Art. 14 
 
                Autorizzazione di spesa per attivita' 
               o interventi continuativi o ricorrenti 
 
  1. L'autorizzazione di spesa per gli esercizi  2015,  2016  e  2017
concernente leggi regionali  e  statali  attualmente  in  vigore  che
regolano  attivita'  od  interventi  di  carattere   continuativo   o
ricorrente e' disposta dalla presente legge negli importi indicati in
corrispondenza a ciascuna unita' previsionale di base di spesa di cui
agli specifici allegati. Le procedure di gestione e le  modalita'  di
erogazione sono quelle  indicate  dalle  leggi  statali  e  regionali
espressamente  richiamate  nella  denominazione  dei  capitoli   come
risulta dall'allegato documento di  accompagnamento  al  bilancio  di
previsione per l'esercizio finanziario 2015  e  bilancio  pluriennale
2015-2017,  disaggregato  per  capitoli  ai  fini  della  gestione  e
dell'assegnazione delle risorse (articolo 11, commi 6 e 8 della legge
regionale n. 40 del 2001).