Art. 12 Modifiche all'articolo 50 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 1. All'articolo 50 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole: "al Comune di residenza degli stessi e all'Ente turistico periferico competente" sono sostituite dalle parole: "ai comuni"; b) il comma 2 e' abrogato.