Art. 18 
 
                Disposizioni relative all'accensione 
                      di anticipazioni di cassa 
 
  1. A norma dell'articolo 35 della legge regionale n. 40  del  2001,
la Giunta regionale  e'  autorizzata  a  disporre  con  proprio  atto
l'accensione di anticipazioni di cassa  per  fronteggiare  temporanee
deficienze di cassa, disponendo  nello  stesso  atto  le  conseguenti
variazioni di bilancio.