Art. 5 
 
                     Autorizzazione all'impegno 
                     e al pagamento delle spese 
 
  1. E' autorizzato l'impegno  delle  spese  della  Regione  entro  i
limiti degli stanziamenti dello  stato  di  previsione  delle  unita'
previsionali di spesa relative al bilancio pluriennale per il periodo
2015-2017. 
  2. Per gli interventi previsti nel bilancio di  previsione  2015  e
successive variazioni, la cui copertura finanziaria e' assicurata  da
autorizzazione  all'indebitamento  (spese  d'investimento  in   conto
capitale - mezzi regionali), e' autorizzata l'assunzione  di  impegni
esclusivamente in ottemperanza di quanto  previsto  dall'articolo  3,
commi 18, 19 e 20 della legge 24 dicembre 2003, n. 350  (Disposizioni
per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato
(legge finanziaria 2004)). 
  3. E' autorizzato  il  pagamento  delle  spese  della  Regione  per
l'esercizio finanziario 2015, entro il limite degli  stanziamenti  di
cassa definiti nello stato di previsione di cui all'articolo 2.