Art. 2 
 
Modifiche all'articolo 36 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 36  della  legge  regionale  14  luglio
1987, n. 39 le parole: "e ai maestri di sci, dalle leggi regionali 24
gennaio 1984, n. 15 e 2 aprile 1980, n.  22"  sono  sostituite  dalle
parole: "dalla legge regionale 16 settembre 1998, n. 86  (Ordinamento
della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di  aspirante
guida  alpina,  di  accompagnatore  di  media   montagna-maestro   di
escursionismo) e ai maestri di sci dalla legge  regionale  31  luglio
2012, n. 39 (Disciplina della professione di maestro di sci).".