartenenti alle unita'  previsionali
di base ovvero l'istituzione di nuovi  capitoli  o  di  nuove  unita'
previsionali di base.