Art. 19 
 
            Allegato di cui all'articolo 11, commi 6 e 8 
                della legge regionale n. 40 del 2001 
         e assegnazione delle risorse ai fini della gestione 
 
  1. Al bilancio e' allegato un apposito documento che disaggrega per
ogni unita' previsionale di base i capitoli, ai fini della gestione e
della rendicontazione, a norma di quanto disposto  dall'articolo  11,
comma 6 della legge regionale n. 40 del 2001. 
  2. Per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  individuati  per  gli
interventi, i programmi e i  progetti  finanziati  nell'ambito  dello
stato di previsione delle spese,  e'  disposta  l'assegnazione  delle
risorse ai dirigenti  responsabili  di  direzione  generale,  secondo
quanto indicato in ciascun capitolo dell'allegato di cui al comma  1,
a norma di quanto disposto dall'articolo  11,  comma  8  della  legge
regionale n. 40 del 2001. 
  3. Per le finalita' di  cui  al  comma  2,  le  assegnazioni  delle
risorse ai dirigenti responsabili di direzione generale si  intendono
integrate  e/o  modificate  sulla  base  sia  dei  provvedimenti   di
variazione di bilancio sia dei provvedimenti  di  attribuzione  delle
competenze adottati nel corso dell'esercizio.