Art. 15 Rinuncia all'esecuzione di crediti di modesta entita' 1. La Giunta regionale e' autorizzata a disporre la rinuncia ai crediti che la Regione vanta in materia di entrate di natura non tributaria, quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento sia valutato eccessivo rispetto all'ammontare delle singole partite di credito ed a condizione che queste ultime non superino singolarmente la somma di € 12,00, a norma di quanto disposto dall'articolo 44 della legge regionale n. 40 del 2001.