Art. 2 Modifiche all'articolo 36 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 1. Al comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 le parole: "e ai maestri di sci, dalle leggi regionali 24 gennaio 1984, n. 15 e 2 aprile 1980, n. 22" sono sostituite dalle parole: "dalla legge regionale 16 settembre 1998, n. 86 (Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo) e ai maestri di sci dalla legge regionale 31 luglio 2012, n. 39 (Disciplina della professione di maestro di sci).".