Art. 5 Autorizzazione all'impegno e al pagamento delle spese 1. E' autorizzato l'impegno delle spese della Regione entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione delle unita' previsionali di spesa relative al bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017. 2. Per gli interventi previsti nel bilancio di previsione 2015 e successive variazioni, la cui copertura finanziaria e' assicurata da autorizzazione all'indebitamento (spese d'investimento in conto capitale - mezzi regionali), e' autorizzata l'assunzione di impegni esclusivamente in ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 3, commi 18, 19 e 20 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)). 3. E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 2015, entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui all'articolo 2.