Art. 3 
 
Sostituzione dell'articolo 37 della legge regionale 14  luglio  1987,
                                n. 39 
 
  1. L'articolo 37 della legge regionale 14 luglio  1987,  n.  39  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 37. (Esercizio dell'attivita' di guida turistica)  -  1.  Chi
intende esercitare stabilmente  la  professione  di  guida  turistica
presenta al SUAP del comune territorialmente competente  la  SCIA  ai
sensi dell'articolo 19 della l. 241/1990 e  successive  modifiche  ed
integrazioni, su modulistica approvata dalla Giunta regionale. 
  2. Il SUAP trasmette immediatamente la SCIA  al  Servizio  preposto
del Dipartimento regionale  competente  in  materia  di  turismo  che
provvede ad espletare  le  verifiche  di  legge  e  all'aggiornamento
dell'elenco di cui all'articolo 44. 
  3.  I   requisiti   che   consentono   l'esercizio   dell'attivita'
professionale di guida turistica sono, in alternativa: 
  a) superamento dell'esame di abilitazione previsto  dalla  presente
legge; 
  b) possesso  dell'attestato  di  qualifica  post-diploma  di  guida
turistica riconosciuto ai sensi delle leggi regionali vigenti; 
  c)  abilitazione  conseguita  presso  altra  regione  o   provincia
autonoma, o iscrizione  all'albo  della  regione  di  provenienza  se
previsto. 
  4. E' requisito indispensabile l'assenza  di  condanne  penali  che
comportino l'interdizione,  anche  temporanea,  dall'esercizio  della
professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.».