Art. 11 
 
Sostituzione dell'articolo 49 della legge regionale 14  luglio  1987,
                                n. 39 
 
  1. L'articolo 49 della legge regionale 14 luglio  1987,  n.  39  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 49 (Sanzioni) - 1. Per le violazioni della presente legge  si
applicano le seguenti sanzioni amministrative: 
  a) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per l'esercizio dell'attivita' di
guida turistica e  di  accompagnatore  turistico  senza  la  relativa
abilitazione; 
  b) da euro 250,00 a euro 1.250,00 per l'esercizio della professione
di  accompagnatore  turistico  o  di  guida  turistica   senza   aver
presentato la SCIA di cui all'articolo 35 bis, comma 1 e all'articolo
37, comma 1; 
  c) da euro 500,00 a euro 3.000,00  per  chiunque  si  avvale  delle
prestazioni professionali di un soggetto che esercita la  professione
di guida turistica o di accompagnatore turistico  senza  la  relativa
abilitazione; 
  d) da euro 300,00 a euro  1.500,00  per  il  mancato  rispetto  del
divieto previsto dall'articolo 47, comma 1. 
  2. In caso di reiterazione  di  una  delle  violazioni  di  cui  al
presente articolo nei due anni successivi, la sanzione amministrativa
pecuniaria e' raddoppiata.».