Art. 14 Sostituzione dell'articolo 53 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 1. L'articolo 53 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 e' sostituito dal seguente: «Art. 53 (Norma finanziaria) - 1. I proventi derivanti dalle spese per l'accesso agli esami di cui all'articolo 38 della presente legge, quantificati in euro 10.000,00 per ciascuna delle annualita' 2015, 2016 e 2017 del bilancio pluriennale regionale, sono iscritti nello stato di previsione della entrata nella unita' previsionale di base (U.P.B.) 03.05.001, capitolo di nuova istituzione denominato "Proventi derivanti dalle spese per l'accesso agli esami di abilitazione per guida turistica e per accompagnatore turistico" con uno stanziamento, di competenza e cassa per l'anno 2015 e solo competenza per gli anni 2016 e 2017, pari ad euro 10.000,00. 2. Gli oneri relativi allo svolgimento degli esami di cui all'articolo 38 della presente legge, quantificati in euro 10.000,00 per ciascuna delle annualita' 2015, 2016 e 2017 del bilancio pluriennale regionale trovano copertura finanziaria nell'ambito della unita' previsionale di base (U.P.B.) 09.01.001, capitolo di spesa di nuova istituzione denominato "Spese per gli esami di abilitazione per guida turistica e per accompagnatore turistico", con uno stanziamento, per competenza e cassa per l'anno 2015 e solo competenza per gli anni 2016 e 2017, pari ad euro 10.000,00. 3. Per gli esercizi successivi, i relativi stanziamenti di entrata e di spesa sono determinati con la legge di bilancio.».