Art. 3 Sostituzione dell'articolo 37 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 1. L'articolo 37 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 e' sostituito dal seguente: «Art. 37. (Esercizio dell'attivita' di guida turistica) - 1. Chi intende esercitare stabilmente la professione di guida turistica presenta al SUAP del comune territorialmente competente la SCIA ai sensi dell'articolo 19 della l. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, su modulistica approvata dalla Giunta regionale. 2. Il SUAP trasmette immediatamente la SCIA al Servizio preposto del Dipartimento regionale competente in materia di turismo che provvede ad espletare le verifiche di legge e all'aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 44. 3. I requisiti che consentono l'esercizio dell'attivita' professionale di guida turistica sono, in alternativa: a) superamento dell'esame di abilitazione previsto dalla presente legge; b) possesso dell'attestato di qualifica post-diploma di guida turistica riconosciuto ai sensi delle leggi regionali vigenti; c) abilitazione conseguita presso altra regione o provincia autonoma, o iscrizione all'albo della regione di provenienza se previsto. 4. E' requisito indispensabile l'assenza di condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.».