Art. 12 
 
Modifiche all'articolo 50 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 
 
  1. All'articolo 50 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 sono
apportate le seguenti modifiche: 
  a) al comma 1 le parole: "al Comune di  residenza  degli  stessi  e
all'Ente  turistico  periferico  competente"  sono  sostituite  dalle
parole: "ai comuni"; 
  b) il comma 2 e' abrogato.