Art. 16 
 
                          Mutui e prestiti 
 
  1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle  spese
di cui si autorizza l'impegno ed  il  totale  delle  entrate  che  si
prevede di accertare nel corso dell'esercizio 2015 entro i limiti  di
cui all'articolo 34, comma 4 della legge regionale n. 40 del  2001  -
di cui e' data dimostrazione nell'elenco n. 11 annesso al bilancio  -
la Regione Emilia-Romagna e' autorizzata, a  norma  dell'articolo  34
citato, a contrarre mutui o prestiti obbligazionari  per  un  importo
complessivo di € 572.219.599,80. 
  2. Sono altresi' rinnovate per l'esercizio 2015, per l'importo di €
1.594.271.237,04, le  autorizzazioni  alla  contrazione  di  mutui  o
prestiti obbligazionari gia' autorizzati dall'articolo 17 della legge
regionale 20 dicembre 2013,  n.  29  (Bilancio  di  previsione  della
Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario  2014  e  bilancio
pluriennale 2014-2016) come modificato dall'articolo  3  della  legge
regionale 18  luglio  2014,  n.  18  (Assestamento  del  bilancio  di
previsione della Regione Emilia-Romagna per  l'esercizio  finanziario
2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016 a  norma  dell'articolo  30
della legge regionale 15 novembre 2001, n.  40.  Primo  provvedimento
generale di variazione), a seguito della mancata  stipulazione  degli
stessi entro la chiusura dell'esercizio 2014. 
  3. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del  6,5
per cento annuo, oneri fiscali  esclusi,  e  per  la  durata  massima
dell'ammortamento di trenta anni. 
  4. E'  autorizzata  a  tal  fine  l'iscrizione  degli  stanziamenti
necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della  spesa
e dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2015. 
  5. La Giunta regionale e' autorizzata a  provvedere  all'assunzione
dei  mutui  e  prestiti  obbligazionari  predetti  con  propri   atti
deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalita'  previste
dalla presente legge. 
  6. Il pagamento delle annualita' di ammortamento e di interessi dei
mutui e' garantito dalla Regione mediante l'iscrizione  nel  bilancio
di previsione della stessa, per tutta  la  durata  dei  mutui,  delle
somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti. La  Regione  puo'
dare in carico al proprio tesoriere  il  versamento  a  favore  degli
istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle  scadenze
stabilite. 
  7.  L'onere  relativo  alle  rate  di   ammortamento   dei   mutui,
comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, trova la copertura  nel
bilancio di  previsione  annuale  e  pluriennale,  nell'ambito  degli
stanziamenti iscritti negli appositi capitoli di spesa, distinti  per
quota di rimborso di interessi e del capitale, afferenti alla  U.P.B.
1.7.4.2.30250 - interessi passivi per l'ammortamento dei mutui e alla
U.P.B. 1.7.4.5.30500 - quota capitale per l'ammortamento dei mutui. 
  8. Le rate di ammortamento relative agli anni  successivi  al  2017
trovano copertura con le successive leggi di bilancio. 
  9. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni
finanziarie di cui ai commi 1 e 2 risultino meno  onerose  di  quanto
previsto al comma 7 o che le operazioni stesse in tutto  o  in  parte
debbano essere dilazionate nel tempo, o avere una durata inferiore  a
quella autorizzata,  i  riflessi  corrispondenti  sull'entita'  degli
stanziamenti annui, cosi' come la diversa  decorrenza  e  durata  nel
tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio. 
  10. Le spese per l'ammortamento dei mutui,  sia  per  la  parte  di
rimborso del capitale, sia per la quota interessi, rientrano  fra  le
spese  classificate  obbligatorie  ai  sensi  e   per   gli   effetti
dell'articolo 25 della legge regionale n. 40 del 2001.