Art. 14 
 
Sostituzione dell'articolo 53 della legge regionale 14  luglio  1987,
                                n. 39 
 
  1. L'articolo 53 della legge regionale 14 luglio  1987,  n.  39  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 53 (Norma finanziaria) - 1. I proventi derivanti dalle  spese
per l'accesso agli esami di cui all'articolo 38 della presente legge,
quantificati in euro 10.000,00 per ciascuna  delle  annualita'  2015,
2016 e 2017 del bilancio pluriennale regionale, sono  iscritti  nello
stato di previsione della entrata nella unita' previsionale  di  base
(U.P.B.)  03.05.001,  capitolo  di   nuova   istituzione   denominato
"Proventi  derivanti  dalle  spese  per  l'accesso  agli   esami   di
abilitazione per guida turistica e per accompagnatore turistico"  con
uno stanziamento, di competenza  e  cassa  per  l'anno  2015  e  solo
competenza per gli anni 2016 e 2017, pari ad euro 10.000,00. 
  2.  Gli  oneri  relativi  allo  svolgimento  degli  esami  di   cui
all'articolo 38 della presente legge, quantificati in euro  10.000,00
per  ciascuna  delle  annualita'  2015,  2016  e  2017  del  bilancio
pluriennale regionale trovano copertura finanziaria nell'ambito della
unita' previsionale di base (U.P.B.) 09.01.001, capitolo di spesa  di
nuova istituzione denominato "Spese per gli esami di abilitazione per
guida  turistica   e   per   accompagnatore   turistico",   con   uno
stanziamento,  per  competenza  e  cassa  per  l'anno  2015  e   solo
competenza per gli anni 2016 e 2017, pari ad euro 10.000,00. 
  3. Per gli esercizi successivi, i relativi stanziamenti di  entrata
e di spesa sono determinati con la legge di bilancio.».