Art. 18 Disposizioni relative all'accensione di anticipazioni di cassa 1. A norma dell'articolo 35 della legge regionale n. 40 del 2001, la Giunta regionale e' autorizzata a disporre con proprio atto l'accensione di anticipazioni di cassa per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, disponendo nello stesso atto le conseguenti variazioni di bilancio.