Art. 16 Mutui e prestiti 1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio 2015 entro i limiti di cui all'articolo 34, comma 4 della legge regionale n. 40 del 2001 - di cui e' data dimostrazione nell'elenco n. 11 annesso al bilancio - la Regione Emilia-Romagna e' autorizzata, a norma dell'articolo 34 citato, a contrarre mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo di € 572.219.599,80. 2. Sono altresi' rinnovate per l'esercizio 2015, per l'importo di € 1.594.271.237,04, le autorizzazioni alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari gia' autorizzati dall'articolo 17 della legge regionale 20 dicembre 2013, n. 29 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016) come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 18 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016 a norma dell'articolo 30 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione), a seguito della mancata stipulazione degli stessi entro la chiusura dell'esercizio 2014. 3. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del 6,5 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di trenta anni. 4. E' autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015. 5. La Giunta regionale e' autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui e prestiti obbligazionari predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalita' previste dalla presente legge. 6. Il pagamento delle annualita' di ammortamento e di interessi dei mutui e' garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti. La Regione puo' dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite. 7. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, trova la copertura nel bilancio di previsione annuale e pluriennale, nell'ambito degli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli di spesa, distinti per quota di rimborso di interessi e del capitale, afferenti alla U.P.B. 1.7.4.2.30250 - interessi passivi per l'ammortamento dei mutui e alla U.P.B. 1.7.4.5.30500 - quota capitale per l'ammortamento dei mutui. 8. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2017 trovano copertura con le successive leggi di bilancio. 9. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui ai commi 1 e 2 risultino meno onerose di quanto previsto al comma 7 o che le operazioni stesse in tutto o in parte debbano essere dilazionate nel tempo, o avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sull'entita' degli stanziamenti annui, cosi' come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio. 10. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale, sia per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 della legge regionale n. 40 del 2001.