Art. 14 Autorizzazione di spesa per attivita' o interventi continuativi o ricorrenti 1. L'autorizzazione di spesa per gli esercizi 2015, 2016 e 2017 concernente leggi regionali e statali attualmente in vigore che regolano attivita' od interventi di carattere continuativo o ricorrente e' disposta dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascuna unita' previsionale di base di spesa di cui agli specifici allegati. Le procedure di gestione e le modalita' di erogazione sono quelle indicate dalle leggi statali e regionali espressamente richiamate nella denominazione dei capitoli come risulta dall'allegato documento di accompagnamento al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017, disaggregato per capitoli ai fini della gestione e dell'assegnazione delle risorse (articolo 11, commi 6 e 8 della legge regionale n. 40 del 2001).