Art. 15 
 
                       Rinuncia all'esecuzione 
                    di crediti di modesta entita' 
 
  1. La Giunta regionale e' autorizzata a  disporre  la  rinuncia  ai
crediti che la Regione vanta in materia  di  entrate  di  natura  non
tributaria,  quando  il  costo  delle  operazioni  di   accertamento,
riscossione   e   versamento   sia   valutato   eccessivo    rispetto
all'ammontare delle singole partite di credito ed  a  condizione  che
queste ultime non superino singolarmente la somma di € 12,00, a norma
di quanto disposto dall'articolo 44 della legge regionale n.  40  del
2001.