Art. 11 Sostituzione dell'articolo 49 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 1. L'articolo 49 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 e' sostituito dal seguente: «Art. 49 (Sanzioni) - 1. Per le violazioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative: a) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per l'esercizio dell'attivita' di guida turistica e di accompagnatore turistico senza la relativa abilitazione; b) da euro 250,00 a euro 1.250,00 per l'esercizio della professione di accompagnatore turistico o di guida turistica senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 35 bis, comma 1 e all'articolo 37, comma 1; c) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per chiunque si avvale delle prestazioni professionali di un soggetto che esercita la professione di guida turistica o di accompagnatore turistico senza la relativa abilitazione; d) da euro 300,00 a euro 1.500,00 per il mancato rispetto del divieto previsto dall'articolo 47, comma 1. 2. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, la sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiata.».